Radio digitale in farmacia, esclusa la violazione del diritto d’autore

Confermata l’assoluzione per un farmacista, finito sotto processo dopo un controllo della Guardia di Finanza. Decisiva la constatazione che egli si era affidato a una società che fungeva da music provider e gli aveva assicurato di essere licenziataria Siae e Scf e di avere provveduto a tutti gli obblighi di legge.

Musica in farmacia grazie a una radio digitale. Ma la Finanza scopre che non sono stati completamente adempiuti gli obblighi sul fronte dei diritti d’autore, in particolare quelli relativi alla ‘Società Consortile Fonografici’. Sotto accusa il titolare della rivendita, che però non può essere condannato. Evidente la sua buonafede, testimoniata anche dalla scelta di appoggiarsi a un music provider, che, peraltro, gli aveva garantito di essere licenziataria Siae e Scf” Corte di Cassazione, sentenza n. 53316/18, depositata oggi . Radio. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è il controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in una farmacia veneta. Gli uomini delle Fiamme Gialle accertano che sono stati diffusi centinaia di brani senza avere assolto agli oneri relativi ai diritti connessi, di spettanza della ‘Società Consortile Fonografici’ . A processo con l’accusa di mancato pagamento dei diritti d’autore finisce il titolare della farmacia. Ma i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, ritengono prive di fondamento le contestazioni, considerando evidente la buonafede del farmacista. A questo proposito, difatti, viene evidenziato che egli ha sottoscritto un regolare contratto con un music provider, che gli aveva garantito di essere licenziatario Siae e Scf e, soprattutto, di avere assolto a ogni obbligo di legge legato alla propria attività . Peraltro, secondo i Giudici, vista la complessità della materia , era fortemente dubbia la volontà del farmacista di non adempiere all’obbligo nei confronti della ‘Scf’ . E a questo proposito viene evidenziato che egli aveva subito dichiarato alla Guardia di Finanza che era convinto che la società che gli forniva il servizio avesse provveduto all’adempimento delle imposte previste, perché così gli era stato assicurato . Dolo. La visione tracciata tra Tribunale e Corte d’Appello è ora ritenuta corretta e condivisa dalla Cassazione. Respinto, difatti, il ricorso proposto dalla Procura, e finalizzato a contestare l’ipotesi del mero errore da parte del farmacista, soprattutto tenendo presenti gli obblighi d’informazione sulle disposizioni relative ad un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le esercita in maniera professionale . Peraltro, sempre secondo la Procura, non si può parlare di incolpevole commissione del reato , valorizzando semplicemente l’oggettiva complessità della materia, di nicchia e non nota a chiunque , perché in questo modo si finisce con il legittimare ampie sacche d’impunità in tutti quei settori di attività regolati da norme penali che presentano caratteri di peculiare complessità o più marcato tecnicismo . Per i Giudici del Palazzaccio, però, proprio a fronte degli elementi probatori a disposizione, legittimamente è stato escluso il dolo da parte del farmacista, che in buonafede aveva dato per scontato che la società a cui si era rivolto avesse adempiuto agli obblighi previsti sul fronte del diritto d’autore . Peraltro, da un farmacista non si può pretendere una conoscenza qualificata di una materia così tecnica , osservano i Giudici, i quali sottolineano, a questo proposito, che egli si era rivolto ad un’apposita società esercente l’attività di music provider .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 giugno – 28 novembre 2018, n. 53316 Presidente Di Nicola – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6.7.2017 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso in data 25.11.2015 che aveva assolto Ma. Vi. dal reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen., 171, comma 1, lett. a , L. n. 633/1941, perché, nella qualità di legale rappresentante della Farmacia A Carità S.a.s. del dr Ma. Vi. e C , aveva diffuso 553 brani musicali senza aver assolto agli oneri relativi ai diritti connessi di spettanza della S.C.F. S.r.l. d'ora innanzi SCF La Corte territoriale ha concordato con la decisione di prime cure, secondo cui difettava l'elemento psicologico dell'elusione del pagamento dei diritti d'autore. Dai documenti prodotti in giudizio non era chiaro quale fosse il contratto completo sottoscritto dal Ma. con il music provider Digiwork S.r.l. e quindi comprendere gli obblighi spettanti all'una o all'altra parte contraente. La Digiwork S.r.l. si era definita licenziataria SIAE e SCF clausola 9 dichiarando di aver assolto ogni obbligo di legge legato alla propria attività e di manlevarne completamente la controparte clausola 8 . Era evidente, per la complessità della materia, che era dubbia la volontà del Ma. di non adempiere all'obbligo nei confronti della SCF infatti, nelle immediatezze, aveva dichiarato alla Guardia di Finanza che era convinto che la società che gli forniva il servizio avesse provveduto all'adempimento delle imposte previste perché così gli era stato assicurato dal promotore. La circostanza che fosse laureato in farmacia, all'evidenza, non rilevava quanto all'automatica conoscenza della materia tecnica del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, tanto che per operare nel settore si era affidato ad un music provider. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia premette in fatto a che la SCF - Consorzio Consortile Fonografici - concede licenza per l'utilizzazione di fonogrammi e videoclip all'interno di esercizi commerciali, a fronte del versamento di un compenso da parte degli utilizzatori, assicurando con la propria opera d'intermediazione la remunerazione degli investimenti sostenuti dai produttori discografici per consentire la fruizione di prodotti musicali i diritti spettanti a produttori ed artisti, cosiddetti diritti connessi, sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e sono oggetto di una specifica tutela penale la cui gestione non è riservata in esclusiva alla SIAE, a differenza dei diritti d'autore, essendo lasciata ai produttori discografici la piena libertà di scegliere se affidarne la gestione ad SCF b che, nello specifico, la Guardia di Finanza aveva verificato che nei locali della farmacia era installata e funzionante un'emittente radiofonica digitale, commercializzata da Rafflesia group , fornitore della piattaforma musicale, attraverso i cui canali erano diffusi i contenuti musicali riconducibili al provider Digiwork S.r.l., fornitore di fonogrammi c che la Farmacia aveva assolto ai diritti d'autore presso la SIAE, ma non aveva chiesto preventivamente alla SCF il rilascio della licenza per il diritto d'esecuzione in pubblico della musica, di qui la contestazione in esame d che, all'atto della redazione del verbale di notifica della violazione, il Ma. aveva dichiarato che era convinto che la società che forniva il servizio avesse provveduto all'adempimento delle imposte previste, perché così assicuratogli dal promotore e che, successivamente, aveva regolarizzato la sua posizione ed era stato assolto dal reato ascrittogli in primo ed in secondo grado. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all'art. 171 L. n. 633/1941. Certo il fatto, doveva ritenersi irrilevante l'invocato errore, che era caduto su un elemento sostanzialmente estraneo alla fattispecie incriminatrice e comunque non giustificabile per gli obblighi d'informazione sulle disposizioni relative ad un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le esercitava in maniera professionale. Né poteva condividersi che la Corte territoriale avesse giustificato la ritenuta incolpevole commissione del reato valorizzando l'oggettiva complessità della materia, di nicchia e non nota a chiunque , perché, in questo modo si sarebbe finito con il legittimare ampie sacche d'impunità in tutti quei settori di attività regolati da norme penali che presentavano caratteri di peculiare complessità o più marcato tecnicismo. 3. La parte civile ha presentato una memoria nella quale ha argomentato per l'impossibilità che il comportamento del Ma. fosse scriminato dalla buona fede. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. Pacifici i fatti, i Giudici di merito hanno ritenuto di motivare l'assoluzione per l'assenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato. Non mette conto in questa sede ricordare la differenza tra SIAE e SCF su cui amplius si vedano Sez. 3., n. 2515/15, Angeli, Rv 263174, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 171, lett. a , della legge 22 aprile 1941, n. 633, la condotta dell'emittente radiofonica che, pur avendo assolto gli obblighi di legge nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti connessi, diffonda e riproduca brani musicali in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con la SCF, omettendo di munirsi dei supporti originali da cui estrarre la cosiddetta copia tecnica caso per vero diverso da quello in esame , e Sez. 3, n. 27074/07, PM c/ Bonacini, non massimata. Ed invero, il tema d'indagine non è la sussistenza dell'elemento materiale del reato, bensì dell'elemento psicologico. Il Tribunale ha osservato che dal contratto era chiaro che il Ma. non potesse essersi reso conto dell'inadempimento degli oneri a suo carico, trattandosi peraltro di questioni tecniche e fiscali complesse e particolari il reato contestato trattandosi di delitto doloso richiedeva pertanto una consapevolezza e volontà di elusione da parte dell'imputato che non è stata in alcun modo dimostrata in sede di indagine . La Corte territoriale ha osservato che la confusione derivante da un simile modello di contratto di cui peraltro non vi è prova di sottoscrizione da parte dell'imputato induce a ritenere dubbia la consapevolezza e volontà in capo al Ma. di eludere così facendo gli oneri SCF, come lo stesso ebbe a dichiarare, credibilmente, nell'immediatezza alla Guardia di finanza e riportato nel verbale di notifica 22/4/2013 in atti , aggiungendo che la laurea in farmacia non rilevava, all'evidenza, al fine di ritenerlo un soggetto particolarmente qualificato ed al corrente del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, tanto che si era affidato ad un music provider. Orbene, a fronte di tali motivazioni il ricorrente non ha dedotto elementi specifici da cui dedurre il dolo, ma si è limitato a disquisire sull'inescusabilità dell'errore inoltre non ha contestato la parte della motivazione della Corte territoriale in cui era stato accertato che la società proponente il servizio, la Digiwork, aveva affermato di aver assolto ad ogni obbligo di legge legato alla propria attività, il che ragionevolmente aveva indotto il Ma., che per giunta aveva dichiarato di aver assolto agli oneri nei confronti della SIAE, nel falso convincimento della regolarità della procedura seguita. Osserva questo Collegio che nel precedente di questa Sezione n. 38174/17, PG c/Ghizzo, non massimato, l'imputato per il quale era stata esclusa la buona fede era un operatore professionale, titolare dell'emittente radiofonica Radio Veneto 1, che aveva corrisposto gli oneri alla SIAE ma non quelli dovuti dal 2000 alla SCF. Analogamente nella sentenza n. 34172/17, Detassis, l'imputato era il legale rappresentante di una società commerciale ed era stato accertato dalla Corte territoriale, con ragionamento ritenuto immune da censure da questa Corte, che il contratto con la Digiwork prevedesse espressamente l'adempimento degli oneri ivi compresi quelli nei confronti della SCF da parte del cliente. Nella fattispecie, invece, la Corte territoriale ha precisato che non era dato capire, dai documenti prodotti in giudizio, quale fosse il contratto completo sottoscritto dal Ma. con la Digiwork da cui evincere con certezza gli oneri da adempiere e la relativa spettanza. Ed invero dal modello del 30.9.2008 non era chiaro chi fosse il committente, tanto più che la Digiwork s'era dichiarata licenziataria sia della SIAE sia di SCF, dichiarando di assolvere gli obblighi di legge con conseguente manleva. Inoltre, essendo il Ma. un farmacista non poteva pretendersi una conoscenza qualificata di una materia così tecnica tanto che si era rivolto ad un'apposita società esercente l'attività di music provider. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel negare la responsabilità, non ha violato la legge, ma si è limitata a confermare con argomentazione razionale la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato. D'altra parte, il Pubblico ministero non ha indicato elementi certi da cui desumere in tale contesto il dolo del reato ascritto al Ma Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese trattandosi del ricorso del Procuratore generale P.Q.M. rigetta il ricorso del Procuratore generale.