Raddoppio della sospensione della patente se l’auto apparteneva a un terzo nel momento del reato

Il requisito dell’appartenenza a una persona estranea alla fattispecie criminosa del veicolo utilizzato nel reato di guida in stato di ebbrezza, richiesto dall’art. 182, comma 2, lett. c d.lgs. n. 285/1992 per il raddoppio della durata della sospensione della patente, deve essere accertato con riferimento al momento della condotta criminosa.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 370/19, depositata l’8 gennaio. Il trasferimento del veicolo utilizzato. A seguito del rinvio che era stato disposto dal Supremo Collegio, il Tribunale di Monza, in relazione alla condanna inflitta all’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rideterminava la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida aumentandola a 3 anni. Un fatto attirava l’attenzione del Tribunale al momento della pronuncia della sentenza di applicazione della pena, il veicolo condotto dall’imputato apparteneva a un terzo, nel caso di specie alla moglie. Gli stessi Giudici avevano rilevato, circa la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, la circostanza che la proprietà del veicolo fosse stata trasferita tra la data di commissione del reato e quella di comunicazione degli esiti degli esami ematici e delle urine . Trasferimento realizzato inoltre – secondo i Giudici – allo scopo di sottrare il veicolo alla confisca poiché non vi erano elementi idonei per poter qualificare fittizia tale alienazione. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’errata qualificazione effettuata dal Tribunale circa il trasferimento della proprietà del veicolo, trasferimento che sarebbe stato assunto per raddoppiare la durata della sospensione della patente. La proprietà del veicolo al momento di consumazione del reato. In primo luogo gli Ermellini osservano che l’art. 182, comma 2, lett. c d.lgs. n. 285/1992 dispone il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida laddove venga accertato che il veicolo condotto dall’imputato appartenga a un terzo. Di conseguenza la S.C. precisa che per il caso di appartenenza del veicolo utilizzato nella fattispecie criminosa a una persona estranea al reato, il requisito della appartenenza deve essere accertato con riferimento al momento della condotta, e cioè della guida in stato di ebbrezza o alterazione, in quanto da esso deriva un inasprimento del trattamento sanzionatorio a carico dell’imputato . Nel caso di specie, il Tribunale dava rilevanza al fatto che il trasferimento della proprietà del veicolo non fosse fittizio, ed era intervenuto in un momento anteriore alla pronuncia della sentenza di condanna, e quindi idoneo per configurare il requisito della appartenenza del veicolo a persona estranea al reato , requisito richiesto per il raddoppio della durata della sanzione accessoria. Alla luce di principi esposti, secondo la S.C. l’affermazione del Tribunale è da ritenere errata poiché non sussisteva il requisito predisposto per il raddoppio della sanzione accessoria, aumento indebito che viene eliminato dalla stessa Corte previo annullamento della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 luglio 2018 – 8 gennaio 2019, n. 370 Presidente Lapalorcia – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 ottobre 2017 il Tribunale di Monza, provvedendo a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 21894 del 2017, limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da applicare a L.P. , in relazione alla applicazione della pena dallo stesso richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di mesi tre e giorni dieci di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità , per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha rideterminato la durata di tale sanzione accessoria in tre anni. Il Tribunale, nello stabilire tale durata della sanzione accessoria, ha sottolineato che al momento della pronuncia della sentenza di applicazione della pena il veicolo condotto dall’imputato apparteneva a un terzo, e ha ritenuto irrilevante, quanto alla determinazione della durata di detta sanzione accessoria, la circostanza che la proprietà fosse stata trasferita tra la data di commissione del reato e quella di comunicazione degli esiti degli esami ematici e delle urine, al solo scopo di sottrarla alla confisca, non essendovi elementi per poter reputare fittizia tale alienazione. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’errata applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c , e comma 9 bis, quarto periodo, per l’errata considerazione da parte del Tribunale del trasferimento della proprietà del veicolo condotto dall’imputato in occasione della commissione del reato. Ha esposto che tale trasferimento era avvenuto a favore della consorte dell’imputato, successivamente alla commissione del reato, e che ne era stata esclusa la natura fittizia, cosicché risultava errato e indebito il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida disposto dal Tribunale, in quanto il veicolo apparteneva all’imputato al momento del fatto, ed era a tale momento che doveva aversi riguardo nella verifica della titolarità del veicolo al fine dell’eventuale raddoppio della durata della sanzione accessoria per il caso di appartenenza dello stesso a un terzo , rimanendo irrilevanti gli eventuali trasferimenti della proprietà del veicolo successivi alla consumazione del reato. Il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, disposto dal Tribunale sulla base della appartenenza del veicolo ad un terzo al momento della pronuncia della sentenza, sarebbe, pertanto, in contrasto con le disposizioni denunciate, occorrendo al fine della loro applicazione aversi riguardo al momento della condotta e della consumazione del reato e non a quello della pronuncia della sentenza, come erroneamente affermato dal Tribunale. Ha, inoltre, sottolineato il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con la conseguente preclusione alla confisca del veicolo, e ha chiesto la riduzione della durata della sospensione della propria patente di guida, da rideterminare in un anno e sei mesi, con esclusione dell’indebito raddoppio disposto dal Tribunale, da ridurre ulteriormente a nove mesi, proprio a seguito di tale esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Ha pertanto chiesto la rettifica del provvedimento impugnato da parte di questa Corte, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , come modificato dalla L. n. 103 del 2017. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice del rinvio, nel provvedere alla rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c , Nuovo codice della strada , ne ha disposto il raddoppio, ritenendo che il veicolo condotto dall’imputato, sul quale venne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, conseguente all’uso di bevande alcoliche, nonché di alterazione, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, appartenesse a un terzo, e che quindi sussistessero i presupposti per aumentare in tale misura la durata di tale sanzione. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che il trasferimento della proprietà di detto veicolo, perfezionato tra l’imputato e la moglie nel tempo intercorso tra la realizzazione della condotta e la comunicazione degli esiti degli esami ematici, non fosse fittizio e che quindi, essendo intervenuto anteriormente alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., determinasse la configurabilità del requisito della appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, richiesto per il raddoppio della durata di detta sanzione amministrativa accessoria. Tale affermazione è, però, errata, in quanto la disposizione che contempla il raddoppio di tale sanzione amministrativa accessoria, per il caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, deve essere interpretata, risultando illogica, oltre che non costituzionalmente conforme, una diversa lettura, nel senso che il suddetto requisito della appartenenza che deve essere sostanziale e non formale, come ricordato nella precedente sentenza di questa Corte, n. 21894 del 2017, conformemente a un consolidato orientamento interpretativo , deve essere accertato con riferimento al momento della condotta, e cioè della guida in stato di ebbrezza o alterazione, in quanto da esso deriva un inasprimento del trattamento sanzionatorio a carico dell’imputato sia pure attraverso l’aumento della durata di una sanzione amministrativa accessoria , cosicché, in base al principio della natura personale della responsabilità, applicabile anche alle sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 3 , per la valutazione dei requisiti o delle condizioni che determinano un inasprimento del trattamento sanzionatorio non può che aversi riguardo al momento della condotta. Poiché il trasferimento della proprietà del veicolo condotto dall’imputato in stato di ebbrezza e di alterazione è avvenuto, secondo quanto accertato dal Tribunale, successivamente alla condotta, deve escludersi il requisito della sua appartenenza a persona estranea al reato, che ha determinato il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che quindi è stato erroneamente applicato. Tale indebito aumento può, come richiesto dal ricorrente, essere eliminato da questa Corte, previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l , non richiedendo accertamenti di fatto o valutazioni di merito, ma solo l’eliminazione dell’automatico raddoppio della sanzione indebitamente applicato dal Tribunale. Non può, invece, ulteriormente ridursi della metà la durata di tale sanzione accessoria, come richiesto dall’imputato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis, quarto periodo, per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con cui è stata sostituita la pena applicatagli, richiedendo tale verifica accertamenti in fatto preclusi a questa Corte. Non è stata proposta impugnazione per quello che riguarda la esclusione della confiscabilità del veicolo condotto dall’imputato, non disposta in considerazione della alterità della appartenenza del veicolo di cui invece l’imputato era proprietario al momento della condotta , cosicché non vi è luogo a provvedere al riguardo. 3. In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, rideterminata in anni uno e mesi sei. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina in anni uno e mesi sei.