La tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare come condizione indispensabile

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 175, comma 2, c.p.p. l’imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito nei termini per proporre opposizione, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 57594/18, depositata il 20 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze avanzate dagli imputati che sospendevano l’esecutività della sentenza del Tribunale stesso che li aveva condannati alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 e a restituirli nel termine per impugnare il provvedimento stesso. Gli imputati tutti propongono ricorso per cassazione. La richiesta di restituzione in termini. Per quanto riguarda il rigetto della richiesta di restituzione in termini per la proposizione dell’impugnazione, il Supremo Collegio sottolinea che, nel caso in esame, l’istanza rivolta al Tribunale contenesse le allegazioni richieste dall’art. 175 c.p.p., ossia l’omessa tempestiva conoscenza della pronuncia di condanna, la conseguente impossibilità di proporre impugnazione nel termine, i modi con cui gli imputati ricorrenti erano venuti a conoscenza del provvedimento e l’indicazione della data, che consentivano di considerare tempestiva la richiesta, appunto, di essere restituiti nei termini per impugnare. Pertanto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare la richiesta di restituzione in termini e dunque, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata, la quale deve essere rinviata per nuovo esame al Tribunale di Foggia.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 ottobre – 20 dicembre 2018, n. 57594 Presidente Ramacci – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 29 maggio 2018, il Tribunale di Foggia, decidendo quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., ha rigettato le istanze dai medesimi avanzate e volte, in via principale, a sospendere l’esecutività della sent. Trib. Foggia 5 aprile 2017, che li aveva condannati alle pene di legge per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001 e, in ogni caso, a restituirli nel termine per impugnare il suddetto provvedimento. 2. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei condannati G.M. e P.C. , deducendo violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non essere stata accolta la richiesta di restituzione nel termine ad impugnare, benché essi - a causa dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari - avessero incolpevolmente ignorato l’emissione della sentenza di condanna, non potendo proporre tempestiva impugnazione. Avendo appreso della sentenza soltanto in data 18 dicembre 2017, avevano proposto l’istanza di cui sopra al giudice dell’esecuzione il giorno 20 dicembre 2017. 3. Nei limiti di cui infra, i ricorsi sono fondati e possono essere decisi con sentenza a motivazione semplificata. Va premesso che non forma oggetto d’impugnazione il rigetto della principale istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di condanna, avendo peraltro il giudice di merito correttamente escluso che tale conseguenza potesse derivare dall’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di fiducia, con la conseguenza che gli imputati erano stati assistiti nel processo da un difensore nominato d’ufficio trattasi, di fatti, di una nullità di ordine generale che, se non rilevata nel processo, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e la formazione di un valido titolo esecutivo cfr. Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765 . Quanto al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, osserva invece il Collegio come l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione - allegata al ricorso - contenesse in effetti, in uno con tale esplicita domanda, le allegazioni richieste dall’art. 175 cod. proc. pen. pur non espressamente menzionato , vale a dire l’omessa tempestiva conoscenza della sentenza di condanna e le ragioni dell’incolpevole ignoranza la conseguente impossibilità di proporre impugnazione nel termine le modalità con cui gli odierni ricorrenti erano venuti a conoscenza del provvedimento e l’indicazione della relativa data, che consentivano di ritenere tempestiva la richiesta di restituzione nel termine per impugnare. Pur avendo respinto la principale istanza avanzata ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione avrebbe pertanto dovuto esaminare la richiesta di restituzione nel termine per valutare se, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., ne sussistessero i requisiti, con particolare riguardo all’incolpevole conoscenza del provvedimento. L’ordinanza impugnata - alla fine di pag. 3 - affronta in effetti il tema, ma rende al proposito una motivazione manifestamente illogica che va qui censurata. 4. Ed invero, contrariamente a quanto afferma l’ordinanza, nell’istanza presentata gli odierni ricorrenti non si erano doluti della mancata notifica della sentenza, che in ricorso si riconosce giustamente non essere dovuta, posto che il provvedimento completo di motivazione era stato depositato nel termine indicato in dispositivo. Essi - assenti nel giudizio, secondo quanto emerge dai verbali allegati al ricorso - avevano invece prospettato la mancata conoscenza della sentenza a causa dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore da loro nominato di fiducia, che aveva impedito a quest’ultimo di venire a conoscenza della celebrazione del processo e conseguentemente di assisterli. Essi avevano pertanto adempiuto a quell’onere di allegazione a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare se l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, Rv. 271944 . Occorreva, pertanto, valutare se detta circostanza - tenendo peraltro conto che dal verbale d’udienza sembrerebbe essere stato loro notificato a mani proprie il decreto di citazione a giudizio - potesse valere a far ritenere l’impossibilità di proporre impugnazione per caso fortuito o forza maggiore, senza trascurare che, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738 Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 . Non solo quella valutazione di merito, preclusa a questa Corte, non è stata fatta, ma la motivazione addotta a sostegno del rigetto dell’istanza di remissione in termini - vale a dire che gli odierni ricorrenti avessero nominato i difensori che li hanno assistiti nella presente fase esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza - è manifestamente illogica rispetto al giudizio che doveva essere compiuto, così come è errata la chiosa finale dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che la condizione per la remissione in termini sia necessariamente l’inesecutività del titolo . È pacifico, di fatti, che il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l’esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, Laci, Rv. 258389 Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438 . L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Foggia, che si atterrà ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Foggia.