È affetto da nullità assoluta il decreto erroneamente notificato all’imputato irreperibile presso il difensore d’ufficio

La Suprema Corte approfondisce una tematica che involge profili affatto formali del rito, inerenti la stessa capacità dell’imputato di esercitare liberamente, essendo informato dell’esistenza del procedimento, il proprio diritto di difesa e di autodifesa . Lo fa, riprendendo noti orientamenti di legittimità, ma sancendo un distinguo circa il diverso regime di intervento della difesa tecnica.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8048/19, depositata il 22 febbraio che, al contempo, si fa carico di chiarire il confine tra le condizioni di validità degli atti introduttivi e la verifica dell’effettiva conoscenza della celebrazione del processo, temi cui si ricollegano differenti criteri valutativi e presunzioni . Il caso. L’inchiesta nasceva in Salento, in relazione ad un controllo di polizia stradale, nel corso del quale i Carabinieri avevano rilevato la violazione degli obblighi di custodia di un’autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo. Nel successivo giudizio, il prevenuto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa per il delitto di cui all’art. 334 c.p. decisione integralmente confermata, poi, dalla Corte d’Appello di Lecce. Costui ricorre per Cassazione, tramite difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento senza rinvio con contestuale declaratoria di prescrizione del reato, già maturata nei gradi di merito, e denunciando, con due articolati motivi in primis, violazione di legge processuale, in ordine alla nullità delle due sentenze per l’omessa citazione dell’imputato, al quale non erano stati adeguatamente recapitati tanto il decreto che dispone il giudizio quanto il decreto di fissazione dell’udienza d’appello analogamente – sebbene trovasse applicazione la disciplina antecedente la riforma del processo in absentia – non era stato mai notificato il relativo estratto contumaciale con conseguente revoca dell’esecutività della pronuncia di seconde cure secondariamente, illogicità della motivazione, che non avrebbe confrontato la asserita responsabilità del ricorrente con la sua assenza al momento del controllo, posto che in occasione del controllo si trovava unicamente suo fratello alla guida del veicolo che trainava quello sequestrato, peraltro originariamente custodito presso l’abitazione di terzi. La sentenza. La VI Sezione – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto fosse disposto l’annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione – annulla entrambe le pronunce di merito, rinviando in fascicolo per un nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. La parte motiva, dopo la necessaria ricostruzione di quanto emerge dal fascicolo processuale – acquisito anche dal Collegio, per valutare l’error in procedendo – investiga in modo approfondito gli istituti procedurali coinvolti, accedendo alla tesi difensiva. Sotto questo profilo, ritenendo assorbito il secondo motivo dedotto, concede ampio spazio alla disamina delle premesse teoriche del sillogismo giudiziale, a partire dalla valutazione dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato. Informazione dell’imputato e regime di assistenza difensiva. Ed infatti, il primo profilo meritevole d’approfondimento riguarda in rapporti tra difensore ed assistito. Il canone ermeneutico che ha guidato la lettura della Cassazione di fattispecie analoghe ha sempre portato a ritenere che la irrituale notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore fiduciario fosse affetta da una nullità di ordine generale a regime intermedio, poiché tale notificazione non pregiudicherebbe la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, stante il rapporto esistente con il suo legale vd., ex plurimis, Cass., Sez. IV Pen., 17.9.2015, n. 40066, Bellucci, RV. 264505 . Gli Ermellini, però, ritengono che tale impostazione non sia applicabile al caso di specie, in cui la notifica s’era compiuta presso lo Studio del difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma quarto c.p.p,, alla luce della diversità del rapporto, che si manifesta sotto il profilo dell’esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria [] come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell’informazione data all’imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio, allorché la notifica sia stata eseguita, seppure irritualmente, al difensore di fiducia, quale domiciliatario dell’imputato”. Dall’esame degli atti, peraltro, emergeva che, da un lato, s’era pervenuti alla dichiarazione di irreperibilità senza svolgere adeguate ricerche tanto da aver impropriamente operato la notifica verso un indirizzo al quale mai l’imputato era stato residente e, dall’altro, il difensore d’ufficio presso il quale i decreti erano stati recapitati non era mai comparso in aula, con sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma quarto, c.p.p. di nessun subentro, inoltre, l’imputato aveva ricevuto notizia non risultando alcuna comunicazione ex art. 369 bis c.p.p. . La natura del vizio di omessa notificazione. Da ciò consegue un postulato di non poco momento, poiché, ad avviso degli Ermellini, la verifica della ritualità delle procedure di notificazione dei decreti che introducono il grado è materia che non riguarda la semplice” necessità che il protagonista del processo ne sia a conoscenza – profilo da apprezzarsi sul piano sostanziale, con maggior libertà di svolgere inferenze e, con alcuni limiti, presunzioni – ma la stessa validità dell’instaurazione del contraddittorio. Si tratta, pertanto, di una nullità assoluta, che ben può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. L’annullamento, tuttavia, comporta il rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale, non essendo ancora perento il termine prescrizionale, a causa della sospensione del suo decorso tra la notificazione dell’estratto contumaciale e quella dell’ordinanza di concessione della restituzione nel termine. Conclusioni. La sentenza in analisi, organica nell’esposizione e dettagliata nel descrivere l’iter logico seguito, sancisce, così, il seguente principio la notificazione erroneamente omessa perché non disposta presso il domicilio eletto, ancorché sia intervenuta la notifica al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p, rimasto assente e sostituito per tutta la durata del processo da altro difensore nominato ai sensi dell’art 97, comma quarto, c.p.p, determina [] una nullità assoluta suscettibile di essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità perché incidente sulla validità della vocatio in iudicium”.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 gennaio– 22 febbraio 2019, n. 8048 Presidente Paoloni - Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 22/05/2013 dal Tribunale di Lecce sezione distaccata di Campi Salentina con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e di Euro 51,00 di multa per il delitto di cui all’art. 334 c.p., per avere violato gli obblighi di custodia dell’autovettura Fiat Punto targata sottoposta a sequestro amministrativo in data omissis , fatto accertato in omissis . 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, L.L. ha proposto ricorso, articolando due motivi, il primo per violazione della legge processuale, il secondo per vizio della motivazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per l’omessa citazione dell’imputato, rilevandosi che con ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione in data 26.04.2018, è stata accertata l’omessa rituale notificazione di tutti gli atti introduttivi del giudizio nei due gradi di merito decreto che dispone il giudizio e decreto di fissazione dell’udienza del giudizio di appello , nonché dell’estratto contumaciale, con la conseguente revoca dell’esecutività della sentenza di condanna emessa nel grado di appello, la successiva rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale eseguita in data 2 giugno 2018, cui ha fatto seguito la tempestiva proposizione del ricorso per cassazione in data 5 luglio 2018. In particolare, il ricorrente adduce la nullità assoluta della dichiarazione di contumacia, non sanata per essere l’imputato rimasto contumace per tutta la durata del processo, non avendo mai ricevuto alcuna citazione in giudizio per entrambi i gradi, poiché le relative notifiche sono state erroneamente eseguite in luogo diverso da quello ritualmente indicato dall’imputato in sede di verbale di identificazione e di contestuale elezione di domicilio, senza che il predetto potesse averne conoscenza perché eseguite, nel procedimento di primo grado ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio, e nel procedimento di secondo grado, promosso per l’appello avanzato dal difensore di ufficio, dapprima per compiuta giacenza presso un domicilio errato, perché esclusiva residenza del fratello, e, successivamente rinnovata ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio. Solo in sede di incidente di esecuzione è stata verificata la rituale elezione di domicilio operata in sede di identificazione dall’imputato sulla base del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di omissis e sottoscritto ritualmente dall’imputato in data omissis , prodotto in quella sede ed ignorato nel corso dell’intero procedimento di merito. 3. Con il secondo motivo si deduce la illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul rilievo dell’omessa considerazione della circostanza che l’imputato non era presente al momento del controllo operato in data omissis nei confronti del fratello L. A., fermato mentre era alla guida di un mezzo che trainava l’autovettura sequestrata, rinvenuta poi priva di targhe ed in parte smontata, tenuto conto anche del luogo di custodia presso un’abitazione di terze persone. Il ricorrente, pertanto, chiede che questa Corte annulli senza rinvio le sentenze di merito, dichiarando la prescrizione del reato maturata in data 30 aprile 2018. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo con cui è stata dedotta la nullità delle sentenze del primo e del secondo grado di giudizio per l’omessa rituale citazione dell’imputato. Sulla base della ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in funzione di giudice dell’esecuzione in data 26/04/2018 e della documentazione allegata al ricorso, in particolare del verbale di elezione di domicilio redatto in data 5 luglio 2011 e del certificato di residenza storico del ricorrente, nonché sulla base della diretta presa visione degli atti del procedimento, accessibile alla Corte essendo stato dedotto un error in procedendo , si possono ritenere provate le violazioni delle procedure di notificazione degli atti introduttivi di entrambi i due gradi del giudizio di merito, e la conseguente dedotta nullità assoluta della citazione in giudizio dell’imputato e delle sentenze di merito emesse nei confronti del ricorrente. Sulla base di quanto verificato ed accertato nel corso dell’incidente di esecuzione con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero e pertanto divenuta irrevocabile, si deve rilevare che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio sono state eseguite in luogo diverso da quello indicato dall’imputato in sede di elezione di domicilio, e che pertanto la notificazione eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio deve ritenersi affetta da nullità assoluta, perché non preceduta dal rituale tentativo di notificazione presso il domicilio eletto ed essendo del tutto inidonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto. Dal verbale di elezione di domicilio sopra indicato risulta che l’imputato aveva eletto domicilio in omissis mentre la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata disposta presso il diverso civico n. 38 erroneamente riportato nel decreto medesimo. Analogo errore è stato ripetuto nelle fasi successive, in occasione della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, nonché della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del giudizio di appello promosso per iniziativa del difensore di ufficio, e della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza emessa nel grado di appello. Neppure alcuno effetto sanante può essere riconosciuto alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello eseguita per compiuta giacenza presso la residenza indicata erroneamente in atti di via omissis , atteso che l’imputato risulta essere stato residente dal al nel Comune di in omissis , fino alla cancellazione per irreperibilità al censimento, come risulta dal certificato storico del Comune di , allegato al ricorso. Ciò va affermato, anche indipendentemente dalla verifica della sua residenza anagrafica all’epoca in cui è stata disposta la citazione a giudizio per la fase dell’appello, essendo la notificazione comunque affetta da nullità assoluta perché eseguita presso un luogo diverso da quello del domicilio eletto e con modalità inidonee ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto, perché eseguita nelle forme della compiuta giacenza per assenza del destinatario e con il deposito presso la Casa Comunale. Si ritiene che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore di ufficio, per altro in violazione della disposizione che ne legittima l’esecuzione solo nel caso di accertata impossibilità di eseguirla presso il luogo del domicilio eletto, non assicura la conoscenza effettiva dell’atto diversamente da quella eseguita al difensore di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l’imputato con il suo difensore di fiducia e dell’obbligo del difensore di tenere informato il suo assistito. Non può trovare applicazione in questo caso il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore Sez. 4, 17 settembre 2015, n. 40066, Bellucci, RV 264505 Sez. 1, 7 gennaio 2016, n. 17123, Fenyves, RV 266613 . Le notificazioni eseguite al difensore di ufficio non possono essere equiparate sotto tale aspetto a quelle disposte nei confronti del difensore di fiducia, non assicurando la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, tanto più quando come nel caso di specie non vi sia prova neppure della comunicazione della nomina del difensore di ufficio prevista dall’art. 369 bis c.p.p Se sotto il profilo del dovere di tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell’esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell’informazione data all’imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio, allorché la notifica sia stata eseguita, seppure irritualmente, al difensore di fiducia quale domiciliatario dell’imputato. Né sono rilevabili circostanze di fatto obiettive desumibili dall’esercizio dei diritti di difesa che possano provare che l’imputato abbia avuto conoscenza dell’atto di citazione in giudizio e che quindi si sia verificata una sanatoria ex art. 184 c.p.p., non essendo neppure intervenuta alcuna nomina fiduciaria per proporre appello, essendo l’appello stato proposto di iniziativa del difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di ufficio rimasto assente. Al riguardo si deve rilevare che il difensore di ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 1, è rimasto assente durante la celebrazione del processo ed è stato sostituito ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, da altro difensore di ufficio, senza che risulti che all’imputato sia stata data comunicazione delle relative nomine non vi è traccia nel fascicolo della comunicazione ex art. 369 bis c.p.p., e né dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. , cosicché anche sotto il profilo della valutazione della volontarietà da parte dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza del processo - che rappresenta peraltro il presupposto del diverso istituto della restituzione nel termine che qui non rileva avendo il ricorrente potuto proporre l’impugnazione - non vi sono elementi obiettivi per ritenere che tra l’imputato ed i suoi difensori di ufficio siano intervenuti contatti effettivi per la predisposizione di una linea di difesa, e tanto meno che tale situazione sia addebitabile all’imputato, piuttosto che ad una colpevole inerzia del difensore di ufficio, rimasto assente per tutta la durata del processo e sostituito sempre d’ufficio da altro difensore, intervenuto successivamente. La prima nomina fiduciaria risulta essere intervenuta solo ai fini della proposizione dell’incidente di esecuzione avverso l’ordine di esecuzione della pena notificato in data 26 gennaio 2018 a mani dell’imputato, con cui il predetto ha addotto di avere preso per la prima volta cognizione della celebrazione del processo a suo carico e della condanna emessa nei suoi confronti. Occorre, peraltro, rilevare che la valutazione della conoscenza effettiva del processo e della volontarietà della rinuncia a comparire non rileva in questa sede, trattandosi di presupposti del diverso istituto della restituzione in termine, che si riferisce alla fase antecedente rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione, già decisa dal giudice dell’esecuzione con provvedimento divenuto irrevocabile perché non impugnato dal pubblico ministero. Nel sistema processuale vigente al tempo dello svolgimento del giudizio di primo grado del presente procedimento, svoltosi prima dell’introduzione della disciplina del processo in absentia, ma anche nel sistema attuale dopo la soppressione dell’istituto della contumacia, la verifica della ritualità delle procedure di notificazione rappresenta una condizione necessaria per la validità del processo, anche se temperata dalla rilevanza dell’accertamento della conoscenza effettiva dell’atto che costituisce la finalità della notificazione e che consente di graduare la entità del vizio procedurale, fino ad escluderne l’incidenza sulla validità del processo attraverso le previste sanatorie. Non si devono, tuttavia, confondere il piano della verifica della sussistenza delle condizioni di validità degli atti introduttivi del giudizio, e precipuamente della citazione dell’imputato, che deve essere sempre garantita attraverso l’osservanza del sistema delle notificazioni nel corso del processo, con il diverso piano della verifica della effettiva conoscenza della celebrazione del processo che interviene a processo concluso, ed opera come ulteriore garanzia a tutela dell’imputato che sia rimasto assente per tutta la durata del processo, attraverso gli istituti della restituzione nel termine, ed ora, anche attraverso l’istituto della rescissione del giudicato. Si tratta di piani diversi con riguardo alla diversa incidenza dei due profili di conoscenza del processo, quello formale fondato sul sistema delle presunzioni di conoscenza su cui si basa l’istituto della notificazione, e quello sostanziale della libera valutazione della prova della conoscenza, in cui si prescinde dalla verifica del rispetto delle forme della notificazione e si dà essenziale rilievo all’accertamento della conoscenza effettiva del processo. Nel corso del processo, la valutazione dell’osservanza delle forme di notificazione con riferimento alla citazione a giudizio, seppure temperata dalla verifica della conoscenza effettiva del procedimento, non può mai giustificare l’omissione della citazione, che costituisce l’atto introduttivo del processo e che deve essere sempre assicurata anche nei casi in cui ricorrano elementi di prova della conoscenza del procedimento, inteso come conoscenza anche di un atto qualsiasi dell’iter procedimentale, pure se antecedente all’esercizio dell’azione penale. La prova della conoscenza effettiva del procedimento assume, invece, rilievo a processo concluso, quale condizione negativa per escludere la caducazione del processo già celebrato, dovendosi peraltro apprezzare a tal fine, oltre alla non conoscenza del procedimento, riferita ad uno qualsiasi degli atti del procedimento, anche la diligenza con cui l’imputato, rimasto assente, si sia interessato al suo svolgimento ed ai suoi esiti, anche nelle fasi iniziali ed antecedenti all’esercizio dell’azione penale. Ma nel corso dello svolgimento del processo è condizione essenziale per la validità degli atti in cui si snoda, che l’imputato abbia avuto personale e diretta conoscenza dell’atto di citazione a giudizio, non essendo sufficiente la prova della conoscenza di altri atti procedimentali antecedenti ad es. avviso ex art. 415 bis c.p.p. dovendosi assicurare che l’imputato sia stato messo in condizione di averne effettiva conoscenza attraverso l’osservanza delle procedure di notificazione. Il ricorrente ha, peraltro, eccepito che l’omessa citazione a giudizio, non consentendo la sua partecipazione al dibattimento, ha comportato anche il concreto pregiudizio di non avere potuto fornire la propria versione dei fatti. Questo collegio, in conclusione, ritiene che non si possa considerare sanata la violazione delle formalità di notificazione per effetto della mancata deduzione nell’atto di appello, proposto dal difensore di ufficio, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, trattandosi di una nullità assoluta che ha inficiato la stessa vocatio in iudicium dell’imputato, e come tale di una nullità prevista dall’art. 179 c.p.p., comma 1, suscettibile di essere dedotta anche per la prima volta nel giudizio di legittimità. Pertanto, si ritiene che la notificazione erroneamente omessa perché non disposta presso il domicilio eletto, ancorché sia intervenuta la notifica al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, rimasto assente e sostituito per tutta la durata del processo da altro difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, determina ex art. 179 c.p.p., comma 1, una nullità assoluta suscettibile di essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità perché incidente sulla validità della vocatio in iudicium e dell’instaurazione del contraddittorio. 2. In conclusione, deve essere disposto l’annullamento con rinvio delle sentenze dei due gradi di giudizio, in accoglimento del primo motivo e ritenuto assorbito il secondo motivo, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione del reato pari ad anni sette e mesi sei ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2, dovendosi tenere conto della sospensione della decorrenza del termine prevista dall’art. 175 c.p.p., comma 8, per il periodo di tempo compreso tra la notificazione della sentenza contumaciale 14/06/2017 e la notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza con cui è stata concessa la restituzione nel termine per impugnare 02/06/2018 . P.Q.M. Annulla la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, in data 22/05/2013 e la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 1/02/2017 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.