Nessuna via d’uscita per un cittadino senegalese. Inequivocabile il comportamento da lui tenuto in strada e consistito nell’esporre ai passanti numerosi dvd privi del contrassegno Siae. Nessun dubbio sul fatto che la merce contraffatta fosse stata posta in commercio.
Beccato in strada, con in mano alcuni dvd taroccati, esposti in maniera chiara ai passanti potenziali compratori. Inevitabile la condanna per un cittadino straniero, ritenuto colpevole di “avere detenuto” e “posto in commercio” ben cinquecentosessanta supporti magnetici privi del previsto contrassegno Siae Cassazione, sentenza numero 347/19, sez. III Penale, depositata oggi . Esposizione. Comuni le valutazioni compiute dai Giudici del Tribunale e da quelli della Corte d’Appello inequivoca è ritenuta la condotta tenuta dall’uomo – originario del Senegal – sotto processo, che viene di conseguenza condannato. Fatale l’atteggiamento avuto su una pubblica strada e consistito nel «tenere in mano numerosi supporti magnetici che esponeva in vendita ai passanti», mentre «nello zaino che aveva in spalla» erano presenti «ulteriori supporti magnetici». Complessivamente si parla di cinquecentosessanta tra dvd e cd «palesemente contraffatti». Inevitabile perciò, secondo i giudici, la condanna dello straniero, che, comunque, vede la pena fissata in Tribunale – «un anno di reclusione e 3mila euro di multa» – ridotta in appello a «quattro mesi di reclusione e 1.800 euro di multa». Inutile però si rivela la scelta del cittadino senegalese, ossia proporre ricorso in Cassazione. Inutili le obiezioni sollevate dal suo legale, che vengono però respinte dai giudici del Palazzaccio. Confermata, di conseguenza, la condanna così come pronunciata in Appello. In particolare, i magistrati ricordano che «la prova della vendita o della messa in commercio» dei supporti magnetici ‘taroccati’ «non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ma può desumersi anche in via indiziaria dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione» della merce. E in questa vicenda, aggiungono i giudici, è stato appurato che «l’uomo è stato sorpreso sulla pubblica via mentre teneva in mano numerosi supporti magnetici che esponeva ai passanti». Nessun dubbio, quindi, sul fatto che «la merce fosse stata posta in commercio».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2018 – 7 gennaio 2019, numero 347 Presidente Ramacci – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16.01.2018, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 17.4.2015 del Tribunale di Catania con la quale Ch. Gu. era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'articolo 171 ter comma 2 lett. a in relazione al comma 1 lett. c L. numero 633/41, mod. in L. 248/2000 per aver detenuto per la vendita o comunque posto in commercio numero 560 tra CD e DVD privi di contrassegno S.I.A.E. e condannato alla di anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, riteneva le concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 171 ter comma 1 e comma 2 della L. 633/41, lamentando che la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità della predetta circostanza attenuante solo sulla base del dato numerico del numero di copie e ritenuta la fattispecie aggravata senza considerare che la condotta prevedeva la cessione o la messa in commercio e non la semplice detenzione occorreva, quindi, la prova di una rudimentale attività di vendita e la verifica del contenuto dei supporti magnetici. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall'articolo 171-ter, comma secondo, lett. a , della Legge 633 del 1941, occorre, non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione sia pure a fini di vendita Sez.3, numero 8161del 07/01/2016, Rv.266288 per integrare tale fattispecie, che costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma per tutte, Sez. 3, numero 23431 del 28/04/2011, Anello, Rv. 250645 , la prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ma può desumersi anche in via indiziaria dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione Sez.3, numero 22267 del 17/02/2017, Rv.269989 Sez.3, numero 39546 del 27/06/2017, Rv.271341 . Nella specie, il ricorrente veniva sorpreso sulla pubblica via, mentre teneva in mano numerosi supporti magnetici che esponeva in vendita ai passanti il predetto, inoltre, nello zaino che teneva in spalla deteneva ulteriori supporti magnetici per un totale complessivo di 560 esemplari, tutti palesemente contraffatti sulla base delle predette circostanze, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la merce fosse stata posta in commercio, integrandosi così una delle condotte rientranti nel fatto tipico di cui al secondo comma dell'articolo 171-ter lettera a legge numero 633 del 1941. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite il giudice di appello non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che il disposto dall'articolo 597, comma quinto, cod. proc. penumero , costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'articolo 58 della legge numero 689 del 1981 Sez.U, numero 12872 del 19/01/2017, Rv.269125 . Nella specie, nell'atto di appello si chiedeva in maniera del tutto generica ed immotivata la conversione della pena detentiva in pecuniaria con rateizzazione fino a trenta rate Orbene, a fronte dell'elevato tasso di specificità dell'atto d'impugnazione richiesto dall'articolo 581 cod. proc. penumero , che impone l'indicazione dei punti delle richieste e dei motivi, con la specifica indicazione Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base di ogni richiesta, tale indicazione non risulta certamente soddisfatta, nella specie, dalla semplice richiesta di sostituzione della pena, anche tenuto conto che la relativa questione era del tutto estranea alla materia del contendere per non essere stata non solo oggetto di uno specifico motivo di gravame, ma neppure sottoposta al giudice di primo grado o da questi affrontata. In difetto di specifica istanza, pertanto, alcuno obbligo di motivazione sussisteva a carico dei Giudici di appello. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.