Se il giudice non dispone la revoca della patente in caso di omicidio stradale, sopperisce la Cassazione

Ai sensi del comma 2, art. 222, c.d.s., così come modificato dalla l. n. 41/2016, la revoca della patente di guida è obbligatoria in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Lo ha ribadito la Corte di legittimità con la sentenza n. 5071/19 depositata il 1° febbraio. Il fatto. Il Tribunale di Roma applicava all’imputato la pena patteggiata per il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589- bis c.p. per aver cagionato la morte di un pedone mentre era alla guida di un autocarro e con colpa consistente in plurime violazioni del codice della strada. Il Procuratore della Repubblica ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per non aver il Tribunale disposto la revoca della patente di guida, obbligatoria ai sensi dell’art. 222, comma 2, c.d.s Revoca della patente. La norma invocata dal ricorrente prevede che 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni . La Corte richiama quindi i principi cristallizzati dalla giurisprudenza sul tema secondo cui il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 d.lgs. 285/1992 non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppur anomala, norma transitoria, nel senso cioè di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla l. n. 41/2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida . Dando continuità a tale principio, il Collegio ritiene fondato il ricorso posto che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la revoca della patente essendo stato il reato commesso il 10 luglio 2017, nella vigenza cioè della l. n. 41/2016. La Corte, ritenendo di poter sopperire direttamente a tale omissione, non implicando la decisione una valutazione discrezionale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente che viene disposta.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 novembre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 5071 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 21 maggio 2018 il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad A.P. , imputato del reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. introdotto dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, comma 1 , per avere, alla guida di un autocarro, con colpa consistente in plurime violazioni del codice della strada, cagionato la morte del pedone T.V. , il omissis , la pena concordata con il P.M., concesse le attenuanti generiche, di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, con condanna alla rifusione delle spese sostenute delle parti civili. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica di Roma, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca della patente di guida, che è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, come modificato dalla L. n. 41 del 2016, art. 1, comma 6, lett. b . Chiede, dunque, in linea principale, che la Corte di legittimità applichi direttamente ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. la revoca della patente o, in subordine, che la S.C. annulli la sentenza, con i conseguenti provvedimenti. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 4 ottobre 2018 ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente all’omessa revoca della patente, e che la S.C. disponga la stessa. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto il Tribunale di Roma, infatti, ha omesso di fare applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, come modificato dalla L. n. 41 del 2016 , che recita Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena . 2. Appare preliminarmente opportuno evidenziare che la S.C. ha già avuto modo di puntualizzare quanto segue Si osserva che i primi tre periodi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2 sono rimasti immutati rispetto alla disciplina previgente all’art. 1, comma 6, della richiamata L. n. 41 del 2016, che invece ha sostituito integralmente - per quanto in questa sede rileva - il quarto periodo con i tre periodi che si sono riferiti testualmente al punto n. 2 del ritenuto in diritto . Rileva il Collegio come la dottrina più attenta già nell’immediatezza dell’adozione della novella ha segnalato che si deve a mera svista compilativa del legislatore la circostanza, invero singolare, che la previsione della sospensione della patente di guida per i casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime sia rimasta in vigore, anche se subito dopo è prevista per tali ipotesi la revoca della patente. Ebbene, condividendosi appieno il rilievo della dottrina e preso atto del chiaro errore del legislatore, lo sforzo dell’interprete, tuttavia, può e deve essere proteso a risolvere l’aporia in effetti esistente alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici, attribuendo alla - pur infelice - previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 un significato logico, che appare essere duplice da in lato, essa può valere da norma transitoria per quanto anomala nella strutturazione , nel senso, cioè, di segnalare all’interprete e all’operatore pratico che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa in vigore dal 25 marzo 2016 , in relazione ai quali, evidentemente, non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida così interpretati, i primi tre periodi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2 perderanno di utilità allorché siano esauriti i processi per i fatti posti in essere sino al 24 marzo 2016 ovvero sia maturata la prescrizione dall’altro, esiste un’altra lettura possibile e cioè che la revoca della patente di cui al quarto e al quinto periodo del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2 operi, in ragione dell’espresso richiamo da parte della norma, in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione debba operare per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona valorizzando in tale senso la portata del comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter C.d.S., comma 2, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali ipotesi che, come puntualizzato già da Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, e, più recentemente, da Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016, Raco e altro, Rv. 266960, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma 1 del citato art. 9-ter ma, in realtà, una fattispecie autonoma di reato nella quale l’evento morte ovvero lesioni è elemento costitutivo dell’illecito penale . Ragionando in tal senso, può attribuirsi un senso effettivo alla, pur non lineare, previsione in commento. Possono, dunque, affermarsi i seguenti principi di diritto il primo, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, introdotto dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla L. n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona arg. D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 222, comma 1 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter C.d.S., comma 2, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali così ai punti nn. 3.2., 3.3., 3.4. e 4 del considerato in diritto di Sez. 4, n. 36759 del 20/02/2018, Mancin, Rv. 273421, da cui è tratta la seguente massima ufficiale La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona come, ad esempio, la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter C.d.S., comma 2 , nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla novella legislativa introdotta dalla L. 24 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016 . 3. Ciò posto, dovendosi dare continuità al richiamato principio, alla riscontrata omissione da parte del giudice di merito, che avrebbe dovuto disporre la revoca della patente, essendo stato il reato commesso il omissis , cioè nella vigenza dal 25 marzo 2016 della L. n. 41 del 2016, può sopperirsi direttamente da parte della Corte di legittimità, non implicando la decisione da adottarsi valutazione discrezionale art. 620 c.p.p., lett. l . Il ricorso, pertanto, va accolto. Appare, infine, opportuno specificare, per completezza, che non compete all’Autorità giudiziaria determinare la durata della revoca del titolo abilitativo di cui all’art. 222 C.d.S., comma 3-bis cfr. la recentissima Sez. 4, n. 1791 del 16/10/2018, dep. 2019, De Vito, non mass., ove si è puntualizzato il seguente principio di diritto il provvedimento di revoca fa venir meno il titolo che abilita alla guida e esso non conosce modulazioni temporali. Diversamente accade per il periodo di inibizione al conseguimento di una nuova patente, che viene determinato con specifico provvedimento dal prefetto e conosce significative escursioni, rapportate alla particolare ipotesi di omicidio stradale verificatasi. Esso, quindi, oltre a conseguire direttamente dalla legge, assume rilievo per l’autorità amministrativa, che non potrà rilasciare una nuova patente di guida se non risulta decorso il periodo di inibizione. Quanto sin qui esposto permette di formulare il seguente principio di diritto Secondo la previsione dell’art. 222 C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. viene disposta dal giudice, è la revoca della patente di guida. Tale sanzione non conosce modulazione temporale, diversamente dalla inibizione al conseguimento di nuova patente di guida, che ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente all’art. 589-bis c.p., comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 ed è disposta per il caso specifico con provvedimento del prefetto . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente, che dispone.