Rilevanza dell’elemento soggettivo ai fini della configurazione del reato di omesso mantenimento

La fattispecie di cui all’art. 12-sexies l. n. 898/1970, in relazione all’art. 570, comma 1, c.p., è integrata con il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione degli assegni a favore dei componenti del nucleo familiare come fissati dal giudice civile.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 3267/19, depositata il 23 gennaio. Il fatto. La Corte d’Appello di Trento, in riforma della pronuncia di prime cure, assolveva l’imputato del reato di cui all’art. 12- sexies l. n. 898/1970, in relazione all’art. 570, comma 1, c.p., con la formula perché il fatto non costituisce reato. In particolare, all’imputato veniva rimproverato l’omesso mantenimento del figlio minore e della moglie non avendo egli versato gli importi stabiliti in sede civile dal Tribunale di Bolzano. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino ricorre in Cassazione sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nell’individuazione dell’elemento soggettivo del reato, ricondotto alla volontà colpevole di omettere il mantenimento. Nella fattispecie contestata rileva invece il mero elemento oggettivo dell’inadempimento rispetto all’obbligo di versare la somma fissata dal giudice civile, rispetto al quale non possono assumere rilevanza le difficoltà economiche sopravvenute per la costituzione di un nuovo nucleo familiare. Elemento soggettivo. Gli Ermellini colgono l’occasione per ribadire che il delitto di cui all’art. 12- sexies l. n. 898/1970 è integrato dal semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice civile. Al contrario, il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. viene posto in essere con la condotta del genitore/ex coniuge che faccia mancare ai figli minori o all’ex coniuge i mezzi di sussistenza, anche attraverso l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento. Posta tale premessa, consegue che l’inadempimento dell’obbligo imposto dalla decisione del giudice civile può costituire condotta omissiva comune ad entrambe le ipotesi di reato , ma solo la fattispecie di cui all’art. 570, comma 2 richiede la privazione dei mezzi di sussistenza. In altre parole, in virtù dell’art. 12- sexies , è punibile il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno previsto dal giudice civile, ferma la possibilità di riconoscere una scriminante in caso di elementi da cui presumere l’assoluta impossibilità di adempiere, incolpevole e perdurante per tutto il tempo. In conclusione, la Corte, rilevando la palese infondatezza della motivazione che si presenta estranea dagli elementi tipici della fattispecie di cui all’art. 12- sexies , annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 ottobre 2018 – 23 gennaio 2019, n. 3267 Presidente Tronci – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2018 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza impugnata ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato l’imputato, B.A. , dal reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, in relazione all’art. 570 c.p., comma 1, per avere omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie non versando gli importi stabiliti in sede civile dal Tribunale di Bolzano per gli anni dal 2009 al 2014, ora per il mantenimento di entrambi ora per quello in favore del solo minore. 2. Ricorre avverso l’indicata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, sede di Bolzano, deducendo due motivi di annullamento. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, sovrapponibile al novellato art. 570-bis cod. pen. ex D.Lgs. n. 21 del 2018. La Corte territoriale avrebbe ritenuto inesistente l’ipotesi di reato contestata affermando che l’art. 570 cod. pen. non sanzioni penalmente qualsiasi inadempimento ancorché parziale degli obblighi familiari, facendone da tanto discendere l’assenza di volontà colpevole in capo al B. di far mancare i mezzi di sussistenza a chi ne aveva diritto, in tal modo erroneamente individuando l’elemento soggettivo - della volontà di far mancare i mezzi di sussistenza - riferibile alla diversa ipotesi di cui all’art. 570 c.p., comma 2, laddove per la fattispecie contestata e di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, comma 1 a rilevare è il mero inadempimento, anche parziale, rispetto all’obbligazione costituita dalla corresponsione della somma fissata dal giudice civile inadempimento da ritenersi rimasto integrato, salvo la prova rigorosa dell’assoluta impossibilità ad adempiere e non, come nella specie avvenuto, conseguenza di mere difficoltà economiche derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare. 2.2. Con il secondo motivo si fa valere la mancanza di motivazione, meramente apparente, in punto di esclusione dell’elemento soggettivo del reato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, circostanza che assorbe l’ultima censura. 2. Deve ribadirsi il principio, ormai pacificamente espresso da questa Corte, che il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, si realizza attraverso il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice civile Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P, Rv. 260717 Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, M., Rv. 253262 . Contrariamente a quanto previsto per l’integrazione di detta fattispecie, il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, invece, viene posto in essere con la distinta condotta del genitore/ex coniuge che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o all’ex coniuge, anche omettendo di versare l’assegno di mantenimento Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B, Rv. 256905 . Seppure, quindi, l’inadempimento dell’obbligo imposto dalla decisione del giudice civile può costituire condotta omissiva comune ad entrambe le ipotesi di reato, solo tale ultima fattispecie art. 570 c.p., comma 2, n. 2 richiede la privazione dei mezzi di sussistenza, evenienza prefigurabile quale conseguenza della condotta in capo all’agente ai fini della sussistenza del necessario elemento soggettivo. Integrandosi invece la fattispecie di cui all’art. 12-sexies cit. con il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione degli assegni in favore dei componenti del nucleo familiare per come fissati dal giudice civile, deve ritenersi che solo la presenza di elementi da cui desumere la assoluta impossibilità di adempiere, qualora incolpevole e perdurante per tutto il tempo dell’adempimento, possa scriminare tale omissione, tenuto anche conto che questa Corte ha ritenuto la sussistenza della violazione anche in presenza di un inadempimento parziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, D., Rv. 250841 . 3. Ciò posto si rileva che effettivamente la Corte territoriale - così come dedotto dalla ricorrente parte pubblica - ha affermato che l’art. 570 c.p. non sanziona qualsiasi inadempimento da parte dell’agente, contestualmente rilevando la mancanza di volontà di far mancare i mezzi di sussistenza. I Giudici di merito hanno anche fatto riferimento al parziale assolvimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno determinato dal giudice civile da parte del B. , che aveva anche dovuto provvedere al mantenimento di altro nucleo familiare costituito dalla nuova compagna ed altri cinque figli è stato valutato positivamente la circostanza che il tenore di vita dell’altro nucleo non fosse platealmente superiore a quello goduto in costanza del primo nucleo familiare . 4. Deve, quindi, rilevarsi la palese infondatezza della motivazione, strutturata secondo parametri estranei alla previsione della fattispecie di cui all’art. 12-sexies cit., secondo i principi affermati da questa Corte e di cui sopra si è detto, anche riferibili alla vigente norma incriminatrice di cui all’art. 570-bis c.p Da quanto sopra consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevandosi la necessità che la Corte di appello si adegui ai principi di diritto sopra espressi, con particolare riferimento a quello secondo cui il delitto è integrato dal semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.