La deroga alla sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata

La Suprema Corte ribadisce ancora una volta che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata si riferisce anche alle procedure incidentali che hanno ad oggetto misure cautelari reali.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 146/19, depositata il 3 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Pavia rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione ai reati di criminalità organizzata contestati all’imputato e finalizzato alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte, costituenti profitto di reato. Ricorre in Cassazione l’imputato denunciando il fraintendimento da parte del Tribunale del riesame del principio enunciato più volte dalla Suprema Corte sulla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei processi per reati di criminalità organizzata. La sospensione feriale dei termini. In particolare, con riferimento al caso in esame, la S. C. ribadisce ancora che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 742/1969, si riferisce anche alle procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali. L’obiettivo è quello di evitare che nei procedimenti di delinquenza organizzata il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause pregiudizievoli all’attività inquirente e proprio per tale motivo è necessario che questa esigenza assista anche i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, poiché essi appaiono connessi all’attività di indagine e sono funzionali all’esigenza di una risposta rapida ai comportamenti delittuosi di criminalità organizzata. Sulla base di quanto detto, il Collegio Supremo annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando inefficace il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pavia.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019, n. 146 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6/9/2018 il Tribunale di Pavia rigettava il riesame reale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20/7/2018 dal giudice del Tribunale di Pavia, in relazione ai reati di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 2, art. 81 cpv. c.p., art. 603bis c.p., comma 1, n. 1, comma 2, comma 3, nn. 1, 2, 3, comma 4, n. 1, art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, nn. 2, 4, 5 e art. 10 ter, nei confronti di B.G. , in uno con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte, costituenti profitto di reato, fino alla concorrenza di Euro 14.803.842, corrispondente all’imposta evasa e, in caso di mancato reperimento o di provvista inferiore, ai fini della confisca per equivalente del profitto in capo agli indagati. 2. Ricorre B.G. , a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per erronea applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 72 e violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7, con rinvio all’art. 309 c.p.p., comma 10, mancata decisione da parte del Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione degli atti. Il tribunale del riesame avrebbe frainteso il principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 37501 del 20/10/2010, che ha stabilito che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali . In realtà il giudicante, pur riconoscendo tale principio, ritiene che, nel caso di specie, seppur il procedimento riguardi in modo evidente un reato di criminalità organizzata, i sequestri sarebbero stati disposti solo ed esclusivamente per i reati tributari. Pertanto si applicherebbe la sospensione feriale dei termini e la decisione sarebbe perentoria. Il ricorrente rileva l’evidenza dell’errore, in quanto la richiamata sentenza a Sezioni Unite, riguardava proprio una fattispecie simile al caso di specie. Inoltre, nel caso che ci occupa il presunto ruolo nell’associazione a delinquere di B.G. , per quanto riguarda i reati tributari, sarebbe fondamentale per le imputazioni formulate dal PM ed avvallate dal Gip. Egli non sarebbe indagato quale amministratore di diritto o amministratore di fatto, ma proprio quale promotore dell’associazione a delinquere di cui al capo 1 . Il procedimento prosegue il ricorso attiene a ipotesi di criminalità organizzata e non andava, pertanto, applicata la sospensione feriale dei termini. Del resto il decreto di sequestro preventivo non è autonomo, ma inserito all’interno di un’ordinanza di custodia cautelare personale che attiene al reato associativo. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, pronunciarsi entro e non oltre il 18 agosto 2018 e emettendo l’ordinanza il 6 settembre 2018, ha violato l’art. 324 c.p.p., comma 7, con rinvio all’art. 309 c.p.p., comma 10. Il decreto di sequestro preventivo andrà, pertanto, dichiarato inefficace. Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 324 c.p.p., comma 7, con rinvio all’art. 309 c.p.p., comma 10. Il tribunale non avrebbe nemmeno esaminato quest’ultimo punto, indicato nei motivi ex art. 324 c.p.p L’ordinanza impugnata motiverebbe sulla sussistenza del fumus rinviando agli accertamenti della Guardia di Finanza, ritenendo fondato l’impianto accusatorio. Ma la questione sollevata dalla difesa faceva riferimento alla totale assenza di autonomia critica da parte del Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alle valutazioni operate dalla Guardia di Finanza e dal PM. Sarebbe mancata, in altri termini, l’obbligatoria e necessaria autonoma motivazione e valutazione da parte del giudice, dovuta anche nel caso di misura cautelare reale, come stabilito da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18954/2016. Il ricorrente precisa che, pur essendo contenuto il sequestro preventivo all’interno di un’ordinanza di misura cautelare personale, lo stesso sequestro doveva essere oggetto di una autonoma valutazione e motivazione. Invece, la richiesta di sequestro preventivo operata dal PM è estrinsecata in un atto autonomo, che si limita a richiamare i capi d’imputazione. La mancanza di una motivazione del decreto di sequestro preventivo sarebbe rilevabile ictu oculi. Si evidenzia che il provvedimento è racchiuso solo nella pagina 113 dell’ordinanza cautelare, senza alcun riferimento alle società coinvolte, ed anche i reati tributati contestati sarebbero richiamati solo genericamente. Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 16 c.p.p Il ricorrente lamenta che alla lamentata doglianza in punto di incompetenza territoriale sia stata data risposta in poche righe, con un generico rinvio ai criterio di competenza di cui all’art. 16 c.p.p., per cui i reati tributari connessi al reato più grave di cui all’art. 603 bis c.p., commi 1, 2 e 3, rientrerebbero nella competenza del Tribunale di Pavia. L’ordinanza impugnata ci si duole non avrebbe minimamente risposto sulle questioni sollevate. La competenza dei reati tributari, sarebbe stata individuata, come indicato nei capi d’imputazione, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 e, quindi, sul presupposto che fosse impossibile individuarla secondo il normale criterio di cui all’art. 8 c.p.p Il B. lamenta l’impossibilità di capire per quale ragione non sia stato adottato il normale criterio di competenza, dal momento che le cooperative indagate per le contestate violazioni tributarie avevano un proprio domicilio fiscale e presentavano la dichiarazione dei redditi, seppure, secondo la prospettazione accusatoria, in modo irregolare. La competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata nel luogo del domicilio fiscale, in cui veniva presentata la dichiarazione dei redditi e nulla dice su tale questione l’ordinanza impugnata. L’art. 16 c.p.p., richiamato dal tribunale, non può avere forza attrattiva, non essendovi identità soggettiva tra chi commette il reato più grave, ex art. 603 bis c.p.p., e chi avrebbe commesso il reato tributario. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro preventivo Subordinatamente, qualora si ritenesse efficace il provvedimento di sequestro, chiede comunque annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Fondato appare il primo motivo di ricorso, il che si palesa assorbente in relazione alle altre questioni proposte, derivandone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. 2. Ed invero la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, nel testo in vigore dall’8/8/1992, prevede che la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata . Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito ormai dal 2010 che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247993 conf. Sez. 3 n. 6797 del 16/12/2015 dep. il 2016, Fiardi, non mass. . Le Sezioni Unite Donadio ebbero modo di evidenziare, condivisibilmente, come non vi fossero elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organizzata le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali. Il contrario orientamento si legge ancora in quella pronuncia risulta essere stato fuorviato da una impropria commistione tra il dettato della L. n. 742 del 1969, art. 2, commi 1 e 2, dando rilievo, il primo, alla volontà dell’imputato in stato di custodia cautelare con esclusione di ogni considerazione di misure personali non custodiali di rinunciare alla moratoria feriale, e, il secondo, al dato oggettivo dell’avere il procedimento ad oggetto reati di criminalità organizzata. Il tema è stato diffusamente trattato in tre sentenze, di analogo contenuto argomentativo Sez. 1, n. 5793 del 3/2/2010, Briguori, Rv. 246577 Sez. 1, n. 7943 del 3/2/2010, Coccia, Rv. 246248 Sez. 1, n. 10293 del 2/3/2010, Nicoletti, Rv. 246520 , in cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2, per la quale la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata , e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha più volte ribadito che con la locuzione termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 del medesimo art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari. Nel condivisibile dictum di Sez. 3 n. 6797/2016, richiamandosi a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Donadio, si precisa poi che se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione. Va dunque ribadito il principio di diritto per cui la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali . 3. Va ricordato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche il principio che, ai fini dell’applicazione dell’art. 240bis disp. coord. c.p.p., comma 2, che prevede l’esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest’ultima nozione identifichi non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell’organizzazione così Sez. Un. n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca ed altri, Rv. 230895 in relazione ad una fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto tempestivo, sull’erroneo presupposto della sospensione feriale dei termini, l’appello del P.M. avverso un provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di misure cautelari personali nei confronti di numerose persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso diretti all’approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopante . Nel ribadire tale principio è stato anche precisato che la deroga in questione non presuppone l’esistenza di uno status custodiale Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Acanfora, Rv. 265023 Sez. 2, n. 6321 del 25/11/2015 dep. il 2016, Amicucci, Rv. 266404 . 4. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, non pare esservi dubbio che il provvedimento impugnato sia stato emesso nei confronti del B. sì in quanto indagato per dei reati tributari, ma che sono stati commessi nell’ambito di un’associazione per delinquere in relazione alla quale gli si contesta, peraltro, il ruolo di promotore. Come si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato, infatti nell’ambito di tale sistema associativo è emerso come l’odierno indagato rivesta il ruolo di indiscusso promotore e dominus dell’associazione che, mediante il concorso di soggetti compiacenti, fittiziamente interposti alla guida delle cooperative, ha il fine di acquisire il modo diretto o indiretto la gestione ed il controllo di attività economiche, autorizzazioni, appalti per realizzare profitti e vantaggi ingiusti, mediante il sistema fraudolento in cui . . Non a caso, peraltro, come evidenzia il ricorrente, il provvedimento di sequestro è un tutt’uno con l’ordinanza di custodia cautelare. Ed è lo stesso provvedimento impugnato, peraltro, che qualifica ma sul punto non paiono esservi dubbi di sorta gli illeciti tributari quali reati-fine dell’associazione cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata Le più volte citate Sezioni Unite Donadio hanno anche precisato che, ai fini dell’esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247994 che si occuparono proprio di un caso, analogo a quello che ci occupa, relativa alla contestazione dei reati di omicidio, ricettazione e porto d’armi con l’aggravante mafiosa, nell’ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati, erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché, per tale motivo, la Corte ebbe ad escludere che potesse ritenersi operante la moratoria feriale dei termini . Trattandosi, dunque, di un soggetto coinvolto in un reato associativo e quindi da riconnettersi al sopra ricordato concetto di criminalità organizzata è integrato, dunque, il presupposto considerato dalla L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2. 5. Orbene, acclarato che in relazione alla misura cautelare reale che ci occupa non risultava applicabile la sospensione feriale dei termini, va esaminata la scansione cronologica degli atti. Come si rileva ex actis la richiesta di riesame reale è pervenuta al Tribunale di Pavia il 7/8/2018 e in pari data sono stati richiesti gli atti, che sono pervenuti il 10/8/2018. L’udienza, tuttavia, evidentemente sull’erronea convinzione che operasse la sospensione feriale dei termini, è stata fissata per il 6/9/2018. E il Tribunale di Pavia ha deciso effettivamente il 6/9/2018, depositando il 10/9/2018 l’ordinanza oggi impugnata, che veniva notificata all’imputato detenuto l’11/9/2018. E il ricorso in cassazione è stato depositato al Tribunale di Pavia il 24/9/2018, spedito il 28/9/2018 e ricevuto da questa Corte il 4/10/2018. Orbene, è stato condivisibilmente affermato il principio che il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato così Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Vainella, Rv. 244331 che ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l’udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all’avviso né adottare la declaratoria d’irreperibilità dell’indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest’ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, conf. Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261856 . E le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che tale termine imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per la decisione del tribunale del riesame decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame Sez. Un. n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 . Ebbene come risulta dagli atti sopra indicati, il Tribunale di Pavia decise il giorno 6/9/2018 07/2014 e, quindi, ben oltre i dieci giorni dal momento in cui aveva ricevuto gli atti dalla locale Procura della Repubblica 10/8/2018 . Pertanto, il sequestro va dichiarato inefficace con conseguente diritto della persona nei cui confronti è stato eseguito alla restituzione delle cose sequestrategli. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data 20/7/2018 dal GIP del Tribunale di Pavia nei confronti di B.G. . Dispone la restituzione dei beni alla persona cui sono stati sequestrati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.