Ubriaco al volante: il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest esclude l'aggravante di aver provocato l'incidente

In riferimento alla guida in stato di ebbrezza e al rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale poiché manca l’accertamento dello stato in cui versava il conducente.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 57711/18, depositata il 20 dicembre. La vicenda. Un conducente oltre a provocare un sinistro stradale, rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico vicenda che giungeva all’attenzione dei Giudici. Il Tribunale territoriale condannava l’imputato al reato ex articolo 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 Guida sotto l’influenza di alcool con l’aggravante di aver cagionato un sinistro stradale, alla pena detentiva e pecuniaria predisponendo inoltre la revoca della patente di giuda e la confisca dell’autovettura. La Corte d’Appello riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, confermava il fermo del veicolo e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, ritenendo che la condotta omissiva dell’imputato fosse ascrivibile nella fattispecie astratta che prevede la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico ex articolo 186, comma 2 -bis c.d.s. Incidente stradale provocato dal guidatore in stato di ebbrezza , e operava tuttavia la riduzione della pena pecuniaria per le circostanze attenuanti generiche rilevate. L’imputato ricorre in Cassazione lamentando in particolare un’erronea applicazione dell’articolo 186, comma 2 -bis c.d.s. L’aggravante. La S.C. ribadisce che l’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2 -bis, c.d.s. deve ritenersi ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dall’articolo 186, comma 7 c.d.s. per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale . La Corte precisa inoltre la diversità strutturale tra l’azione di condurre un veicolo in stato di ebbrezza, che integra l’elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento di tale stato . Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico non rappresenta necessariamente una circostanza aggravante nella realizzazione di un sinistro stradale conducendo un veicolo in stato di ebbrezza giacché manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma 2 -bis , cioè a dire l’accertamento dello stato di ebbrezza, in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale . Come ultima precisazione la S.C. ribadisce che il responsabile del reato ex articolo 186, comma 7, c.d.s. non è da ritenersi conducente in stato di ebbrezza ex lege essendo un concetto che costituisce un elemento costitutivo dell’aggravante prevista dal comma 2 -bis . Per tali ragioni, gli Ermellini annullano senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2 -bis c.d.s nonché alla revoca della patente di giuda, statuizione eliminata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 dicembre – 20 dicembre 2018, numero 57711 Presidente Izzo – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rimini il 14/12/2015, che aveva dichiarato R.M. responsabile del reato previsto dall’art. 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285 con l’aggravante di aver cagionato un sinistro stradale, commesso in omissis , condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.400,00 di ammenda con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura. La Corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi quattro di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda ed ha disposto la sospensione condizionale della pena. 2. R.M. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a illogicità e mera apparenza della motivazione, trattandosi di motivazione avulsa dalle contingenze processuali. I giudici di merito hanno ritenuto che la mancata insufflazione nel dispositivo etilometrico fosse indice di mala fede, trascurando le condizioni personali del ricorrente, ottuagenario privo di un arto inferiore la motivazione è illogica nella parte in cui ha sostenuto che l’imputato avrebbe potuto proporre agli inquirenti una modalità alternativa per la verifica del tasso alcolemico b inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e vizio di motivazione sul punto nonostante la difesa avesse devoluto la questione inerente alla sussistenza della circostanza aggravante la Corte territoriale ha respinto l’istanza ignorando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sent. numero 46625/15 e confermando l’aumento di pena e la sanzione accessoria della revoca della patente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, per cui, sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile Sez. U, numero 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 19122901 . 1.2. I giudici di merito hanno correttamente qualificato come rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico la condotta dell’imputato, che fingeva di soffiare nell’apparecchio o vi immetteva volutamente aria insufficiente , ritenendo con motivazione insindacabile in quanto non manifestamente illogica che la dinamica e gli effetti del sinistro, non particolarmente traumatici, non giustificassero l’asserito turbamento psicologico al quale sarebbe stata ascrivibile, secondo la difesa, l’incapacità di soffiare nell’apparecchio. 1.3. La Corte ha, dunque, ritenuto, in conformità al giudice di primo grado, che il comportamento dell’imputato fosse sussumibile nella fattispecie astratta che prevede la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, interpretando come rifiuto la condotta sostanzialmente elusiva del metodo idoneo a consentire la rilevazione. Si tratta di corretta qualificazione giuridica del fatto espressa con motivazione esente da vizi, non essendo previsto che la condotta tipica del reato si debba concretare in un rifiuto verbale. Giova, in proposito, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dall’art. 186, comma 7, cod. strada anche la condotta ammissiva dello stato di ebbrezza, indirettamente espressiva del rifiuto di sottoporsi all’accertamento Sez. 4, numero 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 26216201 Sez. 4, numero 36566 del 18/09/2006, Baruffaldi, Rv. 23537101 Sez. 4, numero 3444 del 12/11/2003, dep. 2004, Simoncelli, Rv. 22978401 . 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. La sentenza impugnata ha confermato sia l’incremento della sanzione pecuniaria applicato dal giudice di primo grado per la circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada sia la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, operando la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. 2.2. Il predetto trattamento sanzionatorio si pone in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sez. U, numero 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 26502501 , posto che l’aggravante di cui si tratta deve ritenersi ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale il dato di ordine testuale evidenzia la diversità strutturale tra l’azione di condurre un veicolo in stato di ebbrezza , che integra l’elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento di tale stato . In riferimento al reato di rifiuto, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, in altre parole, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo in stato di ebbrezza, poiché manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis, cioè a dire l’accertamento dello stato di ebbrezza , in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale. In altre parole, il responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada non è da considerarsi, secondo quanto testualmente affermato dalle Sezioni Unite, conducente in stato di ebbrezza ex lege, concetto che costituisce elemento costitutivo dell’aggravante in esame. 2.3. A ciò si aggiunga che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe imposto il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. penumero , non potendosi estendere alla circostanza aggravante, comunque erroneamente applicata, il divieto previsto dall’art. 186, comma 2-septies, cod. strada. 3. Conclusivamente, rigettato il ricorso con riguardo al primo motivo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, con riduzione del trattamento sanzionatorio secondo quanto indicato in dispositivo, nonché sul punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che deve essere eliminata. Tenuto conto della scelta del giudice di merito di irrogare la sanzione penale in misura pari al minimo edittale, può procedersi ai sensi dell’art. 620 lett. i cod.proc.penumero a determinare la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nel minimo edittale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nonché alla revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Ridetermina la pena in mesi quattro di arresto ed Euro mille di ammenda. Dispone la sospensione della patente di guida di R.M. per la durata di mesi sei. Rigetta nel resto il ricorso.