Fatale un controllo dei carabinieri all’ingresso dell’abitazione dell’imputato, agganciati a un appendiabito, le armi erano a portata di mano. Evidente la scarsa prudenza manifestata nella custodia dei fucili.
Due fucili da caccia in bella mostra, posizionati all’ingresso della casa, agganciati a un appendiabito. Immaginabile l’effetto sugli ospiti, non quello sui Giudici, che ritengono imprudente, e meritevole di punizione, la condotta del proprietario. Così un attempato cacciatore lucano si è ritrovato condannato e obbligato a pagare 400 euro di ammenda Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza numero 54154/18, depositata oggi . Prudenza. Fatale un confronto effettuato dai carabinieri nell’abitazione del cacciatore, controllo che ha permesso di appurare la presenza di due fucili in bella mostra nell’ingresso della casa. Inevitabile il processo, concluso in Tribunale con la condanna dell’imputato per «omessa custodia» dei due fucili. E questa decisione – con pena fissata in 400 euro di ammenda – è ora confermata dalla Cassazione. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, ritengono lapalissiana la scarsa prudenza manifestata dall’imputato, che, viene osservato, «ha lasciato le armi, ancora funzionanti, esposte in bella evidenza all’ingresso della propria abitazione, appese ad un appendiabito, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni». Inevitabile, di conseguenza, la condanna del cacciatore, poiché col proprio comportamento egli ha fornito ad eventuali estranei «la possibilità di entrare agevolmente in possesso delle armi».
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 24 luglio – 4 dicembre 2018, numero 54145 Presidente Di Tomassi – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. CA. Anumero , per il tramite del difensore, impugna con atto di appello, riqualificato ricorso per cassazione, la sentenza emessa in data 23.2.2016 con la quale il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica lo ha condannato alla pena di 400,00 Euro di ammenda per il reato di omessa custodia di due fucili da caccia articolo 20 L. numero 110/75 , accertato in Lauria il 20.9.2013. 1.1. Con il primo motivo, denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione, atteso che i fucili detenuti da esso ricorrente si trovavano agganciati ad un appendiabiti in una stanza della masseria e non, come scritto in sentenza, in piena mostra all'ingresso dell'appartamento . Inoltre, i fucili erano scarichi e ricoperti da vestiti, mentre le munizioni erano riposte in cucina e al momento dell'accertamento le uniche persone presenti erano anziani parenti dei padroni di casa. Dunque, non potevano ritenersi violati gli obblighi di diligenza imposti dalla norma. 1.2. Con il secondo motivo, deduce, con riguardo al trattamento sanzionatorio, un uso non corretto del potere discrezionale riconosciuto al Giudice dall'articolo 133 cod. penumero e omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 1.3. Infine, con il terzo motivo, si duole che il Tribunale non abbia speso una sola parola sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. penumero , richiesta dalla difesa in sede di conclusioni all'udienza del 23.2.2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo è di natura assertiva-confutativa e, nel negare apoditticamente la sussistenza del reato in contestazione, non si misura appieno con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata. Nessun profilo di illegittimità può, invero, in essa fondatamente ravvisarsi, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere di diligenza nella custodia di un'arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit Sez. 1, numero 16609 dell'11/2/2013, Quaranta Rv. 255682 Sez. 1, numero 1868 del 21/1/2000, Romeo, Rv. 215211 , e che, nel caso in esame, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, l'aver lasciato le armi di cui trattasi, ancora funzionanti, esposte in bella evidenza all'ingresso della propria abitazione appese ad un appendiabito, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, scaturendo da tale condotta omissiva la possibilità, per degli estranei, di entrare agevolmente in possesso delle armi nella situazione concreta, tra l'altro, in casa erano presenti dei parenti del ricorrente , lasciate alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele Sez. 1, numero 13894 del 22/10/1999, P.G. in proc. Marguglio, Rv. 215787 . 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul diniego delle attenuanti generiche, ma lo ha ancorato, in modo congruo, alle concrete modalità del fatto, in quanto sintomatiche del totale disprezzo dei canoni di ordinaria prudenza imposti dall'obbligo di custodire le armi di cui all'articolo 20 L. numero 110/75. 1.3. Infine, manifestamente infondato si presenta anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. penumero deve ritenersi implicitamente disattesa dal Tribunale quando ha evidenziato, in modo non manifestamente illogico, la pluralità di armi negligentemente custodite, la collocazione delle stesse all'ingresso dell'appartamento, la presenza di altre persone nel momento del controllo subito dai Carabinieri di Lauria, apprezzati quali indicatori sintomatici di una condotta non occasionale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 luglio 2018