Disposto il dissequestro in caso di sgravio della cartella esattoriale

In tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione nell’ipotesi di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria e del relativo provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 355/19, depositata il 7 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Modena, in accoglimento del riesame, revocava l’ordinanza impugnata e disponeva la restituzione dei beni all’avente diritto, un cittadino straniero, indagato perché, quale legale rappresentante di una società, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA. In particolare il Tribunale osservava che doveva essere disposto il dissequestro dei beni perché le Entrate avevano comunicato lo sgravio totale della cartella di pagamento relativa all’avviso di accertamento per l’anno di imposta in questione. Mentre per il PM, invece, il sequestro era corretto, in virtù dell’autonomia del processo penale rispetto al processo tributario. Il sequestro funzionale all’ablazione. In tema di reati tributari, la S. C. dispone che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, nell’ipotesi di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, e del relativo provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ebbene, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria ed inoltre ha proceduto allo sgravio, così da consentire ad Equitalia la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca. Di ciò ha tenuto conto il Tribunale del riesame, pertanto gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 maggio 2018 – 7 gennaio 2019, n. 355 Presidente Lapalorcia – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18.1.2018 motivi depositati il 19.1.2018 il Tribunale di Modena, in accoglimento del riesame, ha revocato l’ordinanza impugnata ed ha disposto la restituzione delle somme e dei beni all’avente diritto S.V. , indagato, per quel che qui interessa, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, perché, quale legale rappresentante prima ed amministratore di fatto dopo dell’Eurocoop Scarl, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA 2012 operazioni imponibili per Euro 7.109.726,05 con evasione di IVA per Euro 1.000.633,72 . In sede di esecuzione, la Guardia di Finanza, non avendo rinvenuto conti correnti o beni intestati alla società, aveva proceduto al sequestro a carico di S.V. delle somme di denaro rinvenute sui due conti correnti complessivamente Euro 2.058,31 e di due beni immobili, un appartamento ed un’autorimessa. Il Tribunale ha osservato che, impregiudicata ogni questione di merito in relazione alla sussistenza dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per il quale era stata chiesta la misura cautelare e art. 10 per la quale non era stata chiesta , ed alla loro riferibilità all’indagato, doveva essere disposto il dissequestro dei beni perché l’Agenzia delle entrate di Caserta aveva comunicato lo sgravio totale della cartella di pagamento relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012. 2. Il Pubblico ministero osserva che l’annullamento della cartella esattoriale non incideva sul profitto confiscabile, poiché dovuto a motivi in diritto, e precisamente all’impossibilità di applicare retroattivamente l’art. 2945 c.c., comma 2, alle società estinte in data anteriore all’entrata in vigore della novella del D.Lgs. n. 175 del 2014 l’estinzione della società era intervenuta il 14.3.2013 . Di qui la correttezza del sequestro, in virtù dell’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario. 3. L’indagato nella memoria argomenta ampiamente a proposito dell’inammissibilità e rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria Cass., Sez. 3, n. 39187/15, Lombardi Stronati, Rv. 264789 . Le osservazioni del Pubblico ministero non colgono nel segno, per i limiti di cognizione del Tribunale del riesame propri della presente fase cautelare. Sta di fatto che l’Agenzia delle entrate, non solo non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha proceduto anche allo sgravio, e l’Equitalia ha provveduto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca legale. Di tali circostanze il Tribunale del riesame ha tenuto conto, facendo buon governo dal principio affermato da questa Corte nella sentenza sopra riportata e successivamente ribadito nelle sentenze citate nell’ordinanza impugnata Cass., Sez. 3, n. 19994/17, Bifulco, Rv 269763 e 26450/16, Tolio, non massimata . Nulla per le spese trattandosi di ricorso del Pubblico ministero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.