La difesa

La legittima difesa” ha i giorni contati, o forse le ore, essendo calendarizzato per domani l’ultimo passaggio della sua riscrittura. Prima di spiegare il senso del titolo e il senso della connessa provocazione non più legittima difesa, bensì difesa e basta , chiediamoci in estrema sintesi cosa abbia significato e cosa significhi l’istituto della legittima difesa nella mentalità comune ed in quella dell’operatore del diritto.

In termini generali, lo scudo di questa esimente risponde alla ratio di evitare la criminalizzazione di chi reagisca ad una condotta illecita se non ci sono ponti d’oro, è frutto del buon senso consentire ad una persona minacciata o danneggiata di difendersi. Nessuno ha mai dubitato che si potesse farlo nessuno ne dubiterà mai. L’immaginario collettivo si nutre spesso di consolazioni spicciole chi reagisce non è lasciato solo dall’ordinamento se la sua reazione viene giustificata da una norma chi si sente attaccato percepisce giusto finanche doveroso reagire chi ha paura di patire una sofferenza percepisce inevitabile somministrare a propria volta una sofferenza. Potremmo continuare a lungo, se volessimo dare spazio alle litanie. Non che gli argomenti siano del tutto insostenibili essi descrivono, nel bene e nel male, il modo di guardare all’istituto da parte dell’opinione prevalente. Basta una sosta sulla fenomenologia della giustizia penale per rimescolare le carte ai fatti provvisti di rilevanza penale non esiste una reazione giusta, perché sono tutti irrimediabili, e non c’è difesa che tenga lo stato di paura provato da chi sente rumori sospetti in giardino, o in cantina, non trova certo rimedio nel munirsi di un’arma . Può non essere un caso, dunque, se la difesa è legittima e non giusta. La logica empirica segna il solco avvertire l’insicurezza spinge verso una normativa emergenziale che assegni un diverso ruolo all’art. 52 c.p. ma l’insicurezza – ripete spesso il Consigliere Davigo – non è reale, né statisticamente né emotivamente ci si sente insicuri altrove cit. . Sempre nella logica empirica emergono interrogativi soverchianti crediamo veramente che i membri della collettività possano reagire efficacemente ad un mal intenzionato? Crediamo che impugnato un fucile, un mitra, anche un semplice coltello, se ne riesca a fare uno strumento di difesa/offesa? O pensiamo a un progetto di educazione civica nel quale si insegni a brandire una spada e mirare con la rivoltella? I corsi di primo soccorso sono spesso drammaticamente deserti dove organizzati e dunque ci si può chiedere se l’educazione civica da proporre debba puntare prioritariamente a difendere gli infermi dalle malattie oppure ad insegnare improvvisazioni da moschettiere. Veniamo allora alle normine. La difesa per concepirla devo configurare un pericolo da sventare, in applicazione delle leggi della termodinamica nella sua declinazione più diffusa ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria . Il legislatore si è posto il problema di spiegare cosa intendesse come spesso accade ha ritenuto necessario un supplemento semantico, affidato a parole chiave. Il perché è evidente rendere giustificata qualsiasi difesa significherebbe legittimare la reazione, qualsiasi reazione, secondo il vim vi repellere licet , preludio di un’inevitabile diffusione della violenza privata. Avveduto di questo pericolo, Rocco volle indirizzare la portata dell’esimente lo fece adoperando criteri restrittivi non basta la difesa, occorre che la difesa sia legittima. Siamo solo alla rubrica dell’articolo e dobbiamo ammettere che non si va molto avanti il problema è spostato, almeno fino a quando non si dica, e non si comprenda, cosa vuol dire legittimo. A fronte di nozioni ampie – difesa come contrario di e contrasto a un’offesa, legittima come contrario di illegittima – l’incertezza della prognosi è scontata quale sia l’ambito e la portata della norma è arduo da stabilire. Sul piano della semantica, la norma non consente di distinguere ex se un’offesa dall’altra, così come non consente di distinguere ex se la legittimità dall’illegittimità. Non si saprebbe cosa poter fare e cosa no. La norma perderebbe la sua funzione, quanto meno la sua imprescindibile generalità. Taluno potrebbe ritenere offesa ciò che altri non considera tale taluno potrebbe ritenersi in piena legittimità con reazioni che altri considera eccessive, o addirittura illecite. Lasciato spazio a categorie generali così ampie non si darebbe alcun supporto al funzionamento del sistema né alcun giovamento alla funzione di orientamento culturale propria del sistema penale. Ecco perché non si può prescindere da supplementi di informazione a livello di normativa astratta e da correttivi ermeneutici sviluppati sulla fenomenologia della legittima difesa. Ex art. 52 occorre che il fatto di reato sia posto in essere in uno stato di costrizione rispetto alla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta occorre inoltre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Certo, la prassi giurisprudenziale di decenni rivela che anche queste indicazioni non sono bastate a rasserenare gli animi, non delle vittime di offese ingiuste, non degli autori di condotte non tanto gravi da giustificare in reazione una condotta criminosa. Arriva oggi l’idea del legislatore pasticcione, già cimentatosi con la riforma della legittima difesa, con un intervento di riconosciuta legislazione emotiva lasciamo al lettore uno spunto emotiva la collettività o emotivo il legislatore? . Non è un colpo di scena l’attenzione per questa esimente ha segnato un’importante modifica del testo codicistico nel 2006. Domani va in scena un nuovo atto, stesso spettacolo. La legittima difesa non richiederà più – questo pare il dato di maggior rilievo – una valutazione di proporzionalità con l’offesa patita in forma di danno o di pericolo . Il passo è semplice definire un requisito della norma attraverso una presunzione il pericolo si presume in ogni ipotesi di intrusione in casa significa elidere il passaggio logico del suo accertamento, e quindi, di fatto, escluderne la rilevanza. A quel punto sarà possibile continuare ad utilizzare le categorie oggi impiegate dagli operatori del diritto? Forse prevarrà il buon senso e un’interpretazione sistematica della norma si sa che il legislatore penale è spesso goffo. Oppure si darà impulso ad una nuova stagione dell’istituto, un nuovo istituto, una nuova categoria la difesa.