Se l’imputato è minorenne è sufficiente la notifica ad un solo genitore

Nel caso in cui l’imputato sia minorenne, è sufficiente che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare venga effettuata nei confronti di un solo genitore esercente la potestà.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 760/19, depositata il 9 gennaio a fronte del ricorso presentato dall’imputato minorenne che veniva condannato prima dal Tribunale di Ancona per i reati di cui agli artt. 73, comma 5 d. PR. n. 309/1990 Detenzione con fini di spaccio di sostante stupefacenti e 337 c.p. Resistenza a pubblico ufficiale e poi dalla Corte d’Appello, sede in cui tuttavia, veniva rideterminata la pena inflitta. Omessa notifica al padre . Come primo motivo di ricorso il ricorrente ritiene che un fatto avvenuto nel giudizio del riesame, meriterebbe l’attenzione dei Giudici di legittimità nel giudizio d’appello la notifica di avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata effettuata solo alla madre convivente del minore, omettendo quindi la notifica al padre del minore. La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’omessa notifica, riteneva integrata una nullità a regime intermedio che peraltro era stata sanata sulla base di due presupposti dalla richiesta di giudizio abbreviato e dal fatto che la notifica era stata regolarmente eseguita nei confronti della madre del minore. Secondo il ricorrente invece, l’omessa notifica ad entrambi i genitori avrebbe determinato una nullità insanabile dell’udienza preliminare e degli atti successivi, non rilevando l’instaurazione del giudizio abbreviato. È sufficiente che la notifica avvenga a un solo genitore. La S.C. precisa che, affinché venga garantita l’assistenza psicologica predisposta dalla legge a tutela delle persone minori, è sufficiente che l’avviso in questione avvenga nei confronti di uno solo dei genitori esercenti la potestà. La medesima Corte ha evidenziato, inoltre, che l’omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato minore non è causa di nullità quando sia avvenuta a mani della madre convivente quale consegnataria in luogo del figlio convivente e che la notifica dell’avviso alla genitrice è sufficiente spettando anche ad essa la potestà sul minore . In conclusione, la S.C. ritiene infondato il motivo di ricorso inerente il vizio della notifica, poiché, la relativa omissione ad entrambi i genitori non configura come causa di nullità.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 novembre 2018 9 gennaio 2019, n. 760 Presidente Paolini Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona sezione penale minorenni, in parziale riforma dell’impugnata sentenza resa dal locale Tribunale all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena comminata a C.D. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione alla detenzione con fini di spaccio di grammi 13,04 di hashish , e art. 337 c.p., in mesi sei di reclusione ed Euro ottocento di multa confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza ricorre C. deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1 e art. 31, comma 3, con riferimento agli artt. 419 c.p.p. e segg La Corte d’appello anconetana, pur riconoscendo l’omessa notifica al padre del ragazzo esercente la potestà genitoriale dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, ha ritenuto erroneamente integrata solo una nullita0’ a regime intermedio, peraltro sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato e dal fatto che la notifica era stata eseguita regolarmente nei confronti della madre. L’omessa notifica ha determinato una nullità insanabile dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi e il fatto che si sia proceduto a giudizio abbreviato non comporta alcuna sanatoria. La nullità era stata correttamente eccepita prima della delibera della sentenza di primo grado. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, art. 192 c.p.p La Corte ha operato una inammissibile inversione dell’onere probatorio richiedendo all’imputato di dimostrare i motivi per cui detenesse la minima quantità di stupefacente cinque dosi droganti con se al momento del sequestro nonostante risultasse provato il consumo con la segnalazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 . 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza. La relazione dell’imputato è stata legittima dal momento che non vi erano i presupposti per l’ennesimo controllo così invasivo nei suoi confronti, posto che gli agenti non stavano svolgendo un servizio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio del perdono giudiziale, della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente al riconoscimento della penale responsabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nei termini che saranno di seguito indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che l’omessa notifica del decreto di citazione ad entrambi i genitori del minore non è causa di nullità Sez. 6, Sentenza n. 2984 del 29/11/2001 dep. 25/01/2002 Rv. 221147 . Deve evidenziarsi, a questo proposito, che è sufficiente l’avviso a uno solo dei genitori esercenti la potestà per garantire l’assistenza psicologica voluta dalla legge a tutela delle persone minori, posto che questa Suprema Corte ha ritenuto persino che l’omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato minore non è causa di nullità quando sia avvenuta a mani della madre convivente quale consegnataria in luogo del figlio convivente Sez. 2, n. 9806 del 7/05/1984, Cambieri, Rv. 166568 e che la notifica del’avviso alla genitrice è sufficiente spettando anche ad essa la potestà sul minore Sez. 2, n. 11248 del 8/10/1983, Leotta, Rv. 161927 . 2.1. Nel caso in esame la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare è stata regolarmente effettuata alla madre di C. , esercente la potestà genitoriale, con la quale, peraltro, l’imputato vive. Non è, pertanto, ravvisabile alcun vizio di notifica. 3. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello motiva la prova della destinazione dello spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato avendo riguardo al fatto che il predetto, il quale, peraltro, risultava assuntore di sostanza stupefacente, aveva opposto resistenza e deteneva la droga all’interno degli slip. Così facendo, il Collegio di appello non si è attenuto ai principi dettati, sul punto, da questa Corte. Deve osservarsi che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604 . La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e della modalità di detenzione della droga Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 . Deve trattarsi per l’appunto di elementi dall’univoco significato, in grado di escludere l’ipotesi dell’uso personale. Nel caso in esame, per affermare la responsabilità dell’imputato la Corte d’appello ha valorizzato elementi privi di significato la reazione del minore al momento del controllo degli agenti di polizia e il fatto che il predetto avesse occultato lo stupefacente all’interno degli slip e non ha tenuto conto che, essendo C. un consumatore di hashish, già segnalato alla Prefettura ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, fosse del tutto verosimile la giustificazione da lui addotta in ordine all’uso personale. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Correttamente i Giudici del gravame hanno stimato insussistente l’esimente invocata. Ed invero, la causa di giustificazione dell’atto arbitrario presuppone necessariamente un’attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi e altro, RV. 266535 . Situazione che neanche il ricorrente delinea essersi realizzata nella specie. 4. È manifestamente infondato anche il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche il cui diniego è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 , quali i carichi pendenti e il forte rischio di devianza segnalato dal Dipartimento Giustizia Minorile in relazione al fatto che l’imputato, sottoposto alla misura del collocamento in comunità, ha subito l’aggravamento della misura con l’applicazione della custodia in I.P.M. per un mese a causa delle condotte trasgressive. Infine la Corte con motivazione immune da vizi sindacabili in questa Sede ha messo in evidenza che gli elementi sopra indicati inducono a ritenere che l’imputato non si asterrà dal commettere nuovi reati e, pertanto, ha correttamente negato i benefici del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello Sezione Minorenni di Perugia per la rideterminazione della pena in ordine alla residua imputazione. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 perché il fatto non sussiste, trasmettendo gli atti alla Corte di appello Sezione Minorenni di Perugia per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.