Solo impugnabili per cassazione le sentenze di non luogo a procedere antecedenti al 6 marzo 2018

La c.d. riforma Orlando – l. n. 103/2017, novativa del regime delle impugnazioni per imputato e Pubblico Ministero – trova specifica applicazione solo per i ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge.

Così la Cassazione, sesta sez. penale, sentenza n. 53172/18, depositata il 27 novembre. La vicenda processuale. Il Procuratore generale aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. emessa a seguito di abbreviato ex artt. 438 e ss. c.p.p. nei confronti di imputato per traffico di stupefacenti, a cui era stata contestata l’ipotesi lieve ex quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza, con esiti punitivi per l’imputato, riconosciuta la lesività della condotta nonostante l’assenza di idoneità psicotropa delle sostanze rinvenute. L’imputato/condannato aveva dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione - avvenuta precedentemente al 6 marzo 2018, data di messa in vigore della legge n. 103/2017, c.d. riforma Orlando, modificativa degli artt. 425 e ss. c.p.p. ed insistente sul regime delle impugnative penali - quando l’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere non era ancora consentito, bensì il solo ricorso per Cassazione per motivi di legittimità. La Cassazione accoglie, ragionando in punto di diritto intertemporale. La c.d. riforma Orlando in punto di impugnativa del Pubblico Ministero. Come noto, a seguito della riforma, Pubblico ministero ed imputato soffrono più limitazioni nell’impugnativa delle sentenze. Il Pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di assoluzione, di proscioglimento – nei casi ex art. 593- bis c.p.p. – e condanna - nei soli casi di modifica del titolo del reato o esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o di stabilimento di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato -. Invece, precedentemente alla l. n. 103 cit. risultava pacifico che la sentenza emessa di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. non fosse appellabile dal Pubblico ministero ovvero dal Procuratore generale in quanto atto esterno al processo di cognizione - la cui celebrazione non ha consentito -, bensì impugnabile solo per Cassazione. Di fatto il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. risultava atto assimilabile al decreto di rinvio a giudizio, funzionalmente non deputato a decidere nel merito dell’accusa. Il criterio temporale impedisce l’applicazione del nuovo regime di impugnativa, per i ricorsi depositati antecedentemente al 6 marzo 2018. In caso di successione di norme processuali penali vige il principio del tempus regit actum ex art. 11 delle preleggi. Le sole impugnative depositate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 103 cit. ed avverso le sentenze di non luogo a procedere consentite erano quelle per Cassazione, ancora escluso l’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 maggio – 27 novembre 2018, n. 53172 Presidente Rotundo – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo in data 26/5/2017, in riforma della sentenza emessa il 17/5/2016 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di G.F. imputato del reato di cui all’art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 309/90 perché in concorso con altro soggetto coltivava cinque piante di canapa indiana , per il quale era stato dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava il G. colpevole della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con la concessione della pena sospesa, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in giudiziale sequestro. 2. Ricorre per cassazione G.F. per il tramite del proprio difensore per i seguenti motivi 1 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen. in relazione alla legge n. 46/2006 ed all’art. 428 cod. proc. pen. La difesa eccepisce che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza preliminare, il Procuratore Generale poteva solo esperire ricorso per cassazione, rimedio consentito solo in casi tassativi. La questione sarebbe stato sollevata anche presso la Corte di appello, sebbene nel verbale di udienza non risulti tale eccezione 2 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. in relazione agli artt. 425 e 438 cod. proc. pen. La difesa eccepisce ancora che la sentenza di primo grado era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato al posto della sentenza di non luogo a procedere. Il ricorrente non aveva mai optato per il rito abbreviato, pertanto G. sarebbe stato condannato in appello senza essere mai stato processato e senza avere avuto la possibilità di spiegare le sue difese 3 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. manifesta illogicità della sentenza in relazione all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 al principio di offensività, all’accertamento tecnico n. 1076 del 14/11/2012. La difesa ritiene che la condotta contestata sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva poiché le piantine di cannabis non avevano concluso il proprio ciclo di crescita e non hanno quindi prodotto sostanza idonea all’accertamento concreto della presenza dei principi attivi. Per questo motivo il giudice di primo grado aveva ritenuto penalmente irrilevante la condotta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai primi due motivi, rimanendo assorbito il terzo. 2. Con il primo motivo di ricorso si censura che la sentenza di non luogo a procedere non poteva essere impugnata dal Procuratore Generale, poiché nei confronti della sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., non è consentito l’appello con il secondo motivo si censura la condanna del giudice di secondo grado, senza che si fosse mai svolto un procedimento con rito abbreviato davanti al giudice di primo grado e quindi in assenza di un grado di giudizio . 3. La Corte di appello di Palermo ha ritenuto di accogliere il ricorso in appello del Procuratore Generale, non affrontando la questione relativa alla ammissibilità o meno del giudizio di impugnazione di merito nei confronti di una sentenza di improcedibilità. Il giudice di secondo grado si è impegnato nella ricostruzione dei fatti materiali relativi alla scoperta della coltivazione delle piantine di cannabis ed ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene punibile la coltivazione delle piante il cui unico ostacolo è costituito dall’assenza di idoneità della pianta a produrre sostanza dotata di efficacia psicotropa, e si è orientato nell’affermazione di responsabilità dell’imputato ancorché inquadrata la condotta nell’ipotesi lieve. 4. Osserva questa Corte che il giudice dell’appello non poteva instaurare il procedimento di impugnazione, ostandovi da un lato la non appellabilità della sentenza resa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., prima della introduzione della L. 23/06/2017 n. 103, dall’altro, la mancanza di un giudizio abbreviato che non era stato mai instaurato innanzi al giudice dell’udienza preliminare. 5. Nella disciplina previgente alla legge 23.6.2017, n. 103 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario , risultava interpretazione non controversa che dalla previsione dell’art. 428 cod. proc. pen., come definita dall’art. 4 della legge 20.2.2006, n. 46, derivasse la inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 425 del codice di rito dal giudice dell’udienza preliminare. Si osservava che tale pronuncia ha natura e funzione propria e resta inappellabile ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen , perché non è emessa nel processo, che ha precluso. Quand’anche pronunciata per causa di merito, difatti respinge la stessa richiesta di giudizio non per un ragionamento di prova, che presume l’assunzione dei mezzi in contraddittorio o l’affidamento di entrambe le parti agli atti d’indagine. Tale ontologica e funzionale diversità implica diverso ragionamento, fondato sulla prognosi negativa dell’accusa in giudizio alla luce delle indagini , cioè una valutazione potenziale, speculare a quella del decreto che dispone il giudizio art. 424, comma 1, cod. proc. pen. , peraltro revocabile art. 434 Sez. 5, n. 1948 del 29/10/2010 - dep. 21/01/2011 - P.M. in proc. La Cavera e altri, Rv. 249092 . In particolare, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte di appello era disponibile esclusivamente il mezzo del ricorso per cassazione Sez. 5, n. 46800 del 24/10/2007, P.M. in proc. Piscitelli e altri, Rv. 238883 . Limitazione che la Corte di legittimità ebbe a ritenere non sospettabile di incoerenza rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. Sez. 6, n. 48962 del 07/10/2016, Giuseppone, Rv. 268256 . Il comma 38 dell’art. 1 della citata legge n. 103/2017 ha innovato il testo dell’art. 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, risultandone la sostituzione del ricorso per cassazione con l’appello. 6. Questa Corte ha precisato ancora, che qualora la sentenza di non luogo a procedere sia stata emessa prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, essa è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile Sez. 5, n. 46430 del 13/09/2017, Bruzzese e altro, Rv. 271853 . 7. Nel caso che ci occupa la sentenza impugnata è stata emessa il 26/05/2017 il ricorso depositato il 22/06/2017, pertanto il regime applicabile è quello antecedente alla modifica del codice di rito, in virtù del quale l’appello non poteva essere proposto dall’organo dell’accusa, e la Corte d’appello non poteva trattare il procedimento nel merito, ancor meno con rito abbreviato. La decisione pronunciata in carenza di potere, va annullata senza rinvio perché il potere si è ormai consumato ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. d , riguardante il caso in cui la decisione consiste in un provvedimento non consentito dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge.