Revoca della patente di guida: è effetto della condanna per omicidio stradale

La revoca della patente di guida scatta in ipotesi omicidio stradale” e lesioni persona stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona.

Lo ha ribadito la IV Sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 1493/19, depositata il 14 gennaio. La vicenda. Il Tribunale, dopo richiesta di patteggiamento dell’imputato e relativo consenso del pubblico ministero, applicava ad un uomo, accusato di omicidio stradale art. 589- bis e 589- ter c.p. la pena di venti mesi di reclusione, per un episodio occorso a seguito dell’entrata in vigore della novella normativa del 2016, nonché disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Nel ricorso di legittimità veniva dedotto il vizio di violazione di legge nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 222, comma 2, c.d.s., sul presupposto che la relativa dizione normativa presentasse contraddizioni, per cui non era possibile desumere, in maniera univoca, le fattispecie di reato alle quali risultasse applicabile la sanzione amministrativa della sospensione, piuttosto che della revoca, della patente di guida. La normativa. Nel rigettare il ricorso, i Giudici di legittimità hanno precisato, in relazione al reato di omicidio stradale aggravato, che il giudice di merito è tenuto ad applicare l’art. 222 c.d.s., come modificato a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sull’omicidio stradale, che prevede la revoca della patente di guida per le ipotesi ivi contemplate. Il medesimo articolo, al comma 2, periodo quarto, prevede che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli art. 589- bis e 590- bis c.p., consegue la revoca della patente di guida. Tale disposizione si applica finanche nel caso ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. La revoca della patente come effetto della condanna. I Giudici hanno ribadito l’impostazione secondo la quale il giudice debba provvedere, anche d’ufficio, all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, benché le parti dell’accordo processuale non l’abbiano contemplata, trattandosi di effetto penale della pronuncia si veda Sez. IV, 9 dicembre 2003 e che, in mancanza di tale previsione, possa provvedere, su ricorso del pubblico ministero, il giudice di legittimità mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità Sez. IV, 19.11.2015 . La revoca della patente ha natura di sanzione amministrativa. In linea con l’orientamento dell’art. 7 CEDU adottato dalla Corte di Strasburgo, la revoca della patente di guida non presenta natura sostanzialmente penale”, essendo disposta all’esito del giudizio penale sez. IV, 20.6.2018 . L’autonomia applicativa. La sanzione amministrativa che colpisce la patente di guida ha ambito applicativo autonomo, in relazione alle ipotesi residuali dei reati colposi si veda Sez. IV, 20 febbraio 2018, n. 36759, nonché 15 febbraio 2018 n. 21061 . Dall’esame delle pronunce richiamate nella sentenza de qua , la Corte di Cassazione ha avallato l’orientamento secondo il quale la revoca della patente di guida scatta in ipotesi omicidio stradale” e lesioni persona stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione opera per gli ulteriori casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 novembre 2018 – 14 gennaio 2019, numero 1493 Presidente Fumu – Relatore Bellini Considerato in fatto 1. Il Tribunale di Trani, a seguito di richiesta di patteggiamento dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a P.N. per il reato di omicidio stradale di cui agli artt. 589 bis e 589 ter c.p. la pena di anni uno mesi otto di reclusione, in relazione a fatto intervenuto successivamente alla entrata in vigore della novella normativa di cui alla L. 23 marzo 2016, numero 41, disponendo a carico del P. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza insorgeva la difesa dell’imputato deducendo violazione di legge nella interpretazione e nella applicazione del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2 sul presupposto che il testo normativo presentasse evidenti distonie e contraddizioni nel suo articolato, per cui non era possibile desumere, in maniera univoca e chiara, le ipotesi di reato alle quali era applicabile la sanzione amministrativa della sospensione piuttosto che della revoca della patente di guida. Rilevava altresì che sulla base dei principi di legalità e di tassatività delle sanzioni amministrative accessorie, i quali andavano declinati altresì in termini di proporzionalità e di progressività delle sanzioni, anche amministrative, sarebbe risultato illegittimo e in contrasto con principi costituzionali ricondurre la più grave delle sanzioni amministrative personali a specifici titoli di reato a prescindere da qualsivoglia accertamento sulla gravità in concreto del fatto ascritto, per cui chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza laddove aveva riconosciuto un automatismo sanzionatorio amministrativo in ragione della mera inosservanza di ipotesi di art. 589 bis c.p 2.1 Faceva seguito memoria difensiva in cui il ricorrente ribadiva le proprie censure chiosando il contenuto di talune pronunce del giudice di legittimità che avevano cercato di giustificare la diversa graduazione della sanzione amministrativa accessoria sulla base della ricorrenza di ipotesi residuali di omicidio e lesioni personali colposi con inosservanza delle disposizioni del codice della strada non riconducibili alle autonome fattispecie di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. Con riferimento al reato di omicidio stradale aggravato incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’art. 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate. In particolare l’art. 222 C.d.S. prevede al comma 2 quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Pacifica poi è la giurisprudenza, formatasi già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 222 C.d.S., secondo cui alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, benché le parti dell’accordo processuale non la abbiano considerata, trattandosi di effetto penale della pronuncia sez. 4, 9.12.2003, PG in proc. Augusto, Rv. 227910 e che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimità con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità sez.4, 19.11.2015, PG in proc.Greco, Rv. 265431 . 3. Con riferimento alle censure articolate dal ricorrente in ordine ad eventuali distonie tra le diverse disposizioni dell’art. 222 C.d.S., comma 2 che giustificherebbero l’esercizio da parte del giudice, in ossequio a principi di progressività e di proporzionalità delle sanzioni anche amministrative, di una discrezionalità non vincolata alla natura e al tipo di reato ascritto, ha recentemente affermato il S.C. che, in ossequio all’interpretazione del’art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute revoca della patente di guida non presenta natura sostanzialmente penale in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all’esito del relativo giudizio penale sez.4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457 , laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell’esercizio del potere del legislatore, più volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione sez.4, 16.5.2017, Tosolini, Rv.270819 . 4. Sotto diverso profilo la giurisprudenza di legittimità ha fornito adeguata giustificazione alle apparenti aporie scaturenti dal testo dell’art. 222 C.d.S., comma 2 pervenendo a interpretazioni che, pur prospettando la ipotesi di un errore compilativo del legislatore a fronte di interpolazione dell’originario testo della norma, ha comunque evidenziato la ricorrenza di un autonoma ambito applicativo della sanzione della sospensione della patente di guida, pure enunciata nel terzo periodo di detta disposizione, in relazione a ipotesi residuali di reati colposi con inosservanza delle disposizioni del codice della strada non ricadenti nello spettro dell’omicidio e delle lesioni colpose stradali sez.4, 20.2.2018, numero 36759, Mancin, 15.2.2018 numero 21061, Rampello . Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.