L’abitualità della condotta criminosa non è legata al concetto di recidiva

La configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è compromessa dalla presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora da questi emergano elementi incompatibili con l’abitualità ex dell’art. 131 -bis c.p.p

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 57355/18, depositata il 19 dicembre. Un individuo spacciava cocaina per un prezzo di 20 euro condotta che, in ragione della modestia del fatto reato, della particolare tenuità dell’offesa e dello stato di incensuratezza dell’imputato, veniva riconosciuta dalla Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, di particolare tenuità ex art. 131 -bis c.p.p Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione. La rilevanza di comportamenti dimostrativi di serialità. La S.C. in riferimento al motivo di ricorso relativo la violazione dell’art. 131 -bis c.p.p. precisa che la concessione del beneficio della tenuità del fatto presuppone una complessa e congiunta valutazione comprensiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta ossia che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo . Circa la modalità della condotta, la S.C. precisa che la non abitualità della condotta criminosa non coincide con la occasionalità della stessa, né urta con il riconoscimento della recidiva e non risulta preclusa dalla ricorrenza di un precedente penale, seppur della stessa indole . Di conseguenza la medesima Corte sottolinea che il comportamento è abituale – quindi ostativo alla configurabilità del beneficio ex art. 131 -bis c.p.p. – quando l’autore commetta, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno due illeciti oltre a quello preso in esame poiché la nozione di comportamento abituale non può essere assimilata al concetto di recidiva. La recidiva è infatti un concetto operante in un ambito differente e fondato su un distinto apprezzamento di talché, ai fini dell’emersione della nozione di abitualità, rilevano anche le eventuali condotte criminose commesse successivamente al fatto per cui si procede , conclusione che risulta conforme alla ratio dell’istituto. Il Supremo Collegio conclude per il rigetto del ricorso considerando inoltre che la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora incompatibili con il concetto di abitualità non osta alla configurabilità della causa di esclusione ex dell’art. 131 -bis c.p.p

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre – 19 dicembre 2018, n. 57355 Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in riforma della decisione del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto a K.M. , imputato del reato di cessione di una dose di eroina per il prezzo di Euro 20,0 la causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen. in ragione della modestia del fatto reato e della particolare tenuità dell’offesa arrecata tenendo conto dello stato di incensuratezza del prevenuto che consentiva di escludere condotte recidivanti. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissibilità della speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen. assumendo che la condizione ostativa della abitualità nel reato era stata del tutto disattesa in ragione di un precedente specifico per fatti della stessa specie, per cui era intervenuta condanna e in ragione dell’accertamento di precedenti condotte delittuose della stessa specie, che erano enucleabile dalla testimonianza assunta dal S. il quale, trovato in possesso dello stupefacente aveva attribuito al K. almeno altre due cessioni di talché risultava integrata la condizione ostativa della abitualità, come interpretata dalle pronunce della S.C. Chiedeva pertanto disporsi l’annullamento della sentenza. 3. Depositava una memoria difensiva la difesa dell’imputato nella quale si chiedeva pronuncia di inammissibilità del ricorso della Procura Generale laddove il ricorrente si era limitato a chiedere la rivalutazione questioni di merito già risolte senza aggredire la tenuta logica della motivazione del giudice di appello. Rilevava ancora che ai fini del riconoscimento della abitualità non potevano essere considerare ulteriori condotte legate a quelle per cui si procedere dal vincolo della continuazione, laddove il reato continuato costituirebbe di per sé ipotesi di abitualità tale da escludere il riconoscimento della speciale causa di non punibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso non deve essere accolto. In primo luogo la Procura Generale per contrastare la pronuncia di non punibilità ex articolo 131 bis operata dal giudice di appello ha utilizzato dati processuali che, pure riportati nella decisione di primo grado, non hanno costituito oggetto di accertamento giudiziale nell’odierno procedimento proprio perché non compresi nel perimetro della cognizione del giudice penale, laddove il K. risulta tratto in giudizio per rispondere di un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente, pari ad una dose contro il corrispettivo di 10 Euro e pertanto la valutazione del giudice di appello, il quale ha esaminato la questione della applicabilità dell’istituto dell’articolo 131 bis cod. pen. dedotta nei motivi di appello, si è arrestata alle connotazioni oggettive di gravità e di pericolosità della fattispecie esaminata, non essendo allo stesso consentito di attingere, quantomeno per circoscrivere nei suoi termini strutturali la condotta illecita, a elementi dichiarativi ulteriormente indizianti, i quali venivano nella specie in considerazione quale mero riscontro all’unico episodio accertato de visu dagli agenti di PG accertatori. 1.1 Se è infatti vero che ai fini della verifica della condizione legittimante il beneficio il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266590 , è anche vero come la asserita ripetitività della condotta illecita incidente altresì sui profili di non abitualità della stessa , posta a fondamento del ricorso del P.G., risulta nella specie acquisita nel presente giudizio in termini incidentali e del tutto incerti, al di fuori di un accertamento giudiziale sul punto, fondata su una asserita conoscenza personale del pusher da parte della persona informata dei fatti in assenza di alcuna verifica di attendibilità del propalante e in assenza di ulteriori indagini sul punto che allo stato non risultano sfociate in alcun ulteriore profilo di addebito. 1.2 Del tutto correttamente pertanto il giudice di appello ha omesso di utilizzare tale inferenza dichiarazioni del cliente dell’imputato che nella fattispecie aveva ricevuto una dose di stupefacente dal K. ai fini della qualificazione dei fatti nella ipotesi di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131 bis cod. pen. avendo il giudice distrettuale limitato la sua valutazione ai profili oggettivi desumibili dall’episodio criminoso in oggetto, fondato sullo scambio di una dose di eroina contro il pagamento del corrispettivo di dieci Euro, riconoscendo la modestia quantitativa e la sostanziale scarsa offensività in concreto del fatto. 2. Quanto poi ai profili di non abitualità della condotta, ulteriore condizione preclusiva alla causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod.pen., il ricorrente Procuratore Generale di Salerno introduce un profilo di travisamento della prova o comunque di violazione di legge, per non essere stato valutato dal giudice di appello un precedente penale specifico del K. , peraltro per fatti della stessa indole, commessi sullo stesso territorio Capaccio e zone limitrofe in arco temporale di due mesi antecedente all’epoca di commissione dell’episodio per cui è odierno giudizio Agosto 2011 . Orbene se è vero che il giudice di appello ha riconosciuto la assenza di condotte recidivanti a carico del K. in ragione dello stato di incensuratezza che gli veniva riconosciuto, nondimeno il precedente specifico, pure indicato dalla parte pubblica impugnante, non costituisce ragione che impone una rivalutazione delle condizioni legittimanti l’istituto, atteso che, per pacifica giurisprudenza del S.C., la non abitualità della condotta criminosa non coincide con la occasionalità della stessa, né urta con il riconoscimento della recidiva e non risulta preclusa dalla ricorrenza di un precedente penale, seppure della stessa indole. 2.1 Invero è la stessa disciplina normativa dell’istituto in esame a indicare i parametri cui attenersi per escludere la non abitualità della condotta che, a parte l’eventuale riconoscimento di delinquente abituale, consistono nella commissione di più reati anche della stessa indole, ovvero nella realizzazione di ipotesi criminose caratterizzate dalla abitualità, dalla reiterazione e dalla pluralità delle condotte illecite articolo 131 bis III comma cod. proc. pen. . 2.2 Orbene è stato affermato che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266591 , laddove la nozione di comportamento abituale non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento sez.VI, 28.3.2017, PG in proc.Sciammacca, Rv. 270637 di talché, ai fini dell’emersione della nozione di abitualità, rilevano anche le eventuali condotte criminose commesse successivamente al fatto per cui si procede e d’altronde tale conclusione risulta del tutto conforme alla Relazione illustrativa al nuovo testo normativo in cui era espressamente escluso che un precedente giudiziario avrebbe costituito elemento preclusivo alla applicazione dell’istituto. 2.3 Ancora più recentemente il giudice di legittimità intervenendo sulla questione del reato continuato, essendosi manifestato un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell’istituto della continuazione rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen. laddove l’elemento preclusivo della non abitualità della condotta risulterebbe integrato dal vincolo della continuazione il quale è espressione di una reiterazione di condotte criminose , ha evidenziato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse ne/le medesime circostanze di tempo di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con la abitualità presa in considerazione in negativo dall’articolo 131 bis cod. pen. sez. V, 15.1.2018, Corradini, Rv.272109 31.5.2017, PG in proc.Battizocco, Rv.270998 , soprattutto nel caso in cui le violazioni non siano in numero tale da costituire ex sé dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo ovvero di versatilità offensiva sez. II, 7.2.2018, PG in proc. Grasso, Rv.272523 . 3. In conclusione il giudice di appello ha logicamente e congruamente motivato in relazione alla fattispecie di reato sottoposta al suo esame, evidenziando la effettiva modestia dell’offesa arrecata dalla condotta criminosa, la quale risultava caratterizzata da particolarmente tenue consistenza oggettiva sulla base dei parametri di cui all’articolo 133 I comma cod. pen. e al contempo ha ritenuto la non abitualità della condotta, pure nella mancata valorizzazione di un precedente penale specifico che, anche se considerato, non sarebbe stato idoneo a precludere la ipotesi di cui all’articolo 131 bis cod. pen., in ragione della condotta criminosa, priva dei caratteri di reiterazione e pluralità si sarebbe trattato di ipotesi di recidiva , sia in ragione delle connotazioni oggettive luogo, tempo e ambito territoriale dello spaccio , tale da non fare emergere un atteggiamento antidoveroso della volontà caratterizzato da versatilità o reiterazione offensiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.