Quando l’atto di querela è valido nonostante la mancata identificazione della persona offesa

La mancata identificazione del querelante, da parte dell’autorità ricevente, non è causa di invalidità dell’atto di querela poiché rappresenta una mera irregolarità . Infatti, ciò che conta, è avere la certezza che la querela provenga dal soggetto legittimato a proporla.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 5446/19, depositata il 4 febbraio. Querelante non identificato. Una conducente, effettuando una manovra azzardata, urtava con la parte posteriore dell’automobile un motociclo il motociclista cedeva e riportava delle lesioni guaribili in 35 giorni. Vicenda che, a fronte della presentazione dell’atto di querela reso in forma scritta, giungeva innanzi al Giudice di Pace, sede in cui era stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’automobilista per il reato di cui all’art. 590 c.p. Lesioni personali colpose per via delle invalidità formali presenti nella querela, ossia, mancava l’identificazione del soggetto querelante. In particolare, l’invalidità dell’atto di querela era dovuta dall’assenza dei requisiti di certezza della provenienza e della certezza della presentazione in relazione al soggetto legittimato a proporre la querela. Il Procuratore Generale propone ricorso in Cassazione deducendo che la decisione di improcedibilità sarebbe in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non ne determina l’invalidità laddove ne risulti accertata la sicura provenienza . Mera irregolarità. La S.C. ricorda che non è causa di invalidità l’omessa identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che propone o deposita la querela, laddove sia ugualmente certo che l’atto di querela provenga dal soggetto legittimato. Omessa identificazione che da luogo ad una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale . Infatti, la stessa Corte ribadisce che la ratio dell’art. 337 c.p.p. Formalità della querela consiste nell’evitare di avviare un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto su querela . Ebbene, alla luce di quanto detto e poiché nessuna disposizione prevede né la nullità della querela né l’improcedibilità dell’azione penale in caso manchino le formalità previste per detto atto, potendo lo stesso conseguire il suo effetto, ossia la pretesa punitiva laddove si abbia la certezza che la medesima querela provenga da un soggetto legittimato, la S.C. accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 gennaio – 4 febbraio 2019, n. 5446 Presidente Ciampi – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Jesi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.M. per il reato di cui all’art. 590 cod.pen. per difetto di valida querela per avere cagionato a Z.M. lesioni guaribili in 35 giorni, avendo creato, con una manovra di svolta improvvisa a sinistra, intralcio e pericolo per la circolazione e avendo fatto così cadere il motociclo condotto dalla persona offesa, che la seguiva, la cui parte anteriore collideva con la parte posteriore del proprio veicolo - 31 maggio 2012 . Più precisamente, nel provvedimento impugnato si legge che non è dato rinvenire nel verbale di ratifica della querela scritta alcuna modalità attraverso cui il P.U. ricevente sia pervenuto alla identificazione del soggetto querelante se per conoscenza personale, tramite documento d’identità o per identificazione precedente ovvero tramite altra modalità di legge per esempio, autenticando la relativa sottoscrizione con conseguente invalidità dell’atto di querela stesso, mancando i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione in relazione al soggetto legittimato a proporre la querela .tanto più nella fattispecie, ove la querela risulta contenuta in un atto già completo e così consegnato all’ufficiale di polizia giudiziaria . 2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuova decisione, in quanto la decisione di improcedibilità è stata assunta senza specifica indicazione delle modalità di presentazione della querela e, comunque, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non ne determina l’invalidità laddove ne risulti accertata la sicura provenienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Occorre premettere, da un lato, che la querela, in base alla quale ha preso avvio il presente procedimento, ha forma scritta, come confermato anche nella sentenza impugnata in cui si parla espressamente non di querela orale e di verbale di ricezione della stessa, ma di querela scritta e di verbale di ratifica della stessa, e, dall’altro, che il querelante si è costituito parte civile nel presente giudizio penale. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è causa di invalidità, dando invece luogo ad una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale, l’omessa identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che propone o deposita la querela, ove sia ugualmente certo che l’atto provenga dal soggetto legittimato così, tra le altre, Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010 ud. - dep. 10/12/2010, Rv. 248683 - 01, confermata da Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 Cc. - dep. 17/06/2013, Rv. 255584 - 01, secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza . Va, difatti, ribadito che la ratio legis dell’art. 337 c.p.p. consiste nell’evitare che si metta in moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela. Tuttavia, nessuna disposizione prevede né la nullità della querela né l’improcedibilità dell’azione penale in caso manchino le formalità previste, sicché, costituendo principi generali dell’ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti v. Sez. 3, n. 5457 del 13/02/1979 ud. - dep. 15/06/1979, Rv. 142230 - 01, che fa applicazione dell’art. 1362 c.c. alla querela quale atto negoziale che quello del favor quaerelae Sez. 1, n. 15180 del 19/06/1978 ud. - dep. 01/12/1978, Rv. 140482 - 01 , l’atto può conseguire il suo effetto ossia la pretesa punitiva ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato. La decisione impugnata deve essere, pertanto, annullata, non avendo correttamente applicato il principio secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla così Sez. F, n. 32190 del 24/07/2002 ud. - dep. 27/09/2002, Rv. 222546 - 01, che ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile . 3.In conclusione, la sentenza deve essere annullata e dinanzi al Giudice di Pace deve svolgersi un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di lesi altro magistrato per il giudizio.