Se la sentenza è nulla ma il reato è prescritto: annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili

È inficiata da nullità assoluta la sentenza di secondo grado ove la notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in grado di appello sia stata effettuata al difensore di fiducia dell’imputato rinunciante e conseguentemente sostituito ad opera di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p

Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte sentenza n. 10593/19, depositata l’11 marzo che tuttavia annulla senza” rinvio la gravata sentenza, dando la precedenza alla prescrizione. Inoltre, è stata disposta la revoca delle statuizioni civili della pronuncia di primo grado perché rivisitata e modificata da quella di appello. Le tappe processuali. Ma andiamo con ordine. Un uomo viene condannato in primo grado per maltrattamenti in famiglia e violenza privata e alle conseguenti statuizioni civili. Nel giudizio di appello, la Corte territoriale ritiene assorbita la violenza privata nei maltrattamenti, riducendo la pena inflitta, e conferma i capi relativi al risarcimento del danno. L’imputato ricorre in Cassazione eccependo la nullità dell’avviso di fissazione del giudizio di seconde cure al difensore nominato d’ufficio nominato dal giudice di primo grado ovvero al difensore d’ufficio presente all’udienza di discussione. L’avviso era invece stato notificato al difensore di fiducia inizialmente nominato dall’imputato che, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva rinunciato al mandato difensivo. Omessa notifica della vocatio in ius. Il motivo viene accolto dagli Ermellini i quali rinvengono la nullità assoluta, concernente l’assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza. Il difensore di fiducia, infatti, con la sua rinuncia, non aveva alcuna legittimazione processuale e la relativa notifica è da considerarsi irregolare. Non si può sostenere che trattasi di un temporaneo impedimento del difensore di fiducia, in quanto oltre alla rinuncia è intervenuta la sua sostituzione con un difensore d’ufficio. L’occasione è propizia per la Suprema Corte per stilare un memorandum in materia, in quanto l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità assoluta insanabile quando 1 il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore 2 il difensore di fiducia non sia presente perché non avvisato e viene sostituito da un difensore d’ufficio 3 il difensore nominato d’ufficio all’imputato che assume stabilmente il relativo incarico fino a quando sopraggiunga la nomina fiduciaria o venga dispensato per giusta causa dall’autorità designante non sia stata notificata la vocatio in ius e non sia presente. In quest’ultimo caso, che ricorre nel caso di specie, occorre tuttavia una concreta lesione del diritto di difesa essendo legittima la sostituzione del difensore di ufficio che non abbia svolto alcuna attività defensionale . Immutabilità del difensore. In tutti questi casi viene violato il principio di immutabilità del giudice, quale diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della difesa. Immutabilità che persiste anche in situazioni di contingente deficit di assistenza abbandono temporaneo della difesa, mancata comparizione, mancato rintraccio ove il titolare della difesa resta l’avvocato originariamente designato sia esso d’ufficio o di fiducia , anche ai fini degli avvisi e delle notifiche. Il reato è prescritto, quindi? Lo sbocco naturale della nullità della sentenza per omessa notifica al difensore d’ufficio dovrebbe comportare il rinvio ad altra sentenza della Corte territoriale. Ma è già decorso il termine di maturazione della prescrizione, ed in questi casi la giurisprudenza di cassazione, anche a Sezioni Unite è pacifica nell’affermare che, laddove già risulti la prescrizione del reato, la nullità anche di ordine generale non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione per l’immediata applicazione della causa estintiva Sezioni Unite Cremonese n. 1021/02 confermate dalla sentenza Iannelli, n. 28954/17 . Per gli Ermellini, non risulta mortificato l’interesse dell’imputato a proseguire l’attività processuale, in quanto il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione, non è evidente la sua innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., per giustificare una pronuncia di assoluzione nel merito e comunque tale interesse va bilanciato con altri principi di rango costituzionale quali la durata ragionevole del processo . E le statuizioni civili? Altre Sezioni Unite Conti, n. 17179/02 hanno previsto un temperamento laddove, come l’odierna vicenda processuale, si sia invece deciso oltre alla sopravvenuta prescrizione in ordine alle restituzioni o al risarcimento del danno. In questi casi la nullità va dichiarata in sede di legittimità perché si riverbera sulle statuizioni civili. Ma queste ultime devono essere annullate con trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p. oppure annullate tout court ? Occorre distinguere 1 se la nullità travolge il giudizio di secondo grado ma non quello di prime cure di condanna, oltre a dichiarare l’intervenuta prescrizione, dovrà annullare la sentenza con riferimento ai capi che riguardano l’azione civile e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello 2 se la nullità travolge entrambi i giudizi, le relative sentenza vanno annullate senza rinvio. Revoca delle statuizioni civili in caso di rivisitazione della sentenza di primo grado. La Suprema Corte afferma che nel caso in esame vanno annullati anche i capi relativi al risarcimento e alle restituzioni in quanto il giudizio di appello, radicalmente viziato dall’omessa notifica della vocatio in ius al difensore d’ufficio, è stata operata una radicale rivisitazione non solo del trattamento sanzionatorio ma anche della qualificazione giuridica delle condotte di reato ascritte all’imputato. Con conseguente travolgimento anche della sentenza di primo grado. Nessuna interpretazione analogica. I Giudici di legittimità escludono infine che possa trovare applicazione della disposizione processuale che attribuisce al giudice di legittimità, qualora il reato è estinto per prescrizione, di decidere sull’impugnazione ai capi che concernono le statuizioni civili. L’art. 578 c.p.p presuppone infatti l’esistenza di una valida” sentenza di condanna anche generica pronunciata a favore della parte civile nei gradi di merito. E tale non è quella d’appello inficiata di nullità, nella quale è stata assorbita quella di prime cure. La traslatio al giudice civile non è possibile in quanto la decisione sulla pretesa risarcitoria della parte civile sopravviverebbe ad un decisum inficiato da nullità dell’iter processuale svoltosi davanti al giudice penale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 febbraio – 11 marzo 2019, n. 10593 Presidente Petruzzellis– Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 febbraio 2017, ritenuto assorbito il delitto di violenza privata art. 610 c.p. in quello di maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p. , con condotte tenute fino a gennaio 2010, ha ridotto la pena inflitta a S.C. ad anni uno di reclusione, ed ha confermato le statuizioni civili recate dalla sentenza di primo grado. 2. Con unico motivo del ricorso sottoscritto personalmente e depositato il 20 marzo 2017, l’imputato chiede l’annullamento della sentenza di appello denunciando vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 178 c.p.c., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., per omesso avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore di ufficio nominato dal giudice di primo grado ovvero al difensore di ufficio presente all’udienza di discussione poiché, invece, detto avviso era stato notificato al difensore di fiducia inizialmente nominato dall’imputato, avvocato Giovanni Vitale che fin dal 20 agosto 2013, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva rinunciato al mandato difensivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La natura processuale della deduzione svolta dall’imputato impone il controllo degli atti dai quali risulta che, effettivamente, l’avviso di fissazione del dibattimento in grado di appello, per l’udienza del 2 febbraio 2017, è stato notificato all’avvocato Giovanni Vitale che, nel corso del dibattimento di primo grado aveva rinunciato al mandato difensivo, rinuncia comunicata allo S. con raccomandata ricevuta il 23 agosto 2013 oltre che al giudice procedente. Dagli atti risulta, altresì, che il giudice monocratico, non avendo l’imputato provveduto ad una nuova nomina di difensore fiduciario, aveva nominato all’imputato difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1, e che, in udienza, il difensore nominato era stato, di volta in volta, sostituito da difensore di ufficio, immediatamente reperibile, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Anche la Corte distrettuale, all’udienza del 2 febbraio 2017, dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’avvocato Vitale che non era comparso, aveva nominato all’imputato difensore di ufficio immediatamente reperibile, procedendo poi alla discussione e trattazione dell’appello proposto personalmente dall’imputato, dichiarato assente. 3.Ritiene il Collegio che deve ritenersi inficiata da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., in quanto concernente l’assistenza del difensore, e assoluta, perché si risolve nell’assenza del difensore in un caso nel quale ne è obbligatoria la presenza, la disposta notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in grado di appello al difensore di fiducia dell’imputato, già revocato e la conseguente sostituzione ad opera di un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Come accennato già nel corso del dibattimento di primo grado era stato nominato all’imputato un difensore di ufficio per l’assistenza dell’imputato, che non aveva nominato nuovo difensore di fiducia a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte dell’originario difensore di fiducia, sicché alcuna legittimazione processuale, ai fini della regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, può attribuirsi alla notifica disposta in favore del difensore di fiducia precedentemente revocato e, conseguentemente, alla sostituzione dello stesso, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, con un difensore di ufficio immediatamente reperibile non vertendosi in una ipotesi di temporaneo impedimento del difensore di fiducia, essendo intervenuta non solo la sua rinuncia all’incarico difensivo ma anche la sua sostituzione con un difensore di ufficio. Questa Corte ha affermato che l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art. 179 c.p.p., comma 1, si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore, come dispone testualmente l’art. 179 c.p.p., comma 1, Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 . Ma il principio deve essere declinato anche con riferimento al caso in esame nel quale non vi è stata la notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello in favore del difensore di ufficio, a suo tempo nominato all’imputato, atteso che il difensore di ufficio nominato dal giudice, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 1, se l’imputato resta privo di difensore nella quale ipotesi rientra certamente la rinuncia al mandato, da parte del professionista già officiato da nomina fiduciaria - subentra nella medesima posizione rivestita dal precedente difensore, ancorché di fiducia, potendo esercitare i medesimi diritti e le medesime facoltà ed essendo assistito dalle stesse garanzie v., su tale ultimo punto, Sez. 1, n. 1779 del 10/12/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 262000 . Il difensore di ufficio nominato assume stabilmente il relativo incarico, sino all’eventuale dispensa per giusta causa da parte dell’autorità designante, ovvero sino al sopraggiungere della nomina fiduciaria. Non sfugge al Collegio che questa ha Corte ha, altresì, specificato che l’inosservanza della norma di cui all’art. 97 c.p.p., comma 5, secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguendone la legittimità della designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest’ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell’art. 97 c.p.p., commi 4 e 5 così Sez. 1, n. 1616 del 2/12/2004, dep. 2005, Abdellah, Rv. 230651, che richiama le conformi Sez. 1 n. 1617 del 2/12/2004, dep. 2005, Lini, non massimata e Sez. 1, n. 1618 del 2/12/2004, dep. 2005, Ahattach, non massimata . Situazione, quella ora descritta, che è, però, ben diversa da quella verificatasi del caso in esame nel quale non vi è stato alcun formale provvedimento di sostituzione del difensore nominato di ufficio e non è mai stata effettuata la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di ufficio già nominato, venendo così ad essere violato il principio dell’immutabilità del difensore Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398-99 Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744 Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324 Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993 3 Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, Rv. 231278 , che costituisce espressione del diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della sua difesa. E, l’immutabilità del difensore comporta anche che, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono temporaneo della difesa, il titolare dell’ufficio resti sempre il difensore originariamente designato di ufficio o di fiducia che fosse , anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell’assistito Sez. U, n 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363 . In relazione all’odierna vicenda processuale non risulta che la Corte distrettuale abbia rilevato che il difensore originariamente designato non si era, in concreto, attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, tanto è vero che già nel dibattimento di primo grado si era proceduto mediante nomina di difensore immediatamente reperibile alle varie udienze di trattazione della causa, ma ha notificato direttamente l’avviso di fissazione dell’udienza in appello al difensore di fiducia che, da tempo risalente, aveva rinunciato al mandato difensivo, difensore che ha poi sostituito in udienza con un difensore di ufficio, prontamente reperibile, secondo un meccanismo che, per le ragioni innanzi dette, non può ritenersi valido ed efficace al fine di assicurare il rispetto del diritto di difesa dell’imputato nel corso dell’udienza e, prima ancora, in vista della sua celebrazione. 4. Il quesito che si pone alla Corte di legittimità, a questo punto, è quello della verifica della praticabilità della decisione di annullamento della sentenza, viziata da nullità generale ed insanabile dell’atto introduttivo del giudizio di appello. L’esito naturale di tale decisione dovrebbe essere, in vero, quello del rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio di appello per valutare l’impugnazione proposta dall’imputato che aveva contestato la sussistenza del delitto di maltrattamenti, per la carenza di abitualità della condotta e del correlativo elemento psicologico del reato e che aveva sostenuto l’assorbimento del reato di violenza privata ascrittogli in quello di cui all’art. 572 c.p 5. In relazione a tale legittimo epilogo, non può il Collegio non rilevare che, avuto riguardo al tempus commissi delicti, il reato ascritto all’imputato si è ormai estinto per prescrizione a far data dal 1 giugno 2018. Non risultano in atti cause di sospensione del corso della prescrizione, se non quella intervenuta in questa sede a seguito del rinvio all’odierna udienza di quella del 20 novembre 2018, per adesione del difensore del ricorrente all’astensione indetta dall’organismo di categoria, sospensione prodottasi a termini di prescrizione massima ormai maturati. In tale evenienza processuale nullità processuale assoluta e insanabile/intervenuta prescrizione del reato , la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è pacifica nell’affermare che, allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di una nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511 . E, in tal senso, è sufficiente richiamare una delle più recenti decisioni di questa Corte, resa anch’essa a Sezioni Unite Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 , in relazione ad una fattispecie concreta, ovvero la trattazione de plano dell’appello proposto dall’imputato e la conseguente declaratoria di prescrizione del reato, rispetto alla quale è destinato all’inammissibilità, per carenza di interesse, il ricorso dell’imputato, volto a far valere la nullità assoluta della sentenza per effetto della sua mancata citazione nel giudizio di appello. Fin dalla più risalente sentenza di questa Corte che, ponendosi sulla scia della sentenza Cremonese, si è occupata della problematica riconducibile alla fattispecie in esame Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 si è precisato che tale regola non ha valore assoluto, ma deve essere opportunamente temperata da limiti imposti dalla concreta situazione di fatto, nella quale può accadere che spieghi incidenza diretta e pregiudiziale la questione di nullità e, fra questi, è stata evidenziata la peculiarità di quelle fattispecie concrete nelle quali, come la presente vicenda processuale, la sentenza di merito, viziata da nullità processuale assoluta ed insanabile, ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato. E, in questo caso, si osserva, la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili. Per nulla scontato, in tale caso, è l’epilogo decisorio con riguardo alle statuizioni civili se, cioè, tali statuizioni debbano essere annullate con trasmissione degli atti al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. ovvero annullate tout court. Nella richiamata sentenza Conti, si afferma, in via generale, che se la nullità travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, fermo restando l’obbligo dell’immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l’azione civile e rinviare, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello. Mentre se la nullità travolge sia il giudizio di secondo grado che quello di primo grado, le relative sentenze vanno annullate senza rinvio. 5.1.Conseguente applicazione del principio ora enunciato è rinvenibile nella sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258817 , che, rilevate l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l’estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminato le corrispondenti statuizioni civili sul rilievo che, in tal caso, la nullità deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili. In altra fattispecie si afferma, invece, che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato nella specie per nullità del giudizio conseguente all’omessa notifica del decreto di citazione in appello impone l’annullamento della sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p. Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561 . In altra sentenza, che ha dichiarato in sede di legittimità la prescrizione del reato e rilevato un vizio di motivazione della sentenza di condanna in ordine alla responsabilità dell’imputato, si è affermato che la decisione comportava l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva e altri, Rv. 267844 . 6.Ritiene il Collegio, tirando le fila del ragionamento fin qui svolto, che la sentenza di appello a carico dell’odierno ricorrente, inficiata da una nullità assoluta e insanabile, in presenza di reato prescritto, non possa essere certamente annullata con rinvio al giudice penale di appello, a fronte della rilevanza del disposto normativo recato dall’art. 129 c.p.p., disposizione che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell’intero iter processuale, inteso come giudizio in senso tecnico, quello cioè di primo grado, di appello o di cassazione, fasi queste in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e il giudice ha piena capacità cognitiva per scegliere la formula liberatoria più opportuna, nel rispetto delle legittime aspettative dell’imputato. La correttezza di questa soluzione trae conferma dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza Iannelli, innanzi citata, sentenza che ha esaminato, in linea con la pure richiamata sentenza Conti, il tema dell’interesse dell’imputato ad una pronuncia nel merito e quello della correlazione tra tale interesse e il principio regolatore di cui all’art. 129 c.p.p A tal riguardo si è osservato che, in realtà, la pregiudiziale operatività del principio di declaratoria immediata della prescrizione del reato non mortifica l’interesse dell’imputato a proseguire l’attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito e che può trovare sempre la sua massima espansione, attraverso la rinuncia alla prescrizione secondo la sentenza costituzionale n. 275/90 ma, anzi, lo contempera con l’aspetto, non meno rilevante, dell’exitus del processo quale obiettivo da perseguire, la cui importanza non può certamente sottovalutarsi e che trova fondamento nell’art. 111 Cost., comma 2. Tale interesse non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili poiché prioritario, anche rispetto alle questioni di nullità assoluta, è, altresì, il limite dell’evidente innocenza dell’imputato. Cionondimeno, fermo restando che, in relazione alla controversia penale, assume rilievo prevalente la intervenuta prescrizione, alla quale nell’odierno processo l’imputato non ha rinunciato ed in una situazione nella quale non ricorrono evidenti ragioni per una pronuncia di assoluzione nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, ritiene altresì il Collegio che il rilevato vizio di costituzione del rapporto processuale nel grado di appello deve comportare la revoca delle statuizioni civili recate dalla sentenza di primo grado. In relazione alla controversia sulla responsabilità civile dell’imputato per l’azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile, gli effetti processuali estintivi del reato non possono incidere sull’azione civile, così sanando il vizio della sentenza impugnata, poiché detto vizio riveste carattere pregiudiziale, con la conseguenza che in questa sede deve farsi luogo ad una pronuncia costitutiva, dichiarativa del vizio, non più sanabile, pronuncia alla quale consegue la revoca delle statuizioni civili recate dalla sentenza di primo grado, tenuto conto che nel giudizio di appello, radicalmente viziato dalle descritte modalità di costituzione del rapporto processuale con diretta incidenza sul diritto di difesa dell’imputato, era stata operata una radicale rivisitazione non solo del trattamento sanzionatorio ma anche della qualificazione giuridica delle condotte di reato ascritte all’odierno ricorrente. È innegabile che, in presenza della rilevata prioritaria e pregiudiziale nullità della sentenza di appello, non può trovare applicazione, con riguardo alle statuizioni civili recate dalla decisione di appello, il disposto di cui all’art. 578 c.p.p., che costituisce, come noto, norma di stretta applicazione e insuscettibile di interpretazione analogica, disposto che presuppone l’esistenza di una valida sentenza di condanna anche generica dell’imputato, pronunciata a favore della parte civile in primo grado 4 in appello, valida decisione che, nella specie non ricorre dal momento che, per le descritte ragioni, la sentenza di appello, nella quale è stata assorbita quella di primo grado, è radicalmente inficiata da una nullità e con la conseguenza, altresì, che la pronuncia di questa Corte non può comportare la traslatio della competenza funzionale del giudice penale a quello civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., poiché, per effetto di una pronuncia di tal fatta, la decisione della pretesa risarcitoria della parte civile sopravviverebbe ad un decisum inficiato da nullità dell’iter processuale svoltosi davanti al giudice penale. 7. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all’imputato è estinto e, previa declaratoria di nullità della sentenza di appello indicata in epigrafe, per le descritte ragioni, devono essere revocate le statuizioni civili recate dalla sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il reato estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.