Tempestività e formalità della richiesta del detenuto di presenziare all’udienza di riesame

Ai sensi dell’art. 309 c.p.p., nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, se il detenuto intende esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale deve formularne istanza personalmente o a mezzo del difensore nella richiesta di riesame .

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 363/19, depositata il 7 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame proposta da un imputato avvero l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il difensore ricorre in Cassazione deducendo violazione della legge processuale essendo stata disattesa la legittima richiesta del detenuto di presenziare all’udienza di riesame. La richiesta era infatti stata formalizzata ex art. 123 c.p.p. non appena ricevuta la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Il Tribunale aveva invece ritenuto che la richiesta dovesse essere formulata con la richiesta di riesame. Tempestività e forme della richiesta. Secondo l’indirizzo interpretativo maggioritario, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8- bis , c.p.p. deve formularne istanza personalmente o a mezzo del difensore nella richiesta di riesame cfr. Cass. Pen. n. 12854/18 n. 49882/15 n. 12998/16 e n. 13707/16 . Ed infatti la giurisprudenza ammette pacificamente che la persona sottoposta a cautela personale abbia un riconoscibile interesse alla partecipazione al procedimento di riesame, ma tale forma di tutela del contraddittorio deve essere contemperata con la struttura semplificata di tale forma di impugnazione. Precisa la Corte che ritenere in astratto che l’espressione della volontà partecipativa non sia sottoposta a decadenza e, dunque, sia manifestabile anche oltre il termine indicato dall’art. 309, comma 6, c.p.p., alla condizione che la traduzione non pregiudichi la celerità del procedimento di riesame, farebbe in concreto dipendere l’effettiva tutela di un diritto fondamentale dalla capacità di organizzare in modo tempestivo la traduzione, ovvero da una competenza amministrativa disomogenea nel territorio nazionale, e prevedibile fonte di disuguaglianze . In conclusione, gli Ermellini affermano che il combinato disposto dei commi 6 e 8- bis dell’art. 309 c.p.p. garantisce in capo alla persona ristretta il diritto a partecipare all’udienza camerale che si svolge innanzi al tribunale del riesame l’esercizio effettivo di tale diritto discende dalla manifestazione di volontà dell’interessato che deve essere espressa, anche tramite il difensore, unitamente alla richiesta di riesame . In tal caso, la tempestiva richiesta trasforma l’istante in un soggetto a partecipazione necessaria con obbligo in capo all’autorità procedente di traduzione, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza camerale. Nel caso di specie, correttamente il Tribunale ha disatteso la richiesta di presenziare formulata dal ricorrente in quanto non rientrava nelle modalità previste dall’art. 309, comma 6, c.p.p Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 ottobre 2018 – 7 gennaio 2019, n. 363 Presidente Gallo – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/07/2018, il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da F.C. , confermando l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura custodiale in carcere in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata e ricettazione a lui ascritti in concorso. 2. Propone ricorso per cassazione il F. , a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo violazione della legge processuale essendo stata disattesa, da Tribunale, la legittima richiesta del detenuto di presenziare all’udienza di riesame. Si deduce che il F. aveva chiesto si essere presente all’udienza camerale con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. subito dopo aver ricevuto l’a notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Si censura l’interpretazione dell’art. 309 cod. proc. pen., comma 6, accolta nell’impugnata ordinanza, secondo cui la richiesta di presenziare all’udienza camerale deve essere necessariamente essere formulata con la richiesta di riesame. Ad avviso del ricorrente, tale interpretazione - non imposta dalla lettera della legge e distonica rispetto ai principi affermati anche in sede sovranazionale - determinerebbe una indebita compressione del diritto dell’indagato ad intervenire nel procedimento laddove invece la riforma del 2015 aveva piuttosto irrobustito ed ampliato le garanzie partecipative. Nel caso di specie, tra l’altro, la richiesta del F. era pervenuta in tempo ampiamente utile per disporre la sua traduzione, essendo il ricorrente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Ritiene il Collegio di dover in questa sede ribadire l’indirizzo interpretativo, ampiamente maggioritario, secondo cui nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., comma 8-bis, deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame così da ultimo Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018, Mirenda, Rv. 272467. In senso conforme, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 49882 del 06/10/2015, Pernagallo, Rv. 265546 Sez. 4, Sentenza n. 12998 del 23/02/2016, Griner, Rv. 266296 Sez. 2, Sentenza n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519 . Nella più recente delle decisioni richiamate, si è tra l’altro messo in rilievo che è indubbio che la persona sottoposta a cautela personale abbia un riconoscibile interesse alla partecipazione evincibile dalla stessa struttura del procedimento di riesame, che può essere attivato personalmente dall’indagato con istanza immotivata, ma integrabile in udienza. Tale struttura semplificata dell’impugnazione avverso i provvedimenti che dispongono vincoli cautelari personali risponde all’esigenza di offrire una tutela immediata alle persone ristrette da vincoli che limitano la libertà personale, generando un diritto alla revisione tempestiva dell’ordinanza genetica. Tale diritto deve essere tuttavia coniugato con il diritto alla partecipazione, declinazione del più generale diritto al contraddittorio nella dimensione dell’oralità, che trova la sua matrice sia nell’art. 111 Cost., che nell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti umani, la cui tutela nella cognizione cautelare è stato riconosciuta espressamente dalla Corte costituzionale ordinanza n. 45 del 1991 . Ritenere, in astratto, che l’espressione della volontà partecipativa non sia sottoposta a decadenze e, dunque, sia manifestabile anche oltre il termine indicato dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 6, alla condizione che la traduzione non pregiudichi la celerità del procedimento di riesame, farebbe in concreto dipendere l’effettiva tutela di un diritto fondamentale dalla capacità di organizzare in modo tempestivo la traduzione, ovvero da una competenza amministrativa disomogenea nel territorio nazionale, e prevedibile fonte di diseguaglianze. Invero l’art. 309 cod. proc. pen., nei commi 6 ed 8 bis laddove prescrive che la richiesta di partecipazione sia avanzata unitamente alla richiesta di riesame garantisca una tutela omogenea del diritto fondamentale in questione, effettui ex lege un equilibrato bilanciamento tra la tutela del diritto alla partecipazione e quello alla celerità del procedimento incidentale di revisione dell’ordinanza cautelare il collegio ritiene che tale bilanciamento legislativo dei diritti fondamentali coinvolti nell’incidente cautelare non necessiti di amplificazioni interpretative, essendo già coerente con le indicazioni costituzionali e convenzionali che richiedono anche la tutela del diritto di eguaglianza. Può dunque essere affermato che il combinato disposto dei commi 6 ed 8 bis dell’art. 309 cod. proc. pen garantisce in capo alla persona ristretta il diritto a partecipare all’udienza camerate che si svolge innanzi al Tribunale del riesame l’esercizio effettivo di tale diritto dispende dalla manifestazione di volontà dell’interessato che deve essere espressa, anche tramite il difensore, unitamente alla richiesta di riesame. Tale richiesta, se tempestivamente avanzata, trasforma l’istante in un soggetto a partecipazione necessaria e genera in capo all’autorità procedente il correlato obbligo di traduzione, il mancato adempimento del quale produce la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza camerate ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., restando impregiudicata l’efficacia della misura imposta . 3. In tale condivisibile prospettiva, deve ritenersi che la richiesta di presenziare formulata dal F. al di fuori della sede indicata dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 6, è stata legittimamente disattesa dal Tribunale procedente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.