La rimozione della placca antitaccheggio integra l’aggravante della violenza sulle cose

In caso di furto, l’aggravante della violenza sulla cosa sussiste non solo in presenza di una rottura, un guasto o un danneggiamento, ma anche quando l’energia fisica sia impiegata determinando il mutamento di destinazione della cosa.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 10289/19, depositata l’8 marzo. Il caso. Il Tribunale di Genova proscioglieva l’indagato del reato di furto con aggravanti perché, esclusa appunto l’aggravante della violenza sulle cose, l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. Infatti, per i giudici di merito, la semplice rimozione della placca antitaccheggio, senza danneggiamento alle cose, non poteva integrare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. da cui derivava la procedibilità d’ufficio del reato di furto. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado sostenendo che qualsiasi manomissione della placca antitaccheggio integrerebbe l’aggravante di cui sopra, dato che nella nozione di violenza rientrerebbe qualunque azione volta a privare il bene della placca posta a sua protezione. L’aggravante della violenza sulle cose. Per i Giudici di legittimità il ricorso del P.G. risulta essere fondato, poiché l’aggravante della violenza sulla cosa sussiste non solo in presenza di una rottura, un guasto o un danneggiamento, ma anche quando l’energia fisica sia impiegata determinando il mutamento di destinazione della cosa e sia diretta nei confronti dello stesso strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa . Ebbene, ciò accade in caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce in offerta in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare il segnale acustico ai varchi d’uscita. Dunque, hanno errato i Giudici di merito ad attribuire al concetto di violenza sulle cose un significato restrittivo, ritenendo necessaria la lacerazione della placca e insufficiente la semplice asportazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 novembre 2018 – 8 marzo 2019, n. 10289 Presidente Fumo - Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha prosciolto F.P. dal reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, perché, esclusa l’aggravante della violenza sulle cose, l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. In sintesi il Tribunale ha escluso che la semplice rimozione della placca antitaccheggio, senza danneggiamento, potesse integrare l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 2, da cui derivava la procedibilità d’ufficio del reato di furto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Secondo il ricorrente qualunque manomissione della placca antitaccheggio integrerebbe l’aggravante contestata, poiché nella nozione di violenza rientrerebbe qualunque azione volta a privare il bene della placca posta a sua protezione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’aggravante della violenza sulle cose sussiste non solo in presenza di una rottura, guasto o danneggiamento, ma anche quando l’energia fisica sia impiegata determinando il mutamento di destinazione della cosa altrui Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949 e sia diretta nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889 . Il che accade in caso di manomissione, concetto comprensivo anche della semplice asportazione, della placca magnetica antitaccheggio, inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita da ultimo Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 . 3. Erra, pertanto, il Tribunale quando attribuisce al concetto di violenza sulle cose un significato restrittivo, ritenendo necessaria la lacerazione della placca antitaccheggio e insufficiente la mera asportazione. 4. Discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova, per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova.