La sentenza di giudizio abbreviato deve essere notificata all’imputato non comparso?

Di conseguenza, il termine di impugnazione decorre dalla data della notifica tuttora prevista dall’art. 4442, comma 3, c.p.p. oppure da quella di pubblicazione della sentenza? Il dubbio, su cui la giurisprudenza non è univoca, è sorto a seguito della l. n. 67/2014, che ha introdotto l’istituto dell’assenza in sostituzione di quello della contumacia.

L’ordinanza n. 9435/19, depositata dalla Sesta Sezione Penale della Cassazione il 4 marzo, rimette alle Sezioni Unite la questione relativa al contrasto giurisprudenziale sorto in tema di computo del termine per l’impugnazione da parte dell’imputato a qualsiasi titolo non comparso. La vicenda. La Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa ritenendo decorso il termine di 45 giorni decorrenti dal deposito della motivazione della sentenza, avvenuto entro il termine di 90 giorni. Veniva infatti giudicata irrilevante a tal fine la successiva notifica della sentenza, adempimento ritenuto dalla Corte territoriale superfluo stante appunto il tempestivo deposito delle motivazioni. La pronuncia viene impugnata dinanzi ai Giudici di legittimità. La Sesta Sezione si trova dunque ad affrontare il tema della decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa nel giudizio abbreviato nel caso di assenza dell’imputato, alla luce della l. n. 67/2014 che ha introdotto l’istituto dell’assenza in sostituzione di quello della contumacia. Abrogazione implicita? Sul tema la giurisprudenza si è orientata secondo due opposti orientamenti. Da un lato, si ritiene che la persistenza dell’art. 442, comma 3, c.p.p. che impone la notifica della sentenza all’imputato non comparso nel giudizio abbreviato sia dovuta ad un palese mancato coordinamento da parte del legislatore posto che espressamente è stata esclusa la notifica della sentenza emessa a seguito di dibattimento. Secondo tale impostazione dunque la norma citata deve ritenersi implicitamente abrogata da parte della l. n. 67/2014. In base ad un opposto orientamento invece la sentenza emessa nel rito abbreviato continua a dover essere notificata all’imputato non comparso in quanto le previsioni di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. non possono ritenersi implicitamente abrogate. Di conseguenza il termine per proporre impugnazione decorrerebbe dalla data della notificazione e non da quella di pubblicazione della sentenza. Tale impostazione, facendo leva sul tenore letterale delle norme, esclude che il legislatore sia inciampato in una svista o in un difetto di coordinamento, invocando un orientamento conforme al principio del giusto processo riconosciuto dalla Cedu. In virtù del contrasto giurisprudenziale evidenziato, la Sesta Sezione evidenzia in conclusione la necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione se la previsione di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p., secondo cui l’imputato a qualsiasi titolo non comparso deve essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, è da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. n. 67/2014 che ha modificato l’art. 548, comma 3, c.p.p., eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace e se il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di giudizio abbreviato emessa nei confronti dell’imputato non comparso decorre dalla data della notificazione della sentenza prevista dall’art. 442, comma 3, c.p.p. o da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 29 gennaio – 4 marzo 2019, n. 9435 Presidente Petitti – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore del ricorrente, avverso la sentenza emessa il 15/02/2017 dal Tribunale di Avezzano, perché proposto tardivamente dopo la scadenza del termine di giorni quarantacinque, decorrente dal deposito della motivazione della sentenza avvenuto entro il termine indicato di giorni novanta, sul rilievo della irrilevanza della successiva notifica della sentenza, perché non dovuta, dato il deposito della motivazione nel termine stabilito in sentenza. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, N.A. ha proposto ricorso articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione. In particolare, il ricorrente deduce che per il giudizio abbreviato il termine per impugnare decorre, nel caso di assenza dell’imputato, dalla data della notificazione della sentenza prevista e dovuta in base all’art. 442 c.p.p., comma 3. Si osserva, al riguardo, che la suddetta disposizione non è stata soppressa o modificata dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, che, abolendo l’istituto della contumacia, ha soppresso la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace cd. estratto contumaciale , trattandosi di una norma speciale riferita al giudizio abbreviato, rimasta immutata e quindi tuttora vigente. Pertanto, si rileva che l’atto di appello, essendo stato proposto in data 07/07/2017, nel termine di giorni quarantacinque dalla notificazione della sentenza, eseguita in data 23/05/2017, è stato illegittimamente ritenuto tardivo, perché presentato nel rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p., decorrenti dalla data di notificazione della sentenza prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 3. 3. L’esame del ricorso pone la questione relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa nel giudizio abbreviato nel caso in cui il procedimento si sia svolto senza la presenza dell’imputato, rispetto alla quale, dopo l’intervento della L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto il nuovo istituto dell’assenza eliminando quello della contumacia, si sono registrati nella giurisprudenza di questa Corte due opposti orientamenti. 4. Secondo un primo orientamento Sez. 1, 31049, 22/05/2018, Rv. 273485 , la persistenza della previsione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, è il frutto di un palese mancato coordinamento con la L. 28 aprile 2014, n. 67, che nel disciplinare il nuovo istituto dell’assenza e nell’eliminare ogni riferimento al previgente istituto della contumacia ha evidentemente omesso di eliminare anche la detta disposizione normativa che estendeva all’udienza preliminare gli effetti della contumacia. È stato affermato che la necessità della notificazione era giustificata, nell’iniziale formulazione della norma, con il fatto che prima della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non era possibile dichiarare la contumacia dell’imputato nell’udienza preliminare, sede elettiva di definizione del processo allo stato degli atti art. 438 c.p.p. sicché, per ovviare all’inconveniente che solo l’imputato formalmente dichiarato contumace aveva diritto alla notifica dell’avviso dell’estratto della sentenza art. 548 c.p.p., comma 3 , era stato previsto che la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dovesse essere notificata all’imputato comunque non comparso. Conseguentemente, non avrebbe più giustificazione alcuna ritenere che la notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato sia necessaria anche ora che non è più prevista la notifica della sentenza neppure nel dibattimento, a seguito della soppressione dell’istituto della contumacia. Pertanto, secondo questo orientamento, cui ha aderito la Corte territoriale con l’adozione dell’ordinanza impugnata, la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta nell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., deve ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67. Il nuovo istituto dell’assenza, volto a garantire l’effettiva conoscenza del processo attraverso la consapevole e volontaria mancata partecipazione dell’imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ha determinato la modifica dell’art. 548 c.p.p., comma 3, eliminando coerentemente l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace, così che una diversa interpretazione che dovesse continuare ad applicare al giudizio abbreviato l’obbligo di notificazione della sentenza, nonostante l’applicazione della medesima disciplina del procedimento in assenza, si presterebbe a censure di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del giudizio ordinario. 5. Secondo l’opposto orientamento Sez.3, 19/01/2018, n. 32505, Rv. 273695 nello stesso senso ma con riguardo al giudizio abbreviato in grado di appello, vedi Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Rv.264301 invece, è stato affermato che la sentenza emessa nel rito abbreviato deve essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto le previsioni contenute nell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza. A sostegno di detto orientamento si è evidenziato che la diversa interpretazione, avrebbe come effetto quello di introdurre una sanzione processuale per l’imputato, che vedrebbe limitati i propri diritti con la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di impugnazione e la conseguente irrevocabilità di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, sebbene il testo della norma di legge invocata a tutela del suo diritto sia tuttora vigente nel senso di prevedere la notificazione all’imputato non comparso della sentenza per estratto emessa nel giudizio abbreviato, unitamente all’avviso di deposito ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp att. c.p.p Inoltre, si è osservato che negli interventi normativi successivi alla modifica della stessa norma la L. n. 479 del 1999 la L. n. 4 del 2001 , il comma 3, del citato articolo non è stato modificato, e ciò, escludendo che l’omessa modifica possa essere il frutto di una svista o di un difetto di coordinamento tra norme diverse succedutesi nel tempo, confermerebbe la volontà del legislatore di mantenere ferma la notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato anche ora che non è più prevista la notifica della sentenza neppure nel dibattimento, a seguito della soppressione dell’istituto della contumacia. Si è, infine, evidenziato che una diversa interpretazione, si risolverebbe in una violazione dei principi della C.E.D.U. sul giusto processo, così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che richiede che le norme processuali penali che limitano i diritti debbano essere interpretate in senso favorevole all’imputato e che non si possano comunque tollerare interpretazioni abrogative di norme più favorevoli, anche in violazione del principio di prevedibilità. 6. Sussiste, dunque, un contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1, considerata anche la rilevanza degli effetti che ne derivano sull’ordinamento processuale in tema di computo del termine per l’impugnazione, giustifica la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, chiamata a decidere le seguenti questioni - se la previsione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., secondo cui all’imputato a qualsiasi titolo non comparso deve essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, è da ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha modificato l’art. 548 c.p.p., comma 3, eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace . - se il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di giudizio abbreviato emessa nei confronti dell’imputato non comparso decorre dalla data della notificazione della sentenza prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 3, o da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza . P.Q.M. Visto l’art. 618 c.p.p., comma 1, rimette il ricorso alle Sezioni Unite.