Se il pericolo non è attuale l’esimente della legittima difesa non è configurabile

Ai sensi dell’art. 52 c.p., l’esimente della difesa legittima ricorre ogniqualvolta l’autore del fatto si trovi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, così da rendere la sua reazione all’offesa fondamentale e priva di alternative.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3769/19, depositata il 25 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello confermava la condanna dell’imputato pronunciata dal Tribunale per aver tentato di colpire la persona offesa con un cacciavite e per aver poi strattonato un carabiniere che era intervenuto per bloccarlo, concedendo però circostanze attenuanti generiche con riduzione della pena. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle scriminati di cui agli artt. 52 e 53 c.p La difesa legittima. Al riguardo, intervenuta sul caso in esame, la Corte Suprema ribadisce che affinché si configuri l’esimente della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p. è necessario che l’autore del fatto si trovi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, così da rendere la sua reazione all’offesa, mediante l’aggressione, fondamentale e priva di alternative. Sulla base di tale principio, nella fattispecie esaminata, la Corte territoriale ha giustamente ritenuto applicare le circostanze attenuanti generiche ma non anche l’esimente di cui all’art. 52 c.p., vista l’evidente sproporzione tra l’inziale situazione, che escludeva l’antigiuridicità della condotta, e l’evento. Dunque, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 settembre 2018 – 25 gennaio 2019, n. 3769 Presidente Paoloni – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 3015/2017 del 16/11/2017 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di B.D. pronunziata dal Tribunale di Bari il 24/01/2012 ex artt. 56, 582, 585 e 337 cod. pen. capo c per avere tentato di colpire con un cacciavite L.G. dopo che questi lo aveva colpito con uno schiaffo e per essersi poi opposto con strattoni e violente gomitate al carabiniere A.A. che era intervenuto per bloccarlo. Ma, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di B. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti ex artt. 52 e 54 cod. pen. tutti contestati nel capo c . Per illustrare il fondamento dei motivi addotti, il ricorso in esame evidenzia che B. agì dopo che L.G. e suo figlio A. denunciato per il furto del ciclomotore da B. e per questo in quel frangente agli arresti domiciliari , avevano offeso e minacciato la sua convivente C.C. e avevano procurato lesioni al fratello C.L. ancora sanguinante , danneggiato il portone di casa dei suoi parenti per procurarsi un ferro e lui stesso era stato schiaffeggiato. Considerato in diritto 1. Sebbene il ricorso non indichi con chiarezza a quale dei reati contestati al ricorrente dovrebbero applicarsi le esimenti invocate, risulta ben presumibile che il riferimento sia al reato ex artt. 582 e 585 cod. pen. e non anche al reato ex art. 337 cod. pen Posto questo, deve ribadirsi che l’esilmente della legittima difesa è configurabile solo se l’autore del fatto si trova in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, perché il pericolo non è più attuale, esclude qualsiasi collegamento tra la iniziale situazione, che eliminava l’antigiuridicità della condotta, e l’evento, perseguito per autonoma decisione Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080 Sez. 5, n. 25608 del 24/02/2011, Rv. 250396 Sez. 1, n. 2561 del 27/02/1993, Rv. 194045 . Su queste basi, deve ritenersi che congruamente la Corte di appello mentre ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha operato un minimo aumento per la continuazione in considerazione del fatto che B. intervenne dopo le offese rivolte alla sua convivente pag. 2 - ha escluso l’applicabilità della esimente ex art. 52 cod. pen., per l’evidente sproporzione tra gli schiaffi ricevuti da L. e il suo tentativo di colpire quest’ultimo con un cacciavite . Parimenti non si profilano i presupposti per l’applicazione dell’esimente ex art. 54 cod. pen. alla fattispecie perché dalle stesse prospettazioni del ricorrente emerge che questi agì dopo che le condotte aggressive delle sue controparti erano state attuate. Invece, l’applicazione della esimente dello stato di necessità presuppone l’esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Rv. 263533 né, per altro verso, sono state prospettate o risultano condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, rappresentatesi erroneamente dal ricorrente così da rendere configurabile la stessa scriminante sotto il profilo putativo Sez. 6, n. 14037 del 30/09/2014, dep. 2015 Rv. 262969 . Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.