Notifiche e aggravanti: pillole dal Palazzaccio

Un piccolo ripasso in tema di notifica a persona diversa dal destinatario e danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona. Un breve excursus sugli orientamenti per quanto riguarda l'aspetto procedurale e un esame della fattispecie di danneggiamento, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 7/2016.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3514/19, depositata il 24 gennaio. Il caso. Il giudice di Pace competente assolveva un imputato per l'illecito di danneggiamento art. 635 c.p. , per remissione di querela. All'imputato era stato rimproverato di aver percosso un uomo e danneggiato degli oggetti tazzine da caffè, prodotti esposti e destinati alla vendita e dispositivo finalizzato al pagamento delle bollette all'interno di un pubblico esercizio. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ricorreva per violazione di legge, eccependo, in riferimento all'art. 635 c.p., come la circostanza aggravante rendesse ancora penalmente rilevante la condotta di danneggiamento. Notifica a persona diversa dal destinatario. Preliminarmente, il Collegio, verificando la regolarità della notifica, ha colto l'occasione per ricordare gli orientamenti giurisprudenziali relativi alle modalità di comunicazione all'imputato. In particolare, nel caso di specie, la notifica è stata ritenuta regolare, in quanto realizzata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, recapitata al domicilio dell'imputato e ricevuta dalla figlia dello stesso. Nel medesimo giorno, peraltro, era stata inviata comunicazione dell'avvenuta notifica. Gli Ermellini hanno ricordato che si sono contrapposte due scuole di pensiero la prima riteneva che la notifica a mezzo raccomandata, consegnata a persona diversa dal destinatario, dovesse ritenersi valida qualora all'imputato fosse stato anche comunicato l'avvenuto recapito l. n. 31/2008 . La seconda tesi, invece, riteneva necessaria anche una prova certa della ricezione dell'avviso di avvenuta notifica. Il Collegio ha aderito al primo orientamento, sottolineando come la notifica sia già perfezionata con la consegna a persona diversa dal destinatario, ma idonea alla ricezione in quanto rispondente ai requisiti di legge art. 7, l. n. 890/1982 . L'ulteriore prova certa della ricezione sarebbe una mera cautela accessoria, idonea ad accertare la conoscenza dell'atto. Danneggiamento aggravato e remissione della querela. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. I Giudici hanno evidenziato che all'imputato era stata contestata l'aggravante della violenza sulle persone, conformemente alla precedente formulazione dell'art. 635, comma 2, c.p Il giudice di prime cure, quindi, aveva commesso un errore nel ritenere depenalizzata riforma introdotta dal d.lgs. n. 7/2016 la condotta, dal momento che la stessa risultava aggravata. Peraltro, sottolinea il Collegio, la contestazione dell'art. 635, comma 2, c.p. avrebbe dovuto indurre il giudicante a rilevare la propria incompetenza per materia e a trasmettere gli atti al PM art. 23 c.p.p. . L'art. 4, lett. a , d.lgs. n. 274/2000, che attribuisce al giudice di pace la competenza per la fattispecie di cui all'art. 635, co. 1, c.p., doveva essere inteso con riferimento alla norma previgente nel testo pre-riforma, infatti, il comma 1 non includeva l'aggravante della violenza alla persona. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale competente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 settembre 2018 – 24 gennaio 2019, n. 3514 Presidente Vessichelli – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Larino assolveva D.R.N. dal fatto di danneggiamento, in quanto non previsto dalla legge come reato, dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto, in riferimento al reato di cui all’art. 581 c.p., per remissione di querela. L’imputazione era formulata nei seguenti termini del reato p. e p. dagli artt. 581 e 635 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, e con fare minaccioso, raggiungeva e colpiva ripetutamente con calci e pugni C.S. e, nel medesimo contesto di luogo e di tempo, danneggiava, lanciandogli contro tazzine da caffè e prodotti esposti destinati alla libera vendita, ivi compreso il dispositivo utilizzato per il pagamento delle bollette ed installato all’interno del bar gestito dalla società F. Trading s.r.l. di Termoli in omissis . 2. Con ricorso depositato in data 19/06/2017 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b , in riferimento all’art. 635 c.p., in quanto la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede rende ancora penalmente rilevante la condotta di danneggiamento. Considerato in diritto Va preliminarmente osservato che - come richiesto dal P.G. all’udienza di trattazione del ricorso - il Collegio ha verificato la regolarità dell’avviso all’imputato dell’udienza odierna. Ed infatti il D.R. , assistito da difensore d’ufficio, ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in Cassazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata al domicilio del ricorrente e ricevuta dalla figlia dello stesso, in data 15/06/2018 in pari data è stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica, come attestato in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata stessa, da parte dell’ufficiale postale. Detta attestazione appare assolutamente rituale ai fini della regolarità della notifica, pur non risultando pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata stessa. Va ricordato, infatti, che nel caso in esame la notifica risulta effettuata a mezzo ufficiale postale, come consentito dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1 e successive modifiche. L’art. 7 della legge citata - come modificato dalla D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 - prevede che L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata . Nel caso di specie, quindi, essendo avvenuta la notifica a mani della figlia convivente del destinatario, allo stesso è stato inviato avviso della notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata. Sez. 3, sentenza n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729 . In motivazione la pronuncia citata ha osservato come si fossero delineati due distinti orientamenti uno, più risalente, secondo cui, sebbene la notifica a mezzo posta sia eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, essa non possa considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo Sez. 6, sentenza n. 3827 del 17/11/2010, dep. 02/02/2011, Parolini, Rv. 249370 il secondo, più recente Sez. 2, sentenza n. 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 26671801 , non ritiene, invece, sufficiente la sola spedizione della seconda raccomandata, ritenendo, invece, necessaria la prova certa anche della ricezione della stessa da parte del destinatario. La sentenza della Sez. 3, in esame, ha aderito al primo orientamento, in quanto ritenuto maggiormente aderente al contenuto letterale della disposizione in esame. Con argomentazione condivisa da questo Collegio, infatti, è stato osservato che la necessità dell’ulteriore avviso al destinatario - introdotta nella L. n. 890 del 1992, art. 8 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 art. 2, comma 4, lett. c , dopo l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 346 del 1998, aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma di tale disposizione nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento - è stata estesa alla L. n. 890 del 1982, art. 7 con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, introducendo il comma 6, il quale, tuttavia, non prevede per il perfezionamento della notifica, il decorso di un determinato periodo di tempo dall’invio della raccomandata, assumendo quindi rilievo la mera spedizione della stessa. In realtà, come condivisibilmente affermato, le disposizioni in esame rappresentano una cautela accessoria , finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell’atto, atto che, per ciò che concerne le ipotesi di cui all’art. 7, è comunque pervenuto all’indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o a servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall’agente postale, il quale riceve anche la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento ed registro di consegna. Inoltre va ricordato che il successivo art. 8, a sua volta, riguarda una modalità di notifica che ha come presupposto la mancata consegna dell’atto per temporanea assenza del destinatario, con deposito presso l’ufficio postale ed avviso del deposito con la successiva raccomandata in tal caso la notificazione si considera come eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, la cui decorrenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell’invio della stessa Sez. 5, sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 18/02/2015, Buttaccio, Rv. 26261901 Sez. 3, sentenza n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv. 25705201 Sez. 1, n. 6325 del 11/1/2013, Frati, Rv. 25453001 . Ne discende che, a maggior ragione, nelle ipotesi disciplinate dall’art. 7, in assenza di specifiche indicazioni, non può che ritenersi perfezionata la notifica all’atto della ricezione della raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario - nel caso di specie alla figlia convivente - e la successiva comunicazione costituisca solo una ulteriore modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi. Pertanto, ai fini della validità della notifica, l’attestazione - da parte dell’ufficiale postale sulla ricevuta di ritorno della raccomandata consegnata alla figlia convivente del destinatario - della spedizione della comunicazione appare idonea ai fini della integrazione del procedimento di notificazione, attestando l’avvenuto adempimento di cui all’art. 7 citato, funzionale ad una ulteriore cautela accessoria non incidente sul completamento dell’iter procedimentale. Tanto premesso, va detto che il ricorso appare fondato, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 635 c.p., che descrive la condotta penalmente rilevante - chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui - nel caso in cui venga commessa con violenza alla persona, come contestato nel caso di specie. Come si evince, infatti, dalla formulazione dell’editto accusatorio, la circostanza aggravante della violenza alle persone - secondo la formulazione del testo previgente dell’art. 635 c.p., comma 2, - era stata, in fatto, contestata all’imputato, il quale, pertanto, aveva avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nel corso del giudizio, anche in riferimento alla circostanza aggravante menzionata. Del tutto erroneamente, quindi, il Giudice di pace aveva ritenuto depenalizzata una fattispecie di reato che, proprio in virtù della contestata aggravante, non rientrava, palesemente, nella disciplina di cui al D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Inoltre, la circostanza che fosse stata contestata, pacificamente, la fattispecie di cui all’art. 635 c.p., comma 2, avrebbe dovuto indurre il Giudice di pace a rilevare la proprio incompetenza per materia e trasmettere gli atti al pubblico ministero competente, ai sensi dell’art. 23 c.p.p. Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 11/03/1993 . Va aggiunto che il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, lett. a , nella parte in cui fissa la competenza per materia del Giudice di pace in relazione al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 1, deve essere considerato riferibile unicamente al previgente testo dell’art. 635 c.p., il cui comma primo non conteneva alcun riferimento alla violenza alle persone chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad Euro 309 detto riferimento, infatti, era contenuto nella previsione del comma secondo della citata disposizione, che prevedeva l’aggravante della violenza alla persona o della minaccia, in conseguenza della quale la pena prevista - reclusione da sei mesi a tre anni - determinava la competenza per materia del Tribunale in composizione monocratica. Allo stato, invece, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’art. 635 c.p., comma 1, è stato sostituito dall’attuale formulazione che, come noto, prevede la rilevanza penale della condotta solo nel caso in cui la condotta di distruzione, dispersione, deterioramento, ecc., sia posta in essere con violenza alla persona oppure minaccia, ovvero sia commessa in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero, infine, in occasione della commissione del delitto di cui all’art. 331 c.p. interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità . Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p., con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Larino per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 635 c.p. danneggiamento aggravato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.