Il mandato conferito all’avvocato comprende anche il potere di chiedere il patteggiamento

Nel caso in cui l’imputato voglia invocare la mancanza di idonea procura speciale in capo al difensore che ha avanzato richiesta di patteggiamento, deve dimostrare le circostanze che evidenzino la sua volontà, nel conferimento della procura speciale, di escludere l’attribuzione dello specifico potere di disporre con richiesta di patteggiamento.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10874/19, depositata il 12 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Macerata applicava la pena concordata per il reato di cui all’art. 590- bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime disponendo inoltre la revoca della patente di guida. L’imputato ricorre a mezzo del proprio difensore di fiducia dolendosi, per quanto d’interesse, della mancanza di idonea procura speciale in capo all’avvocato che aveva avanzato richiesta di patteggiamento in quanto l’imputato stesso aveva provveduto alla revoca della procura. Revoca del mandato. La Corte rileva in primo luogo che la nomina del nuovo difensore di fiducia da parte del ricorrente, con contestuale revoca di ogni altro avvocato, era stata depositata presso la Procura della Repubblica, anziché presso il Tribunale dove era pendente il procedimento. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti la nomina del difensore di fiducia deve essere depositata dinanzi al giudice procedente e deve soddisfare requisiti formali atti ad evitare dubbi o incertezze sell’individuazione della persona incarica dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta. Precisano inoltre gli Ermellini che la revoca del mandato difensivo deve essere tenuta distinta dalla revoca della procura speciale conferita al difensore. La procura ex art. 100 c.p.p. si differenzia infatti da quella prevista dall’art. 122 c.p.p. Procura speciale per determinati atti in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima conferisce la rappresentanza tecnica della parte. Ne consegue che il venir meno dell’una non importa ipso iure il venir meno dell’altra . Nel caso in cui nel giudizio penale sia previsto che la parte stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte . In conseguenza, grava sul ricorrente l’onere di allegare le circostanze che dimostrino la volontà della parte conferente la procura speciale, nel tenore sopra richiamato, di escludere l’attribuzione del potere di disporre con la richiesta di patteggiamento. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 12 marzo 2019, n. 10874 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a R.V. la pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all’art. 590 bis c.p., disponendo altresì la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuliano Giordani. 2.1. Con un primo motivo propone eccezione di incostituzionalità dell’art. 222 C.d.S., comma 2 e comma ter, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca obbligatoria della patente di guida per un medesimo periodo di cinque anni per i reati di differente gravità quali i delitti di cui rispettivamente agli artt. 589 bis e 590 bis c.p 2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla circostanza dell’esser stato il difensore che aveva avanzato richiesta di patteggiamento, privo di idonea procura speciale, perché era stata revocata quella rilasciata dall’imputato e perché non idonea la formulazione contenuta nell’atto di nomina conferisce procura speciale . Considerato in diritto 3. Assume carattere pregiudiziale il secondo motivo. Esso è infondato. Il ricorrente ha documentato che il 29.5.2018, ovvero il giorno in cui venne emessa la sentenza di patteggiamento, venne depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata la nomina dell’avv. Simona Sabbatini, con revoca di ogni altro difensore e conferimento alla stessa di procura speciale. Orbene, in primo luogo deve rilevarsi che la nomina in parola risulta depositata presso la Procura della repubblica del Tribunale di Macerata laddove l’autorità procedente, dinanzi alla quale si sarebbe dovuta depositare è da individuarsi nel Tribunale di Macerata, dinanzi al quale in tal giorno pendeva il procedimento, essendo stata introdotta la fase del giudizio con l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio cfr. Sez. 6, n. 9378 del 07/03/2012 - dep. 09/03/2012, EI Haji, Rv. 252287 . Una pluralità di pronunce di questa Corte pongono il principio secondo il quale la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016 - dep. 01/02/2017, D’Amico, Rv. 269493 , sicché essa risulta inefficace quando sia depositata, diversamente da quanto previsto dall’art. 96 c.p.p., comma 2, ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016 - dep. 09/06/2016, Grigore, Rv. 267321 . In secondo luogo, va comunque tenuta distinta la revoca del mandato difensivo dalla revoca della procura speciale. La procura speciale ex art. 100 c.p.p., si differenzia da quella prevista dall’art. 122 c.p.p., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento della rappresentanza tecnica della parte Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015 - dep. 28/10/2015, Palmieri, Rv. 265226 . Tanto implica che il venire meno dell’una non importa ipso iure il venir meno dell’altra. E nel caso che occupa la contestazione del fatto che il legale proponente la richiesta di applicazione della pena fosse procuratore speciale è affidata alla pretesa inidoneità della locuzione conferisce procurale speciale”. Vale rammentare, al riguardo, che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 - dep. 02/02/2015, M, Rv. 262473 . Ciò implica che sul ricorrente incombe l’onere di allegare le circostanze dimostrative che la volontà della parte conferente la procura speciale avente il tenore sopra rammentato non intendesse attribuire il potere di disporre con la richiesta di patteggiamento. 4. Quanto al sospetto di costituzionalità avanzato dal ricorrente, va osservato quanto segue. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che le scelte legislative in materia sanzionatoria penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio Corte cost. n. 35 del 6-12-2017 n. 148 del 1-6-2016 n. 23 del 131-2016 n. 81 del 26-2-2014 . E il giudice delle leggi ha ribadito, con la sentenza n. 81 del 2014, il consolidato principio di diritto per cui il giudice costituzionale non può rimodulare le sanzioni degli illeciti penali, trattandosi di un settore riservato alla sfera di discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sottratto al sindacato di legittimità costituzionale, salvo che, come si diceva, sconfini nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. Non vi sono ragioni, né da un punto di vista logico né da un punto di vista giuridico, per escludere che questi principi si applichino alla materia delle sanzioni amministrative accessorie, che, sotto il profilo in esame, è affine a quella penale. La previsione della revoca della patente, con inabilitazione per un periodo di cinque anni, costituisce un inasprimento sanzionatorio lato sensu rispetto alle ipotesi di lesioni colpose commesse con violazione di norme diverse da quelle in materia di circolazione stradale ma già tale elemento di diversità esclude a priori l’irragionevolezza della ineguale disciplina, prima che sia dimostrata l’equiparabilità alle lesioni stradali di altra tipologia di lesioni. Quanto al profilo della fissità della sanzione pur a fronte di una varietà di espressioni fenomeniche del reato di lesioni ex art. 590 bis c.p., se è vero che in linea di massima le pene fisse presentano profili di criticità rispetto al principio di proporzione della pena e alla funzione rieducativa della stessa, è anche vero che secondo la giurisprudenza costituzionale cfr. sent. n. 142/2017 tali principi risultano minacciati da un regime sanzionatorio complessivamente rigido, non quando ad aspetti di fissità si accompagnano profili modulabili. Come nel caso che occupa, in cui a sanzioni amministrative accessorie fisse” si accompagnano pene principali congiunte e modulabili tra termini edittali significativamente ampi. Pertanto la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale non può avere seguito. 5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.