L’autocertificazione dei redditi nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio può essere vagliata dal giudice

In tema di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione prodotta dall’istante relativa alla sussistenza delle condizioni reddituali per l’ammissione del beneficio.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 54830/18, depositata il 7 dicembre, con la quale è stata annullata la pronuncia del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato l’impugnazione di un imputato avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione era fondata sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni relative al reddito della moglie che si differenziavano tra la prima e la seconda istanza, con mancata specificazione delle fonti di sostentamento e di eventuali erogazioni percepite a titolo non occasionale. Poteri di verifica del giudice. In tema di patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione motivato sulla mera affermazione che l’autocertificazione di assenza di reddito è di per sé ingannevole. Le disposizioni di cui agli artt. 79, comma 3 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 assicurano infatti al giudice poteri di accertamento che possono vincere la presunzione di impossidenza. Il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione prodotta dall’istante relativa alla sussistenza delle condizioni reddituali per l’ammissione del beneficio e, in caso di indizi gravi precisi e concordanti circa la disponibilità di maggiori risorse economiche, rigettare la richiesta. Precisano inoltre gli Ermellini che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta ex art. 96 d.P.R. n. 115/2002 sulla base delle condizioni reddituali, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Per questi motivi, avendo nel caso di specie, l’istante correttamente adempiuto all’onere di specificare i propri mezzi di sostentamento, il ricorso trova accoglimento da parte della S.C. che annulla il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Presidente del Tribunale di Pesaro.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 ottobre – 7 dicembre 2018, n. 54830 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’impugnazione proposta da F.C. avverso il decreto di rigetto della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro, fondata sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni relative al reddito della moglie, desunta dalla variazione di prospettazione tra la prima e la seconda istanza, e sull’inverosimiglianza della asserita completa assenza di reddito, non accompagnata dalla specificazione delle proprie fonti di sostentamento e dall’indicazione di eventuali erogazioni percepite a titolo non occasionale. 2.F.C. ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento ed ha dedotto la violazione dell’art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo negarsi l’accesso al beneficio in esame in base alla mera inverosimiglianza dell’assenza di reddito, tenuto conto, peraltro, del potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte e di accertamento di cui agli artt. 79 e 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e del reddito percepito dalla moglie dell’istante, sufficiente al mantenimento di entrambi. 3.La Procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1.Il ricorso merita accoglimento, atteso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l’autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell’ammissione e a quello dell’opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell’istante vincibile con l’esercizio di tali poteri Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017 Cc. - dep. 07/03/2018, Rv. 272248 v. anche Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018 cc.- dep. 31/07/2018, Rv. 273423, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate - fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l’istante avesse assolto all’onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l’esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione . 2.A ciò si aggiunga che l’individuazione dell’onere di specificare i propri mezzi di sostentamento, da parte dell’istante che si affermi privo di reddito, la cui fonte normativa non è stata individuata nel provvedimento impugnato, è stato, comunque, assolto nel caso di specie, con l’indicazione dei redditi della moglie, e che i fondati motivi in base a cui può essere respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, devono basarsi sulle condizioni reddituali, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. 3.In conclusione, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Pesaro.