Beccato a cedere cocaina, senza fissa dimora e senza lavoro: niente sospensione della pena

Respinta la richiesta avanzata dal difensore dell’uomo condannato per droga. Per i Giudici è decisivo il fatto che egli sia privo di un’attività lavorativa logico dedurre che egli trae sostentamento da attività illecite.

Condannato per droga, senza fissa dimora e privo di attività lavorativa. Legittima, di conseguenza, la decisione di negare la sospensione condizionale della pena Cassazione, sentenza n. 11484/2019, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Reiterazione. Una volta accertata la condotta contestatagli dalle forze dell’ordine, ossia la cessione di cinque involucri contenenti ciascuno 0,65 grammi di cocaina , l’uomo sotto processo viene condannato. Su questo punto concordano i giudici del Tribunale e quelli della Corte d’Appello. A corredo della decisione, poi, viene anche respinta l’ipotesi della sospensione condizionale della pena . Quest’ultimo punto è confermato ora dalla Cassazione. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ non va trascurato, innanzitutto, che l’uomo abbia già fruito della sospensione condizionale . Ciò che conta però è che ci si trovi di fronte a un soggetto senza fissa dimora e privo di attività lavorativa . Di conseguenza, è logico ritenere che egli tragga sostentamento da attività illegali ed è legittimo presumere una sua reiterazione di condotte illecite , e questi ulteriori elementi rendono comprensibile il no” alla sospensione condizionale della pena .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 dicembre 2018 – 14 marzo 2019, n. 11484 Presidente Petruzzellis - Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 4444/2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a Fa. Ha. El. Ha. ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 per avere ceduto 5 involucri contenenti ciascuno gr. 0,65 di cocaina. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Fa. Ha. El. Ha. si chiede annullarsi la sentenza per violazione di legge nel diniego della concessione della sospensione condizionale della pena sull'erroneo presupposto che il beneficio non fosse concedibile per averne già precedentemente fruito e trascurando di considerare che l'imputato ha rispettato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria al quale è stato sottoposto per 8 mesi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato perché - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente - la Corte non ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della precedente fruizione dello stesso ma - con motivazione non irragionevole - tenendo conto che l'imputato ha già fruito della sospensione condizionale e anche considerando che trattasi di soggetto senza fissa dimora nel ricorso ne è indicata una ma senza alcuna allegazione a sostegno e privo di attività lavorativa per cui è dato ritenere che egli tragga sostentamento da attività illecite , donde la prognosi circa la reiterazione di condotte illecite. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorre al pagamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.