Il profilo soggettivo della colpa e la prevedibilità dell’evento dannoso

L’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata anche quando la strada è libera non vale comunque a prevenire tutti i pericoli che possono esserci nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare della marcia.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 8118/19, depositata il 25 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la responsabilità penale dell’imputato per omicidio colposo riconoscendogli profili di colpa, con riferimento ad un sinistro stradale. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore dell’imputato assumendo che era stato illogicamente riconosciuto un apporto causale e un profilo soggettivo di colpa in capo al suo assistito, vista la imprevedibilità della turbativa alla circolazione stradale del ricorrente. La prevedibilità dell’incidente. Per la Suprema Corte di Cassazione il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare illogico e immotivato in relazione al profilo della colpa dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, in violazione di norme del c.d.s Innanzitutto bisogna ricordare che l’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata anche quando la strada è libera non vale comunque a prevenire tutti i pericoli che possono esserci nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare della marcia. Dunque, nella fattispecie concreta, non può rimproverarsi all’imputato di essersi spostato con eccessivo anticipo sulla corsia di sorpasso. Anche per quanto riguarda l’addebito della velocità al ricorrente il giudice di appello prescinde da qualsiasi approfondimento della prevedibilità in concreto dell’ostacolo posto sulla corsia di sorpasso. Sulla base, quindi, del poco approfondito giudizio di secondo grado circa la prevedibilità o meno del sinistro, gli Ermellini intendono accogliere il ricorso, annullando la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 25 febbraio 2019, n. 8118 Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto R.A. colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di RU.Ga. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante della inosservanza della disciplina della circolazione stradale, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione. 2. La Corte di Appello riconosceva profili di colpa in capo al R. perché, pure in presenza di un concorrente apporto colposo di terzi consistito nell’ostacolo alla marcia in strada statale a doppia corsia e con corsia di emergenza, non aveva prestato attenzione alla guida e aveva tenuto una velocità di marcia che non gli consentiva di arrestarsi tempestivamente prima di una ostruzione che, per andamento del percorso stradale, per presenza di segni e di tracce di una pregressa collisione sulla corsia, e della presenza di persone sulla carreggiata doveva ritenersi non eccezionale e comunque evitabile, come peraltro era stata evitata da altro conducente L. che lo precedeva nella marcia. 3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso con cui deduceva difetto di motivazione per illogicità, travisamento della prova e inversione del ragionamento logico deduttivo. Assumeva che del tutto illogicamente era stato riconosciuto un apporto causale e un profilo soggettivo di colpa in capo al prevenuto, attesa la eccezionalità e la imprevedibilità della turbativa alla circolazione del ricorrente costituita da un autoveicolo incidentato posto trasversalmente all’interno della corsia di sorpasso, dietro una curva a visuale non libera e in tempo di notte. All’uopo evidenziava che in maniera del tutto travisante il giudice distrettuale aveva utilizzato il patrimonio dichiarativo reso dal teste L. dinanzi al giudice di Pace, la quale lungi dal corroborare la prospettazione accusatoria, aveva invece riferito sulla insidiosità e sulla impossibilità di percepire l’ostacolo, che ella aveva evitato per il fatto di trovarsi nella corsia di marcia di destra. Considerato in diritto 1. Il ricorso appare fondato in quanto il giudice distrettuale ha omesso di fornire logica e non contraddittoria giustificazione al percorso argomentativo seguito, sia in relazione alla ritenuta inosservanza da parte del ricorrente delle specifiche regole cautelari contestate, sia in relazione alla verifica della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento dannoso, a fronte di una turbativa alla circolazione che presentava invero caratteri certamente di particolare atipicità. Ha evidenziato il giudice di appello che ai fini del giudizio di colpa non rileva la circostanza che, nelle condizioni in cui l’imputato si è posto, l’auto ferma in corsia di sorpasso non fosse da lui visibile. Al contrario l’in sé della colpa risiede proprio nel fatto che l’imputato si sia posto in condizioni con una condotta di guida assolutamente inadeguata di non essere in grado di vedere detto ostacolo. Indicava poi nel dovere di tenere la destra e nella velocità inadeguata gli obblighi cautelari disattesi dal R. che avevano determinato la concretizzazione del rischio che la disciplina disattesa intendeva prevenire. 2. Il ragionamento della corte di appello appare, in relazione a tale profilo di colpa ascritto al R. , illogico contraddittorio e frutto di travisamento della prova di decisiva rilevanza. La difesa dell’imputato nel corso del giudizio di appello ha prodotto alcuni atti processuali che si riferiscono ad un giudizio dinanzi al giudice di pace ove il R. aveva opposto l’accertamento di violazione al codice della strada elevato in occasione dell’incidente per cui pende il presente giudizio. Veniva altresì acquisito il verbale della testimonianza del teste L. che precedeva nella stessa direzione di marcia il R. , atto che è stato acquisito e ritenuto utilizzabile nel presente processo e che ha contribuito nella valutazione della colpa in capo all’imputato. Ha infatti argomentato il giudice distrettuale che la L. era riuscita ad evitare il sinistro perché aveva notato sull’asfalto tracce di frenatura sull’asfalto. 2.1 Invero la valutazione operata dal giudice distrettuale finisce per cristallizzare il problema della responsabilità nella inosservanza della regola cautelare e cioè in ciò che essa definisce l’in sé della colpa per essersi posto nelle condizioni di non vedere l’ostacolo e quindi a risolvere l’accertamento dell’elemento soggettivo nella verifica della inosservanza della regola cautelare. Premesso che l’ostacolo occupava una intera corsia di marcia, in particolare quella di sorpasso, oltre una curva volgente a sinistra e che due degli occupanti del veicolo incidentato si erano posti subito dietro l’autovettura nei pressi del guardrail, per non essere riusciti ad attraversare la sede stradale, nottetempo e con l’ostacolo non presegnalato neanche dai dispositivi di illuminazione, la questione logica da risolvere è se l’occupazione della corsia di sorpasso da parte del R. possa, di per sé, concretare il pericolo di collisione tra veicoli che procedano nella stessa direzione di marcia, ovvero di pedoni che si trovino nei pressi del veicolo in panne. In caso di risposta positivo compito del giudicante era quello di stabilire se l’evento occorso era prevedibile ed evitabile per l’agente modello nelle condizioni in cui versava il R. . 3. Quanto al primo problema è stato affermato da questa Corte che l’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera, previsto dall’art. 143 C.d.S. non vale a prevenire tutti i pericoli che possano incorrere nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e per gli altri che la percorrano e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione da parte di un altro autoveicolo proveniente dalla direzione opposta sez. 4, 4.10.2017, Delfino, Rv. 271490 o l’attraversamento di un pedone sez. 4, 29.3.2018, Lenarduzzi, Rv.273870 . Invero è errato operare un giudizio prognostico fondato, come fatto dalla Corte di Appello di Ancona, su una definizione di colpa in sé che poggia su di un giudizio di inosservanza di una regola cautelare coniata per finalità del tutto diverse da quelle perseguite dalla norma che la istituisce. Invero nella carreggiata suddivisa in più corsie quella di destra è destinata alla marcia lenta o normale e quella di sinistra serve appunto al sorpasso, onde consentire un ordinato svolgersi della circolazione, che non determini intralci od ostacoli tra autoveicoli che procedano lungo la stessa direttrice, sebbene in corsie parallele. 3.1 Non può pertanto rimproverarsi al R. di essersi spostato con eccessivo anticipo sulla corsia di sorpasso per sorpassare la Pikanto della La. ricollegando a tale inosservanza la ragione della difficoltà di avvistamento del veicolo fermo, a seguito di un incidente, sulla medesima corsia, in quanto la questione che il giudice avrebbe dovuto accertare è se, rispetto alla posizione assunta dal R. all’interno della corsia di sorpasso e in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, l’ostacolo che si presentava dinanzi alla sua marcia fosse prevedibile ed evitabile. Sulla questione della corsia di sorpasso il giudice di appello incorre anche in un apparente travisamento delle dichiarazioni della LA. , deducibile in questa sede essendo stato tale contributo dichiarativo valutato per la prima volta in appello sez.V, 13.2.2017, Cadore, Rv.269906 , laddove ha affermato che la donna era riuscita ad evitare la collisione per avere notato la presenza di tracce di pneumatici sull’asfalto. Il testo delle dichiarazioni riportato dalla difesa del R. in sede di ricorso, con adeguata allegazione ai fini dell’autosufficienza, presenta un diverso contenuto e vale semmai ad evidenziare che la stessa L. si era trovata nella impossibilità di percepire la presenza del veicolo fermo sulla corsia di sorpasso benché essa marciasse nella corsia di destra e di avere compreso che vi era stata una precedente collisione solo dopo avere urtato frammenti di carrozzeria dispersi. 4. Anche con riferimento al secondo profilo di colpa specifica ascritto al R. il ragionamento del giudice di appello si presenta illogico ed assertivo. Nell’evidenziare in più punti che il R. avrebbe dovuto adeguare la velocità alle caratteristiche stradali, al campo di visibilità e alla presenza di una curva, pure a fronte di una velocità inferiore al limite di legge su quel tratto di strada, il giudice di appello si è limitato a declinare principi assolutamente pacifici e condivisibili in materia di circolazione stradale, più volte recepiti dal giudice di legittimità nelle sue pronunce. 4.1 Peraltro quando si è trattato di applicare tali principi al caso concreto, atteso che l’art. 141 C.d.S., comma 2 in relazione alla velocità ambientale impone l’arresto tempestivo del veicolo entro il campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, l’argomentazione si è fatta apodittica, e pure richiamando giurisprudenza in tema di condotta atipica eccezionale e imprevedibile idonea ad escludere la responsabilità del conducente, ha concluso che non è assolutamente imprevedibile che nella corsia di sorpasso possa trovarsi un’auto in panne o con dentro persone ferite, o un pedone con problemi di salute o disturbi dell’orientamento e che comunque la velocità tenuta era eccessiva rispetto alle circostanze di fatto e soprattutto non idonea a consentire all’imputato l’agevole controllo del mezzo dinanzi all’ostacolo imprevisto sarebbe bastato viaggiare ad una velocità commisurata alla visibilità per avvedersi in tempo dell’ostacolo sulla carreggiata e porre in essere un’efficace manovra di emergenza. 4.2 Anche in relazione all’addebito della velocità il giudice di appello prescinde da qualsiasi approfondimento della prevedibilità in concreto dell’ostacolo posto sulla corsia di sorpasso e ragiona come se il sinistro si fosse verificato in centro urbano e si riferisse ad un pedone in attraversamento ad un incrocio e pertanto nell’ambito di una ordinaria dinamica della circolazione stradale ove gli obblighi di diligenza e di rispetto di specifiche disposizioni normative si coordinano con quelle gravanti sugli altri utenti della strada, sulla base dei criteri dell’affidamento e della responsabilità pure fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità da ultimo sez. 4, 6.12.2017, Bonfrisco, Rv.272223 . Orbene affermare che il conducente doveva osservare una velocità ambientale tale da consentirgli l’arresto entro il campo della visibilità non risolve il problema logico giuridico del caso concreto, ma declina la regola cautelare senza calarla nella contingente dinamica del sinistro. Né maggiore pregio di logicità può rivestire l’affermazione che la velocità di 97 Km/h non era consona al tratto stradale, invero con caratteristiche autostradali in cui il limite era 110 Km/h che il R. era impegnato a percorrere approssimandosi ad un sorpasso, perché il giudizio espresso dall’organo giudicante prescinde totalmente dalla valutazione del rischio che la norma, dal contenuto elastico, intendeva prevenire e della prevedibilità dell’ostacolo posto sulla marcia del conducente di cui viene analizzata la condotta di guida. 4.3 Sulla base di una valutazione della prevedibilità in concreto, tenuto conto che il veicolo era collocato oltre una curva, trasversale all’asse della carreggiata di cui occupava l’intera corsia di sorpasso, non era illuminato né presegnalato, che era ora notturna e che altro utente della strada LA. , che si trovava a percorrere la corsia di destra, si era accorta dell’ostacolo solo quando aveva sormontato i materiali dispersi sull’asfalto, del tutto illogica si presenta la conclusione del giudice distrettuale sula prevedibilità di una tale turbativa in assenza di concreti elementi di fatto da cui ritenere che R. potesse prefigurarsi una tale evenienza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto principi del tutto contrari all’assunto della corte di appello riconoscendo la eccezionalità e la imprevedibilità dell’ostacolo in ipotesi di tamponamento di veicolo fermo in corsia di sorpasso a seguito di una collisione, pur trattandosi di ora diurna, di tratto rettilineo e in condizione di ottima visibilità sez. 4, 6.5.2003, D’Antuono, Rv.225621 28.11.2002, Petrivelli, Rv.224565 . 5. La sentenza impugnata merita pertanto di essere annullata proprio in riferimento alla necessità di una nuova valutazione sulla prevedibilità in concreto per il R. della situazione di pericolo costituita dalla presenza sulla corsia di sorpasso di un veicolo incidentato e dei due occupanti che ne erano usciti stazionando nei pressi dell’autoveicolo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.