La contravvenzione per guida in stato di ebbrezza è assorbita nel delitto di omicidio stradale

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce un’aggravante dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime, con la conseguente impossibilità, in caso di reato complesso, di configurare un concorso di tali delitti con la contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s

La vicenda. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 144/19, depositata il 3 gennaio, con la quale è stato rigettato il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze avverso la pronuncia con cui il GIP del Tribunale di Pisa aveva applicato ad un’imputata la pena concordata per il reato di omicidio stradale, ritenendo assorbita la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b , comma 2- bis e 2- sexies c.d.s In particolare, il ricorrente lamentava la riqualificazione giuridica operata dal GIP in senso favorevole all’imputata, negando la possibilità di ritenere assorbita la contravvenzione nel delitto. Impugnabilità della sentenza di patteggiamento. Il Collegio ricorda che in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2- bisi , c.p.p. e della possibilità di ricorre per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, tale facoltà è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione. Deve dunque sussistere un errore manifesto che faccia emergere un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, rimanendo preclusa la possibilità di ricorrere in Cassazione tutte le volte in cui la diversa qualificazione giuridica presenti margini di opinabilità. Assorbimento. Per quanto attiene al merito delle censure, la Corte osserva che il tema della riqualificazione con assorbimento della contravvenzione del delitto di omicidio stradale è già stato affrontato dalla giurisprudenza stabilendo che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce una circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime. Di conseguenza, deve essere escluso che, in applicazione della disciplina del reato complesso, gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s. .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019, n. 144 Presidente Fumu – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pisa ha applicato a T.G. una pena, ritenendo l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b , e commi 2 bis e 2 sexies, nel reato di omicidio stradale. 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale ha contestato l’operata riqualificazione giuridica più favorevole, non ricorrendone i relativi presupposti, dovendosi escludere l’ipotizzato assorbimento della contravvenzione nel delitto, richiamando una giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale l’applicabilità dell’istituto del reato complesso art. 84 c.p. andrebbe esclusa nel caso all’esame, non essendovi perfetta coincidenza tra le due fattispecie, né il carattere dell’immediata rilevabilità del legame causale tra i due reati, avendo l’imputata iniziato la consumazione della contravvenzione ben prima di quella dell’omicidio. 3. Con memoria depositata il 04 dicembre 2018, la difesa delle parti civili M.R. e MO.Be. ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dal procuratore generale, rilevando, quali ulteriori motivi, la incongruità della pena e il difetto di motivazione sul punto, nonché il difetto di un valido consenso da parte del pubblico ministero o il vizio del consenso siccome formulato sulla base di un presupposto inesistente offerta di acconti di natura risarcitoria . Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. In linea generale deve precisarsi che - in tema di patteggiamento - anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione cfr., sez. 6 n. 3108 dell’08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 in cui la corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 . Tale principio, del resto, era stato già formulato ancor prima della richiamata novella cfr. sez. 7 n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766 , essendosi pure precisato che deve, in tali ipotesi, trattarsi di errore manifesto, tale da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere la possibilità di ricorrere avverso la sentenza, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità cfr. sez. 3 n. 44278 del 23/10/2007, PG in proc. Benha, Rv. 238286 in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era denunciata l’erroneità dell’avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata sez. 6 n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea, Rv. 241666 in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l’erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata sez. 4 n. 10692 dell’11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394 in cui, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l’erroneità del riconoscimento della continuazione . In altri termini, detta possibilità deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444 c.p.p., comma 2, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso cfr. sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012 Cc. dep. 02/04/2013 , Bisignani, Rv. 254865 . 3. Va peraltro rilevato che il problema della riqualificazione con assorbimento della contravvenzione nel delitto di omicidio stradale è stato di recente affrontato da questa stessa sezione che ha stabilito l’opposto principio, cui questa corte intende allinearsi, secondo cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada cfr. sez. 4 n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730 . In motivazione, quella corte ha ritenuto di dover richiamare molto opportunamente la portata del divieto del bis in idem, che le doglianze del ricorrente evocano anche in questa sede. In base ad esso, infatti, all’imputato non può essere addebitato lo stesso fatto storico più volte, e ciò sia in termini processuali come divieto di un secondo giudizio art. 649 c.p.p. , ma anche in termini sostanziali, in base alle previsioni di cui agli artt. 84 e 15 c.p., espressione a loro volta dei principi di specialità e di assorbimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso.