La Suprema Corte sul reato di stampa clandestina

In tema di divulgazione di stampa clandestina, il giornale o il periodico può essere pubblicato solo se sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il luogo di diffusione deve coincidere con il luogo di registrazione, altrimenti, in caso contrario, il giornale va considerato clandestino .

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 4428/19, depositata il 29 gennaio. Il caso. Il GUP dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’indagato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici dell’editoria, di falsità ideologica in atto pubblico e di stampa clandestina. In ordine a quest’ultimo reato il Giudice riteneva che fosse possibile rilevare i dati prescritti dalla legge per permettere l’identificazione dello stampato. Di contro per il PM invece il luogo di pubblicazione doveva coincidere con il luogo di diffusione. Contro la sentenza il PM ricorre per cassazione. Stampa clandestina. Con riferimento a questo reato, la Suprema Corte afferma che il titolo della pubblicazione che risulta dalla registrazione eseguita a norma dell’art. 5 l. n. 47/1948 deve necessariamente coincidere con il titolo commerciale riportato sul giornale dunque, nel caso in cui questi differiscano, il giornale deve essere considerato clandestino non rilevando affatto che, con una visura eseguita sul registro si possa stabilire che il titolo commerciale” sia corrispondente a quello registrato . Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione del giornale o periodico, gli Ermellini affermano che il giornale stesso può essere pubblicato solo se sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi di conseguenza, ove il luogo di diffusione non coincide con quello della registrazione, il giornale va considerato clandestino . Per tutte queste ragioni, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale per nuovo esame e giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 29 gennaio 2019, n. 4428 Presidente De Crescenzio – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/07/2015, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.A. per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici dell’editoria capi sub 2-4 , di falsità ideologica in atto pubblico capi sub 3-5 , nonché di stampa clandestina capi sub 8-9 . In ordine ai reati di stampa clandestina, il giudice delle indagini preliminari riteneva, alla stregua della ratio legis, che, nel caso di specie, fosse possibile rilevare i dati prescritti dalla legge per permettere l’identificazione dello stampato. Ugualmente non condivisibile era la tesi del Pubblico Ministero secondo il quale il luogo di pubblicazione doveva coincidere con il luogo di diffusione, concetto questo vago ed aleatorio e nel caso frequentissimo in cui lo stampato venga diffuso in diverse circoscrizioni o a livello nazionale, sarebbe anche di difficile accertamento o controllo . Quanto, infine, ai restanti reati, il giudice delle indagini preliminari riteneva che l’imputato non avesse simulato la propria partecipazione alla NSScoop, ma realmente ne era divenuto socio avendo partecipato alle assemblee, svolto il proprio ruolo di giornalista e vice-direttore e ricevuto per questa attività, un compenso. 2. Contro la suddetta sentenza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo 2.1. La violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi sub 2-3-4-5 il ricorrente, ha premesso che - per i concorrenti M. e Bi. - quegli stessi fatti erano stati ritenuti diversi dal giudice delle indagini preliminari, sicché gli atti erano stati restituiti al Pubblico Ministero ex art. 521 cod. proc. pen., comma 2. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, il giudice delle indagini preliminari avrebbe dovuto adottare la stessa soluzione per il B. il quale si trovava nella medesima situazione fattuale dei coimputati M. e Bi. 2.2. La violazione della L. n. 47 del 1948, artt. 5-16 ad avviso del ricorrente, il combinato disposto dei suddetti articoli non consentiva di addivenire all’interpretazione datane dal giudice delle indagini preliminari la quale si era fondata esclusivamente sulla ratio legis laddove le norme in questione erano chiare nel prescrivere che vi debba essere perfetta corrispondenza tra il titolo registrato ed il titolo commerciale. Inoltre, non era condivisibile l’opinione del giudice delle indagini preliminari sul luogo di pubblicazione perché il luogo di diffusione non è affatto concetto vago e aleatorio 2.3. La violazione dei reati di falso e truffa contestati ai capi sub 2-3-4-5-67 ad avviso del ricorrente, la sentenza dev’essere annullata in quanto il non luogo a provvedere relativamente ai suddetti reati è stato pronunciato sul presupposto dell’insussistenza dei reati di stampa clandestina. 3. Con memoria pervenuta il 23/11/2018, il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. LA VIOLAZIONE DELLA L. N. 47 DEL 1948, ARTT. 5-16 La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate. L’art. 16 della legge cit. - rubricato come Stampa clandestina - dispone Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero . A sua volta l’art. 5 - rubricato come Registrazione - dispone Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria 1 una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione 2 i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4 3 un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale 4 copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico . In punto di fatto, risulta che a fronte di una registrazione effettuata il 17/05/2006 presso il Tribunale di Bari come omissis , il titolo commerciale che compare sulla testata del giornale pubblicato a omissis , è, invece, omissis capo sub 8 dell’imputazione pag. 29 ss della sentenza impugnata il settimanale omissis era stato pubblicato in omissis ed indicava la registrazione n. 1050/2001 che invece riguardava la diversa testata omissis capo sub 9 dell’imputazione pag. 34 della sentenza impugnata . Il giudice delle indagini preliminari non contesta che vi sia una difformità fra titolo registrato e titolo commerciale ma, sulla base di un’indagine storica della normativa pag. 26 ss , è giunto alla conclusione che, poiché, con la dovuta accortezza era possibile comprendere che si trattava dello stesso giornale, allora il reato in questione doveva ritenersi insussistente. La suddetta interpretazione va disattesa. Nulla quaestio sulla ricostruzione storica e sulla ratio legis degli artt. 5-16 legge cit. che, con tutta evidenza, perseguono lo scopo di rendere possibile a qualunque lettore dello stampato l’identificazione dei soggetti responsabili delle notizie esposte, nonché il controllo della veridicità di tali indicazioni mediante libero accesso al relativo pubblico registro, noto perché indicato sullo stampato pag. 31 sentenza . Ciò precisato, però, va osservato, in contrario, che il legislatore ha, insindacabilmente, ritenuto che il suddetto scopo sia raggiungibile solo ove le prescrizioni di cui all’art. 5 siano rigorosamente e tassativamente osservate, non lasciando spazio alcuno, alla possibilità che, a seguito di indagini sul registro, si possa ugualmente pervenire a stabilire - come nel caso di specie pag. 32 della sentenza - una corrispondenza fra il titolo registrato e quello commerciale . Il giudice delle indagini preliminari, poi, a sostegno della propria tesi, invoca l’art. 2 della legge cit. rubricato come indicazioni obbligatorie sugli stampati che elenca una serie di elementi che ogni stampato deve contenere e la cui omissione o inesattezza è sanzionata, a norma dell’art. 17, con la sola pena dell’ammenda. Ad avviso del giudice delle indagini preliminari pag. 32 , poiché l’art. 2 non contiene alcun riferimento al titolo del giornale, ne deriverebbe che l’intestazione del periodico, il titolo con cui esso viene commercializzato, non necessariamente deve coincidere con la testata indicata nel registro del tribunale in quanto la stessa legge non dice che è obbligatoria la menzione sulla stampato. Certo, per ragioni commerciali, le stesse possono coincidere e sovente accade, ma ciò non è indispensabile . Il suddetto argomento contrasta con quanto desumibile da un semplice raffronto fra gli artt. 2-5 e 16-17 della legge cit Gli artt. 2-5 non hanno infatti un contenuto totalmente sovrapponibile tant’è che sono sanzionati in modo del tutto differente. È il solo art. 5 che prende espressamente in considerazione il Titolo e la natura della pubblicazione e non l’art. 2 che prende in considerazione altri elementi luogo, data della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore nome del proprietario, del direttore o vice direttore responsabile che devono essere indicati sugli stampati, ma, che, evidentemente, sono stati ritenuti dal legislatore di minore rilevanza perché dalla loro omissione o inesattezza consegue la sola pena dell’ammenda e non della reclusione come, invece, stabilisce l’art. 16. In altri termini è il solo art. 5 che prevede una serie di requisiti formali che consente la registrazione ed in mancanza dei quali nessun giornale o periodico può essere registrato e, quindi, pubblicato, laddove l’art. 2 prevede solo omissioni o inesattezze di una serie di altri elementi. È vero che sia l’art. 2 che l’art. 5 prendono entrambi in considerazione il nome ed il domicilio del proprietario e del direttore e del vice direttore responsabile, ma è anche vero che è il solo art. 5 che stabilisce che i suddetti elementi devono risultare da una dichiarazione con le firme autenticate dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione . Anche in tal caso, la ratio della diversa sanzione è evidente è la registrazione, con tutte le sua formalità dichiarazione con firme autenticate produzione dei documenti indicati ai numeri 2-3-4 che garantisce la riconducibilità della pubblicazione a determinati e ben individuati soggetti e non certo l’omissione o inesattezza di quegli stessi elementi o degli altri sullo stampato. In altri conclusivi termini, se è vero che la testata è l’elemento che identifica un giornale e che consente di distinguerlo da ogni altro giornale, e che tale identità si acquista solo con la registrazione, allora non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il titolo commerciale deve necessariamente coincidere con quello registrato proprio perché non vi deve essere alcuna possibilità di confusione fra diversi titoli di giornali né si deve costringere chi vi abbia interesse ad effettuare faticose e spesso complesse visure come nel caso di specie cfr pag. 30 ss della sentenza impugnata per verificare se vi sia corrispondenza fra il titolo registrato e quello commerciale. La censura relativa alle imputazioni di cui ai capi sub 8-9, va quindi, accolta alla stregua del seguente principio di diritto In tema di stampa clandestina di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 16, il titolo della pubblicazione risultante dalla registrazione eseguita a norma dell’art. 5 legge cit. deve coincidere con il titolo commerciale riportato sul giornale. Di conseguenza, ove differiscano, il giornale va considerato clandestino a nulla rilevando che, con una visura eseguita sul registro si possa stabilire che il titolo commerciale sia corrispondente a quello registrato . 1.2. Altra questione controversa consiste nello stabilire se l’imputato - nella sua qualità di direttore responsabile - avesse o meno la necessità, per il giornale di cui al capo sub 8 , di chiedere la cancellazione dal Tribunale di Bari e iscrivere la testata, del tutto nuova, a omissis , luogo di pubblicazione. Il giudice delle indagini preliminari ha dato al quesito risposta negativa sostenendo che il luogo di diffusione, sarebbe un concetto vago ed aleatorio e nel caso frequentissimo in cui lo stampato venga diffuso in diverse circoscrizioni o a livello nazionale, sarebbe anche di difficile accertamento o controllo . Anche la suddetta interpretazione è contraria alla normativa vigente. L’art. 5, comma 1 legge cit. dispone Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi la norma, quindi, prevede che il luogo di pubblicazione deve coincidere con la circoscrizione del tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione. La norma, non parla di luogo dove il giornale dev’essere stampato requisito questo preso autonomamente in considerazione dall’art. 2 ma di luogo in cui dev’essere pubblicato e tale locuzione indica, a livello semantico, il luogo in cui il giornale è reso pubblico e, quindi, a disposizione degli utenti in una parola, il luogo di diffusione. Ai fini della legge in esame, quindi, il concetto di luogo di pubblicazione coincide con quello del luogo di diffusione di conseguenza, come ha correttamente osservato il ricorrente in caso di stampato pubblicato in più circoscrizioni si procederà ad altrettanto registrazioni mentre in caso di giornali a diffusione nazionale nulla quaestio perché si procederà ad una sola iscrizione purché si tratti di un luogo di effettiva pubblicazione, magari nel luogo di maggiore pubblicazione . Deve, quindi, conclusivamente, affermarsi il seguente principio di diritto In tema di stampa clandestina di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 16, il giornale, a norma dell’art. 5 della medesima legge, può essere pubblicato solo se sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione dev’essere diffusa. Di conseguenza, ove il luogo di diffusione non coincide con quello della registrazione, il giornale va considerato clandestino . 2. I REATI DI CUI AI RESTANTI CAPI D’IMPUTAZIONE. In ordine ai restanti capi d’imputazione di truffa e falso, il ricorrente ha dedotto due motivi a la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in ordine ai capi d’imputazione sub 2-3-4-5 b la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e in ordine ai capi d’imputazione sub 2-3-4-5-6-7. Entrambe le censure restano assorbite dovendo essere rimeditate alla luce dei principi di diritto supra enunciati e ai quali il giudice delle indagini preliminari, in sede di rinvio, dovrà adeguarsi. 3. Quanto alla memoria depositata dal difensore dell’imputato, va osservato quanto segue. Il difensore, ha sostenuto che la L. n. 62 del 2001, art. 16 a norma del quale i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, ai sensi della L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6, lett. a , n. 5, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni ha esplicitamente abrogato la L. n. 47 del 1948, art. 5 laddove esenta dalla registrazione le imprese cooperative editrici di periodici. Sul punto, ci si limita ad osservare che la L. n. 62 del 2001, art. 1, comma 3 ribadisce che il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima L. n. 47 del 1948 Il Registro degli operatori di comunicazione ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere, laddove la registrazione presso il Tribunale è una forma di pubblicità legale del giornale o periodico, ed è finalizzata al controllo sull’esistenza dei requisiti di legalità ad es. la presenza di un direttore responsabile la difesa, al fine di sostenere la propria tesi in diritto, ha introdotto una serie di elementi di fatto che non risultano mai essere stati oggetto del dibattito processuale nella fase di merito come desumibile dalla circostanza che lo stesso giudice non ne fa alcun cenno nell’ordinanza impugnata né lo stesso ricorrente con il ricorso di conseguenza, poiché le suddette questioni di merito non possono essere esaminate per la prima volta in questa sede, sarà cura della difesa, in sede di rinvio, eventualmente riproporle e sottoporle al contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio.