Falsificazione di documenti: quando ad essere punito è colui che concorre nella fabbricazione

In tema di falsificazione di documenti, il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, c.p. è integrato quando il soggetto concorra nella contraffazione di falsi documenti posseduti, considerato che la ratio della norma è quella di punire in modo severo chi fabbrica i documenti stessi.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5472/19, depositata il 4 febbraio. La vicenda. Il Tribunale condannava l’imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 497- bis , comma 1, c.p. sostenendo che detenesse documenti falsificati per uso personale. Il Procuratore Generale, avverso la sentenza, propone ricorso denunciando che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il comma 2 dell’art. 497- bis c.p. configuri un’aggravante rispetto all’ipotesi del primo comma, in cui si condanna chi detiene documenti falsi per uso personale, mentre nel comma 2 si sanziona chi fa da intermediario tra i fabbricanti e gli interessati ad avvalersi indebitamente dei documenti falsi o chi detenga essi per uso non personale. La fabbricazione del falso documento. Nel caso in esame, il ricorrente considera le due fattispecie delittuose sopra descritte come distinte e non l’una l’aggravante dell’altra. A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che il comma 2 dell’art. 497- bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce un’ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del semplice possesso di cui al comma 1 dello stesso articolo. Ciò è confermato dal fatto che il reato di cui al secondo comma della succitata norma è integrato quando il soggetto concorra nella contraffazione del falso documento detenuto, con l’intento di punire di più chi fabbrica o forma il documento. I due commi, quindi, puniscono in modo diverso in ragione del diverso grado di gravità della condotta. Ebbene, nel caso in esame, l’imputata, fornendo la propria fotografia al soggetto che materialmente ha operato la falsificazione del documento, ha concorso nella fabbricazione di quest’ultimo, pertanto, il ricorso del PG deve essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 ottobre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 5472 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato l’imputata alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 497 bis comma 1, ritenendo che detenesse i documenti falsificati per uso personale. Fatto di omissis . 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il PG territoriale, che ha censurato, con unico motivo, l’errata applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2. 1.1 Il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’art. 497 bis, comma 2 configuri un’aggravante rispetto all’ipotesi di cui al primo comma e ritenendo che quest’ultima fattispecie si attagli all’uso personale del documento, mentre al comma 2 era sanzionata più gravemente la condotta di chi faccia da intermediario tra i fabbricanti e gli interessati ad avvalersene indebitamente o detenga il documento per uso non personale. 1.2 In contrario il ricorrente ha citato giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale chi formi o concorra a formare il documento falso risponde della fattispecie di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2. Nel caso concreto la sentenza aveva dato atto che l’imputata aveva fornito la sua fotografia a colui che aveva realizzato la falsificazione del documento e la suddetta condotta, da sola, integrerebbe la condotta di concorso nella fabbricazione del documento falso. All’odierna udienza il PG, dr Salzano, ed il difensore dell’imputato avvocato Del Grosso, hanno concluso come in epigrafe. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Deve premettersi che il ricorso è stato correttamente presentato a questa Corte ai sensi del combinato disposto dell’art. 443 c.p.p., comma 3 e art. 608 c.p.p., poiché la Parte Pubblica non poteva proporre appello avverso la sentenza di condanna, in quanto resa in rito abbreviato, non involgendo l’impugnazione questioni sulla modifica del titolo di reato. 1. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’art. 497 bis c.p., comma 2 configuri un’aggravante rispetto all’ipotesi di cui al primo comma,essendo invece fattispecie autonoma di reato. Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018 Ud. dep. 06/06/2018 Rv. 273303. 1.1 In tale pronunzia è stato chiarito che, il comma 2, che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal comma 1, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468 conforme Sez. 5, 28/06/2017, n. 54297, non massimata . 1.2 La natura autonoma del reato di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2, sebbene la pena sia indicata con un sistema di computo collegato a quella del comma 1 - elemento in genere ritenuto indicativo del rapporto circostanziale dell’una fattispecie rispetto all’altra - va ravvisata perché la struttura delle due fattispecie appare ontologicamente distinta con specifico riferimento alla condotta contestata, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite, nelle sentenze n. 4694 del 2011 e n. 26351 del 2002, e, quindi, del criterio strutturale della descrizione del precetto penale. Tra la fattispecie di cui al comma 1 e l’altra sussiste immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte, in quanto riferite ad eventi che esprimono, ciascuno, una realtà fenomenica distinta e indipendente. Può, quindi, affermarsi che la descrizione delle condotte che differenziano le varie fattispecie è essa stessa elemento costitutivo dei reati e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. 2. In proposito, ed a conferma della natura autonoma della fattispecie di cui al secondo comma della norma in parola, va ricordato che la giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2, quando il soggetto concorra nella contraffazione del falso documento posseduto, considerato che la ratio della previsione incriminatrice è quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis c.p., comma 1, solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. Sez. 5 Rv. 262221 489/2018. 2.1 I due commi di cui all’art. 497 bis c.p., infatti, puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l’espatrio, da un lato, e le condotte, più allarmanti sul piano delle falsità personali, a causa della connotazione organizzativa che le caratterizza, costituite dalla previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui nella falsa formazione del documento ad opera di altri o, infine, nella detenzione fuori dai casi di uso personale. 2.2 Una precisazione, quest’ultima, che induce a ritenere che il possesso di cui al comma 1 riguardi il caso, per questo di minore allarme sociale, del possesso di documento per uso personale, quando sia accertata l’assenza di concorso nella fabbricazione. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013. 3. Nel caso in esame la ricorrente, fornendo la propria fotografia al soggetto che materialmente avrebbe poi operato la falsificazione del documento, affinché venisse apposta sullo stesso, ha contribuito alla realizzazione della condotta di cui all’art. 497 bis, comma 2, avendo, infatti, in tal modo concorso nella sua fabbricazione. Sez. 2, Sentenza n. 15681 del 22/03/2016 Ud. dep. 14/04/2016 Rv. 266554. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.