Lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena principale: la revoca della patente intanto è sospesa

In tema di guida in stato di ebbrezza, laddove il giudice conceda la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente va considerata sospesa sino all’esito dei lavori medesimi, per poi essere rivalutata - in caso di esito positivo – esclusivamente dal prefetto competente.

Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 56962/18, depositata in cancelleria il 18 dicembre. Il conducente ubriaco patteggia. Nel caso di specie, un uomo è stato colto alla guida in stato di ebbrezza tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l , perciò sottoposto a procedimento penale in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c e 2- sexies del Codice della Strada. Il giudizio celebrato dinanzi al Tribunale si è chiuso con una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444, c.p.p L’imputato è stato dunque destinatario della pena principale di giustizia, in verità sostituita con lavori di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Nondimeno, la vicenda è pervenuta all’attenzione degli ermellini in conseguenza del ricorso proposto dalla difesa. Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur concedendo la sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, ha confermato la sanzione accessoria della revoca della patente. Nell’opinione della difesa, infatti, la sanzione accessoria andava quantomeno sospesa in relazione alla premialità riconosciuta all’imputato. In effetti - si spiega - sarebbe totalmente illogica e gravosa l’applicazione, in via immediata, della revoca della patente laddove la stessa, all’esito delle verifiche imposte dalla legge circa l’espletamento del lavoro di pubblica utilità, potesse venire meno i.e. estinguersi contestualmente al reato presupposto. Pena sostitutiva e pena amministrativa accessoria. Nell’accogliere il riscorso, gli Ermellini hanno affrontato il delicato tema della relazione esistente tra l’istituto premiale della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 9-bis, del Codice della Strada e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida nel caso in cui la sanzione consegua al reato di guida in stato di ebbrezza ma le considerazioni sembrano essere svolte anche in relazione alla guida in stato di effetto stupefacente . La questione – hanno rilevato i giudici del Palazzaccio – non è nuova alla giurisprudenza ed anzi, sul punto sono maturati due orientamenti opposti il primo a favore dell’estinzione della sanzione accessoria revoca della patente in conseguenza dell’esito positivo dei lavori di pubblica utilità l’altro, all’opposto, radicalmente contrario all’estinzione della sanzione in questione, siccome risultante” del giudizio di particolare riprovevolezza del legislatore sulla trasgressione del conducente. La competenza del Prefetto. Con la sentenza in epigrafe, tuttavia, la Corte sposa un terzo orientamento. Facendo richiamo a quanto previsto espressamente dall’art. 224 c.d.s. Strada e alla giurisprudenza in materia, si osserva che in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta - nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. Sicché, nel caso in esame, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca spetta al Prefetto e non al giudice e ciò proprio alla luce della piana lettura dell’art. 224, cit. In questi termini, il giudice, accertata la corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità, deve dichiarare l’estinzione del reato e trasmettere gli atti al Prefetto per una valutazione di questi sulla revoca della patente. Ovviamente, laddove il giudice rilevi la non corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità, ripristinerà la pena principale e terrà ferma quella accessoria revoca . Pena accessoria frattanto sospesa. Se così è – chiude il cerchio motivazionale il Supremo Consesso – allora, per ovvie ragioni di ordine logico-sistematico, la sanzione accessoria della revoca della patente dovrà ritenersi sospesa sino al termine dei lavori di pubblica utilità. Sul crinale delle considerazioni che precedono, la Cassazione ha dunque annullato - senza rinvio - la sentenza di patteggiamento gravata limitatamente alla sospensione della efficacia della sanzione amministrativa della revoca della patente sino all’esito dei lavori di pubblica utilità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 ottobre – 18 dicembre 2018, n. 56962 Presidente Montagni – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Potenza il 23.1.2018 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a L.E. la pena di giustizia e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c e 2-sexies, cod. strada nel contempo ha sostituito la pena con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada. 2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento alla revoca della patente di guida. Sostiene che la premialità sottesa al ricorso della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità comporta che la sanzione accessoria della revoca della patente dovrebbe essere quantomeno sospesa sino alla verifica del positivo svolgimento dell’attività sostitutiva. Ritiene comunque erronea l’applicazione della revoca della patente contestualmente alla sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, stante la sua possibile estinzione all’esito delle verifiche circa l’espletamento del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Si deve, in primo luogo, osservare che il Tribunale ha correttamente applicato in sentenza la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, vertendosi nella specie nella ipotesi di cui all’art. 186-bis, comma 5, cod. strada, essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e trattandosi di conducente di cui alla lett. d dell’art. 186-bis cit. È infatti noto che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenze del reato Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981 . 2. Il ricorrente però desume - a seguito dell’intervenuta sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada - che la disposta applicazione tout court della revoca della patente di guida, in assenza quantomeno della sospensione di efficacia di tale sanzione accessoria,’ non sia compatibile con la premialità sottesa all’irrogazione della indicata sanzione sostitutiva, ai sensi del citato comma 9-bis, disposizione che non contempla affatto la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria, limitandosi a disciplinare le conseguenze dell’esito, positivo o negativo, dell’attività lavorativa surrogatoria alle sole sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, disponendone, quanto alla sospensione, la riduzione alla metà esito positivo ovvero il ripristino esito negativo . Vero è che nella sentenza impugnata viene riconosciuto che la sanzione della revoca della patente potrà venire meno a seguito dell’eventuale positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo il richiamato orientamento di Sez. 4, n. 1907 del 13/12/2013 - dep. 2014, Casanova, Rv. 25819001 tuttavia il ricorrente osserva che sarebbe totalmente illogica e gravosa l’applicazione immediata di una revoca della patente laddove la stessa, all’esito delle verifiche imposte dalla legge circa l’espletamento del lavoro di pubblica utilità, potrebbe estinguersi contestualmente al reato presupposto. 3. Si deve ritenere che il ricorso sia fondato nella parte in cui il giudice di merito ha omesso di sospendere l’efficacia della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sulla base delle considerazioni che seguono. 4. Occorre muovere dalla disciplina prevista dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada ma il discorso è analogo per la corrispondente disciplina di cui al comma 8-bis dell’art. 187 cod. strada, per il caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti , che, come noto, regolamenta la possibilità da parte del giudice di sostituire la pena principale del reato con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000. 4.1. Si tratta di un istituto indubbiamente favorevole all’imputato, visto che la pena detentiva e pecuniaria prevista per il reato in disamina viene sostituita con un’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività e considerato che all’esito positivo di tale attività consegue la declaratoria di estinzione del reato, nonché la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca dell’eventuale confisca del veicolo sequestrato. Nulla è invece specificamente previsto per quanto attiene ai casi in cui all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegua l’applicazione non della sospensione ma della revoca della patente di guida. 4.2. Si tratta allora di stabilire la relazione esistente fra l’istituto premiale della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, nei casi in cui tale sanzione consegua al reato per cui si procede, come nel caso di specie. 4.3. Secondo un primo orientamento, il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente Sez. 4, n. 1907 del 13/12/2013 - dep. 2014, Casanova, Rv. 25819001 . Rileva tale decisione che la revoca della patente, in caso di esito positivo dei lavori, si estingue, in quanto la norma premiale dispone la riduzione della metà della sospensione della patente, confermando la necessaria temporaneità della sanzione accessoria e l’impossibilità di provvedere alla revoca della patente. 4.4. Secondo un secondo orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione, giacché, in difetto di un’espressa disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che eccezionalmente consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo Sez. 1, n. 39227 del 10/04/2017, Ligasacchi, Rv. 27123601 . Tale giurisprudenza opina nel senso che la legge premia l’imputato solo nei casi meno gravi in cui trova applicazione la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre tace volutamente sulla revoca della stessa, trattandosi di sanzione accessoria più grave della sospensione, come tale non revocabile anche in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Si sostiene, del resto, che sarebbe ingiusto ed illogico ritenere che la revoca della patente si estingua, mentre la meno grave sospensione della patente si riduca solo della metà. 5. Il Collegio ritiene che nessuno dei due orientamenti citati abbia colto correttamente le conseguenze normative e procedurali riconducibili all’esito positivo della sanzione sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada rispetto ai casi in cui al reato di guida in stato di ebbrezza consegua l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 5.1. In proposito, occorre richiamare la norma generale di cui all’art. 224 cod. strada, in base alla quale la declaratoria di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato comporta che spetti al prefetto procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria sospensione o revoca della patente . Si tratta di disposizione normativa da cui la giurisprudenza della Corte regolatrice ha costantemente tratto il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 27308801 . 5.2. Se ne deve dedurre che in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al prefetto, e non al giudice, proprio in forza della citata norma generale di cui all’art. 224 cod. strada. Con l’evidente corollario che il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente - in caso di esito positivo della attività in favore della collettività - dichiarare l’estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente. Ciò, si badi, non è in contrasto con quanto specificamente previsto dallo stesso comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, per il caso di sospensione della patente, trattandosi appunto, per tale parte, di norma eccezionale che deroga alla norma generale di cui all’art. 224 cod. strada, laddove consente al giudice e non al prefetto - di provvedere direttamente, pur avendo dichiarato estinto il reato, su specifiche sanzioni amministrative accessorie, riducendo alla metà la durata della sospensione della patente di guida e revocando l’eventuale confisca del veicolo di proprietà dell’imputato. La corretta lettura delle disposizioni normative dianzi richiamate consente, insomma, di individuare proprio nel comma 9-bis dell’art. 186 cit. e nella corrispondente disciplina di cui al comma 8-bis dell’art. 187 cod. strada la norma speciale/derogatoria che attribuisce al giudice la persistente competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la declaratoria di estinzione del reato che discende dalla verifica positiva dei lavori di pubblica utilità. Nel caso, invece, di reato che comporti l’applicazione della revoca della patente di guida, in assenza di una disciplina specifica, non individuabile nel citato comma 9-bis che prevede una disposizione di favore solo con riferimento alle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del mezzo , deve trovare applicazione, quanto alla revoca della patente, la norma generale di cui all’art. 224 cod. strada, che disciplina appunto il Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente . 6. A questo punto è opportuno precisare, per l’ipotesi che qui rileva, che in sede di verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità si possono presentare al giudice due possibili scenari, a seconda dell’esito positivo o negativo della valutazione sullo svolgimento da parte del prevenuto dei lavori stessi. 6.1. Nel primo caso esito positivo , il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del reato e, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada, trasmettere gli atti al prefetto, competente a questo punto in via esclusiva - stante l’intervenuta estinzione del reato - a procedere in sede amministrativa all’accertamento del presupposti per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente in tal caso, nella sostanza, il giudice dovrà declinare la propria competenza a provvedere sul punto, devolvendo la specifica questione al prefetto, il quale procederà secondo le modalità previste dall’art. 219 cod. strada, appositamente richiamato, nelle parti compatibili, dallo stesso art. 224 cod. strada. 6.2. Nel secondo caso esito negativo , il giudice, come previsto dall’art. 186, comma 9-bis cit., dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale arresto e ammenda . Quanto alla revoca della patente, su cui la norma citata nulla prevede essendo disciplinato solo il ripristino della sospensione della patente e della confisca , troverà applicazione la disciplina generale, nel senso che il giudice dovrà applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione accessoria che consegue ex lege al reato in questione non dichiarato estinto per esito negativo della probation . Si tratta, anche in questo caso, così come previsto per la sospensione della patente, di un sostanziale ripristino della sanzione accessoria, coerente con la disciplina legislativa che impone al giudice penale di applicare la revoca della patente a seguito dell’accertamento di un determinato reato. Sotto questo profilo, la previsione del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, nella parte in cui dispone il ripristino della sanzione accessoria per esito negativo dei lavori, costituisce, a ben vedere, una superfetazione, trattandosi di un effetto che conseguirebbe comunque, per legge, alla omessa declaratoria di estinzione del reato per comportamento inadempiente dell’imputato rispetto ai lavori di pubblica utilità. 7. Da quanto sopra discende che la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza dal giudice, non può avere immediata efficacia, trattandosi di sanzione in ordine alla quale il giudice stesso potrebbe, per così dire, perdere il potere di provvedere sulla stessa in via definitiva, nel caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, avuto riguardo all’estinzione del reato ed alla conseguente devoluzione al prefetto della competenza a provvedere sulla ripetuta sanzione accessoria. 7.1. Al fine, dunque, di conciliare la necessaria applicazione in sentenza della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente prevista dalla legge per il reato per cui si procede, con il periodo più o meno lungo intercorrente fino alla verifica dello svolgimento - positivo o negativo - dei lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena principale, si impone che il giudice sospenda l’efficacia della detta sanzione amministrativa accessoria fino all’esito della verifica sulla probation . Le ragioni di tale sospensione sono evidenti ed in parte coincidenti, mutatis mutandi, con quelle già evidenziate da questa Corte di legittimità con riferimento all’analogo problema della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in pendenza di svolgimento dei lavori di pubblica utilità. In proposito, la Corte regolatrice ha chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001 . Ciò è stato ribadito in un successivo arresto di questa stessa Sezione, che ha asseverato il predetto orientamento, ritenendo che lo stesso muove correttamente dall’interpretazione letterale del dato normativo, posto che l’art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca e risulta del tutto coerente con l’effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ed ha, quindi, concluso nel senso che il giudice deve, in tali casi, una volta applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità cfr. Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 27253101 . 7.2. Nel caso che occupa, in verità, la sospensione dell’efficacia della revoca della patente di guida è imposta da ragioni in parte diverse, connesse al possibile difetto sopravvenuto di competenza del giudice in favore del prefetto a provvedere sulla stessa sanzione, in ipotesi di estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, secondo i profili giuridico-argomentativi dianzi accennati. Tuttavia, anche nel caso in disamina la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro sostitutivo comporta - analogamente all’ipotesi di sospensione della patente - il sostanziale ripristino della sanzione accessoria della revoca della patente, in termini equivalenti al meccanismo previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Sicché, potendosi parlare, anche nella situazione che qui interessa, di un effettivo ripristino della sanzione della revoca della patente di guida, e considerato che con tale termine si intende solitamente rimessa in vigore , ristabilire , riportare ad uno stato precedente , si può affermare che tale ripristino presuppone che, prima dello stesso, l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria inflitta sia stata sospesa cfr. in tal senso, in motivazione, la già citata Sez. 4, n. 48330/2017 . 7.3. Non sfugge che, nel caso di esito positivo della probation e di rimessione degli atti al prefetto per quanto di competenza, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida potrebbe essere, nella maggior parte dei casi, nuovamente disposta dal prefetto all’esito del procedimento amministrativo di cui all’art. 219 cod. strada. Ma, al di là del fatto che non rilevano in questa sede i possibili esiti di quel procedimento amministrativo, è indubbio che si tratterebbe comunque di un provvedimento del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello emesso dal giudice, destinato eventualmente ad irrogare ex novo la menzionata sanzione accessoria della revoca della patente all’esito dell’accertamento devoluto all’autorità amministrativa competente. Da ciò discendono, a maggior ragione, precise ragioni di ordine logico-sistematico e giuridico che impediscono di ritenere possibile l’immediata efficacia di un provvedimento giudiziario destinato, in caso di valutazione positiva del lavoro di pubblica utilità, ad essere caducato id est a rimanere privo di efficacia giuridica per difetto di competenza del giudice a provvedere sulla relativa sanzione accessoria. 8. In applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di cui va pertanto disposta la sospensione fino alla valutazione, demandata al giudice di merito, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato. Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Potenza affinché, all’esito del periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, proceda alla valutazione dell’attività lavorativa svolta dal L. e, a seconda dell’esito positivo o negativo di tale valutazione, provveda secondo i principi direttivi menzionati nei paragrafi che precedono v. in particolare supra ai paragrafi 6.1. e 6.2. . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sino all’esito del lavoro di pubblica utilità, sanzione che sospende. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.