Omicidio stradale: revoca o sospensione della patente di guida?

In riferimento all’art. 222 del c.d.s., come modificato con la novella del 2016, i contenuti normativi del secondo e del terzo periodo del comma 2, nel prevedere la sospensione della patente in caso di lesioni gravi e gravissime, nonché per l’omicidio colposo posto in essere in violazione delle norme stradali, risultano antinomici rispetto a quello contemplato al quarto periodo.

Secondo il dictum reso nella sentenza depositata l’11 febbraio 2019, n. 6423, della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, detto conflitto deve essere risolto in conformità al criterio cronologico, dandosi prevalenza alla previsione introdotta dalla novella, la quale ha peraltro, implicitamente, abrogato le disposizioni previgenti. Operando l’abrogazione soltanto per l’avvenire, la norma prevalente si applica unicamente ai fatti posti in essere a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 41/2016. Discende, ulteriormente, che per i fatti posti in essere prima di tale entrata vigore, le disposizioni implicitamente abrogate troveranno ancora applicazione. La vicenda. Con sentenza di patteggiamento il GUP applicava la pena concordata dalle parti per il reato previsto e punito all’articolo 589- bis , comma 1, c.p., inoltre disponendo la revoca della patente di guida. L’imputato impugna la pronuncia limitatamente alla statuizione riguardante l’art. 222 c.d.s., asserendo che il giudice ha ritenuto che la stessa disposizione prevede la revoca del titolo abilitativo di guida, quale sanzione amministrativa obbligatoria”. Al contrario, secondo la tesi difensiva, il riferimento normativo in questione abilita il giudice ad una decisione discrezionale”, potendo per l’effetto decidere in favore della sospensione ovvero della revoca della patente. La circoscrizione del tema ermeneutico. La Cassazione, nel giudicare infondato il ricorso, ha posto in rilievo che il comma 3 dell’articolo in questione, statuisce che il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica, qualora si verifichi nel limitato periodo indicato, e pari a un quinquennio, e che decorre dalla data di condanna definitiva inflitta per la prima violazione. Pertanto, è lo stesso collegio di legittimità a localizzare il tema ermeneutico, circoscrivendolo alla relazione tra la previsione della sospensione della patente per lesioni personali e per omicidio colposo, posti in essere con violazione delle norme stradali, rispetto a quella che statuisce la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria dell’omicidio e delle lesioni stradali. La revoca e la sospensione post novella. Il Collegio evidenzia che, a seguito della modifica intercorsa nel 2016, che ha inciso sulla dizione normativa dell’art. 222 in esame, la revoca della patente, prevista dal quarto e dal quinto periodo del comma 2, opera in ipotesi di accertata violazione di artt. 589- bis e 590- bis c.p., in ambito di omicidio stradale” e lesioni personali stradali grave o gravissime”, mentre la sospensione della patente prevista al primo, secondo, e terzo periodo dello stesso II comma, opera in ipotesi di ulteriori reati, pure previsti dal codice della strada, ove si verificano danni alla persona, come anche per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali, gravi e gravissime, posti in essere in epoca ante novella del 2016. La disciplina della circolazione stradale contiene le norme codicistiche. La Cassazione evidenzia, ulteriormente, che la residuale funzione di disciplina delle disposizioni che contemplano la sospensione della patente, non concerne in modo generico gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona , bensì i fatti che producono lesioni posti in essere con violazione delle norme del codice della strada. Più in particolare gli artt. 589- bis e 590- bis c.p., si riferiscono a fatti posti in essere infrangendo le norme sulla disciplina della circolazione stradale”, così abbracciando un più ampio raggio, al cui interno si collocano finanche le norme del Codice stradale, ma che tuttavia risulta ricomprendere finanche norme che si pongono al di fuori dello stesso alveo, e comunque governano la circolazione stradale. La svista compilativa”. Secondo l’indirizzo prevalente ante novella, e con riferimento alla previgente aggravante prevista dall’art. 589, comma 2, c.p., per integrarla non occorre la violazione di una specifica norma del Codice, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza, in quanto tali regole devono tenersi parte integrante della circolazione stradale. Magistralmente, la Cassazione richiama la cd. sentenza Mancin, nella parte in cui si riferisce al delitto di cui all’art. 9- ter , comma 2, c.d.s., che pulisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, cui consegua la morte ovvero le lesioni personali. Per esso, essendo già previsto dal comma 3, la patente è sempre revocata se dallo svolgimento della gara siano derivati lesioni personali gravi e gravissime, o la morte, mentre nel caso di altre lesioni è disposta la sospensione della patente. In tali ipotesi non può operarsi un raccordo con l’art. 222, risultando già espressamente articolate le sanzioni amministrative accessorie, in termini peraltro coerenti con la riforma. La Cassazione conclude, pertanto, che bisogna ammettere, nonostante gli sforzi interpretativi, che non si può attribuire al novellato art. 222 né sistematicità né linearità, in quanto la novità legislativa è stata viziata da una svista compilativa”, come definita dalla richiamata pronuncia Mancin. Il criterio cronologico. In definitiva, le norme contenute nel secondo e nel terzo periodo, nel prevedere la sospensione della patente in caso di lesioni gravi e gravissime, nonché per l’omicidio colposo posto in essere con violazione delle norme stradali, risultano antinomiche rispetto a quella contemplata al quarto periodo, tuttavia detto conflitto deve essere risolto in conformità al criterio cronologico, dandosi prevalenza alla previsione introdotta dalla novella, che ha implicitamente abrogato le disposizioni previgenti. Pertanto, operando l’abrogazione soltanto per l’avvenire, la norma prevalente si applica unicamente ai fatti posti in essere a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 41/ 2016. Correlativamente, per i fatti posti in essere prima di detta entrata vigore, le disposizioni implicitamente abrogate troveranno ancora applicazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 novembre 2018 – 11 febbraio 2019, n. 6423 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a L.G. la pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all’art. 589-bis c.p., comma 1, disponendo altresì la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Laura Martelli. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 quarto periodo. Ad avviso del ricorrente il giudice ha errato nell’applicazione della citata disposizione ritenendo che essa preveda la revoca della patente di guida come sanziona amministrativa accessoria dal carattere obbligatorio. Ben diversamente, una lettura che tenga conto anche dell’art. 222, comma 3 pone in evidenza l’esistenza di un potere discrezionale, potendo il giudice decidere per la sospensione della patente di guida o per la revoca della stessa tale potere discrezionale trova nella recidiva il suo criterio regolatore. 2.2. Con un secondo motivo il ricorrente prospetta in primo luogo la necessità di un’interpretazione in bonam partem dell’art. 222 C.d.S., che conduca a ritenere la revoca della patente di guida sanzione amministrativa accessoria dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali soltanto nel caso della recidiva di cui al comma 3 dell’art. 222. Ove non si accedesse a tale interpretazione dovrebbe sollevarsi il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 quarto periodo per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost Infatti, l’interpretazione secondo la quale è obbligatoria la revoca della patente di guida nel caso di patteggiamento per i reati di cui rispettivamente agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. determina una interna contraddizione tra i primi tre periodi ed i successivi quarto, quinto e sesto periodo dell’art. 222, comma 2, con conseguente incertezza e disparità di trattamento. L’esponente non condivide la tesi di una implicita abrogazione dei primi tre periodi per effetto dell’introduzione del quarto, trovando essi applicazione solo ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della novella recata dalla L. n. 41 del 2016. 2.3. Con un terzo motivo si formula nuovamente il dubbio di legittimità costituzionale, riferito all’art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter, ancora in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., assumendo che l’applicazione indifferenziata della revoca della patente di guida pur in presenza di condotte e gradi di colpa, circostanze oggettive e soggettive, scelte processuali diverse confligge con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Considerato in diritto 3. In primo luogo va rilevato come il ricorso sia ammissibile, giacché per il carattere autonomo della statuizione positiva o negativa concernente la sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, anche nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena, può essere proposto ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 c.p.p., comma 2, se esso ha eleva censura avverso quella specifica statuizione cfr. Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018 - dep. 25/06/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091 . 3.1. Il ricorso è infondato. Per una migliore intelligenza della presente motivazione appare opportuno riportare il testo delle disposizioni di interesse. L’art. 222, al comma 1 recita Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente . Al comma 2 aggiunge Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p., nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza . Il comma 3 prevede che il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. Il tema interpretativo è quello della relazione corrente tra la previsione della sospensione della patente di guida per le lesioni personali e per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada e quella della revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali. Questa Corte ha già affrontato la questione. A giudizio della decisione che per prima ha considerato il problema, sorto a seguito della modifica dell’art. 222 recata dalla L. 24 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016, la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona come, ad esempio, la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter C.d.S., comma 2 , nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla citata novella Sez. 4, n. 36759 del 20/02/2018 - dep. 31/07/2018, Mancin, Rv. 273421 . Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte meritano di essere ribadite, sia pure con le precisazioni che seguono. A ben vedere, la residuale funzione di disciplina che si deve riconoscere alle citate previsioni contemplanti la sospensione della patente non concerne genericamente gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona , ma piuttosto i fatti produttivi di lesioni - si vedrà tra un momento quali - commessi con violazione delle norme del Codice della strada infatti, gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. fanno riferimento ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale . È agevole osservare che quest’ultima è locuzione che descrive un più ampio campo disciplinare, al cui interno di certo si collocano le norme del codice della strada ma che è abitato anche da norme poste fuori da questo e tuttavia certamente poste a governo della circolazione stradale. È pur vero che secondo l’orientamento prevalente, formulato con riferimento alla previgente aggravante prevista dall’art. 589 c.p., comma 2, ad integrarla non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente la inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza recepite e trasfuse nel suddetto codice Sez. 4, n. 21748 del 29/03/2004 - dep. 07/05/2004, Ribola, Rv. 229166 ciò in quanto tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell’art. 140 C.d.S., la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica Sez. 4, n. 35665 del 19/06/2007 - dep. 28/09/2007, Di Toro, Rv. 237453 . Siffatta interpretazione renderebbe non ipotizzabili ipotesi di colpa generica nel settore della circolazione stradale. Ciò non di meno resta l’oggettiva non coincidenza delle locuzioni utilizzate dalle disposizioni in esame e quindi la possibilità che i delitti di recente introduzione trovino applicazione anche quando le regole cautelari positivizzate siano rinvenibili fuori dal Codice della strada. Appare da precisare, invece, l’esemplificazione leggibile nella sentenza Mancin laddove fa riferimento al delitto di cui all’art. 9 – ter C.d.S., comma 2, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali. Per esso, essendo già previsto dal comma 3 che la patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone, mentre nel caso di altre lesioni è disposta la sospensione della patente, non può operarsi un raccordo con l’art. 222, risultando già espressamente articolate le sanzioni amministrative accessorie, in termini peraltro del tutto coerenti con la novella in esame. Più nel complesso, occorre ammettere che il commendevole sforzo interpretativo non è in grado di attribuire al nuovo testo dell’art. 222 una sistematicità e una linearità che è venuta meno per effetto di un intervento legislativo che, secondo diffusa opinione, è stato viziato da una svista compilativa, per riprendere le parole richiamate dalla sentenza Mancin. Ma proprio prendendo le mosse dalla constatazione di tale situazione si deve prendere atto della contraddizione irresolubile interna alle previsioni oggetto del presente esame, da superare secondo i criteri usualmente offerti dalla teoria delle fonti per l’ipotesi di conflitto di norme. A tal proposito giova una preliminare puntualizzazione. L’antinomia della quale si discute in realtà ricorre solo tra il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 2. Infatti, mentre il reato di omicidio stradale si apre con una disposizione che appare non lasciare spazio all’applicazione di altre norme incriminatrici che pure abbiano il loro nucleo in una condotta che concreta violazione alle norme del codice della strada e sia causa di morte di una persona, non altrettanto deve dirsi per il reato di lesioni stradali, il cui campo di applicazione non contempla le lesioni non gravi o gravissime. Sicché le due norme primo e quarto periodo non sono in rapporto di contraddizione tra loro, avendo diverso campo di applicazione. Per contro, per le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo, nel prevedere la sospensione della patente di guida per il caso di lesioni gravi, gravissime e per l’omicidio colposo commessi con violazione delle norme del codice della strada, si deve convenire con il precedente arresto di questa Sezione si tratta di disposizioni che realmente risultano antinomiche rispetto a quella del quarto periodo. Tale conflitto non può che essere risolto alla stregua del criterio cronologico, non risultando coinvolte norme di pari grado e non potendo cogliersi un rapporto di specialità. Ne deriva che deve darsi prevalenza alla previsione da ultimo introdotta, la quale ha implicitamente abrogato le ricordate disposizioni previgenti. Corollario di tale determinazione è che, operando l’abrogazione solo per l’avvenire, la norma prevalente trova applicazione solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 41 del 2016 rispetto ai fatti commessi prima di tale data le disposizioni implicitamente abrogate continuano a trovare applicazione. 3.2. A questo punto occorre chiedersi se sussista tra la previsione del comma 2, quarto periodo, e quella dell’art. 222, comma 3 il rapporto che il ricorrente pretenderebbe di veder affermato. La risposta deve essere articolata. Nel quadro normativo previgente alla L. n. 41 del 2016 la previsione della revoca in ragione della recidiva si innestava su quella della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, comune tanto alle diverse ipotesi di lesioni che all’omicidio colposo. Quando fosse riconosciuta la recidiva qualificata indicata dal comma 3 il giudice poteva applicare non la sospensione ma la revoca della patente. Ne consegue che nell’attuale regime, questa possibilità è limitata al solo caso in cui trova ancora applicazione la sospensione della patente, ovvero le lesioni non gravi o gravissime del primo periodo del comma 2 dell’art. 222. Negli altri casi la revoca è la sanzione amministrativa accessoria tipica ed unica e quindi non è rilevante che ricorra o meno la recidiva da intendersi ormai in senso non tecnico . Pertanto, non può accedersi all’interpretazione proposta dal ricorrente, valevole per l’ipotesi di lesioni appena menzionata ma non per quella di omicidio stradale. 3.3. Finalmente, fatte le superiori puntualizzazioni, può essere esaminato il profilo della legittimità costituzionale di una disciplina che fa conseguire la revoca della patente tanto alle lesioni gravi o gravissime quanto all’omicidio ovvero a reati che presentano indubbiamente un ben diverso grado di offensività. La questione deve essere affrontata a partire dalla considerazione della natura della revoca della patente, che è provvedimento ablativo che priva di titolo di abilitazione alla guida ma non incide ex se sulla acquisizione di una nuova patente. Infatti la legge disciplina espressamente anche la durata del periodo durante il quale non si può ottenere una nuova abilitazione dopo che la patente è stata revocata. Questo periodo non ha uguale durata quale che sia l’ipotesi che ha condotto alla revoca. A mente del comma 3-bis dell’art. 222, quando venga applicata la revoca per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., se si tratta delle ipotesi di cui al comma 1 o di quella di cui all’art. 590-bis, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca se si tratta del reato di cui all’art. 589-bis, comma 5, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca se si tratta dei reati di cui all’art. 589-bis, comma 2, 3 e 4 l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Il termine di dieci anni è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’art. 186, comma 2, lett. b e c , e comma 2-bis, ovvero di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice ed è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. Sicché la variazione dei periodi di inabilitazione alla guida conferisce una diversa afflittività alla sanzione della revoca, modulata a seconda della gravità del reato per il quale è applicata. L’equiparazione è solo tra l’omicidio stradale basico è le lesioni gravi e gravissime. Tenendo presente gli esatti termini della comparazione non appare irragionevole la previsione di un medesimo periodo di inabilitazione per l’omicidio e per le lesioni gravi e gravissime. Né risulta manifestamente irragionevole la previsione della revoca per le diverse possibili concretizzazioni del reato, si tratti dell’omicidio o delle lesioni. Invero, da un canto il trattamento sanzionatorio va valutato nel suo complesso, sì che la specificità del caso concreto ben può trovare corrispondenza nella misura della pena principale dall’altro si è già esposto come la revoca sia strettamente connessa all’inabilitazione alla guida e come questa abbia durata variabile in relazione alla identità del reato commesso. 4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.