Sfogo verbale contro i carabinieri: le testimonianze dei passanti portano alla condanna

Protagonista dell’episodio un individuo, di origini straniere, che in strada ha rivolto alcune frasi offensive, ad alta voce, contro due militari dell’Arma. A legittimare la condanna anche il fatto che molti passanti abbiano assistito alla scena e abbiano potuto percepire le parole rivolte ai carabinieri.

Sfogo verbale offensivo, pronunciato ad alta voce, contro due carabinieri. Fatale per lo straniero che ha dato in escandescenze è il luogo, cioè una zona trafficata della città, caratterizzata dal continuo andirivieni di persone, che hanno fatto da spettatori involontari. Proprio considerando il contesto, difatti, i Giudici ritengono legittima la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale” Corte di Cassazione, sentenza n. 52895/18, depositata il 23 novembre . Offese. Ricostruito nei dettagli l’episodio incriminato – verificatosi in una zona di Trento –, l’individuo, di origini senegalesi, che ha apostrofato in malo modo, in strada, due militari dell’Arma finisce sotto processo. Per lui l’accusa è di oltraggio a pubblico ufficiale . Le prime due tappe della vicenda giudiziaria si concludono male per lo straniero viene dichiarato colpevole prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Per i Giudici non ci sono dubbi egli ha, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, offeso l’onore e il prestigio dei carabinieri che nell’esercizio delle loro funzioni erano intervenuti per un servizio coordinato di polizia all’interno del perimetro cittadino di Trento . Luogo. La condanna viene ovviamente contestata duramente dal difensore del cittadino senegalese. Di conseguenza, il legale propone ricorso in Cassazione, sostenendo che non vi siano i presupposti per ipotizzare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale . In questa ottica l’avvocato evidenzia, innanzitutto, che l’episodio incriminato che ha visto protagonista il suo cliente non si è svolto alla presenza di più persone , e aggiunge poi che è illogico sostenere, come fatto in Appello, la percepibilità delle frasi offensive indirizzate ai carabinieri basandosi solo sul fatto che esse siano state pronunciate ad alta voce . Le obiezioni finalizzate a ridimensionare l’accusa nei confronti dello straniero non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali, invece, confermano la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale . I Magistrati ricordano, in premessa, che tale reato richiede che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale, mentre egli compie un atto d’ufficio, avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone . Ebbene, in questa vicenda, osservano i Giudici, è corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove sono state valorizzate le circostanze di luogo in cui ha trovato svolgimento l’attività di ufficio dei due carabinieri, ossia nelle vicinanze di un attraversamento pedonale, posto in zona trafficata della città e quando c’era tutta la gente che passava avanti e indietro . Logico, quindi, ritenere che lo straniero abbia aggredito verbalmente i militari dell’Arma alla presenza di più di due persone . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici della Cassazione valutano come ragionevole il pensiero compiuto in Corte d’Appello, ossia che la pronuncia ad alta voce e in luogo affollato delle frasi offensive incriminate ne comporti la percepibilità .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 ottobre – 23 novembre 2018, n. 52895 Presidente Di Stefano – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal locale tribunale che aveva condannato l'imputato, Di. Am. per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per avere egli, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, offeso l'onore ed il prestigio dei carabinieri che nell'esercizio delle loro funzioni erano intervenuti per un servizio coordinato di polizia all'interno del perimetro cittadino di Trento. 2. Ricorre in cassazione avverso l'indicata sentenza il difensore di fiducia dell'imputato con tre motivi di annullamento. 2.1. Con il primo motivo si fa valere violazione di legge in relazione all'elemento costitutivo del ritenuto reato di oltraggio a pubblico ufficiale e segnatamente in ordine alla presenza di più persone, estremo alla cui integrazione erroneamente la Corte territoriale sarebbe giunta ricomprendendo anche i pubblici ufficiale destinatari di offesa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere i giudici di appello ritenuto la percepibilità delle frasi offensive in quanto pronunciate ad alta voce , indicazione insufficiente, per il rivestito carattere indeterminato, a giustificare la percepibilità delle frasi. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in punto di qualificazione del reato che dovendo correttamente ascriversi ad una ipotesi di ingiuria ex art. 594 cod. pen. avrebbe comportato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge per intervenuta sua abrogazione ex D.Lgs. n. 7 del 2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato come tale inammissibile. 2. Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest'ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive. L'art. 341-bis cod. pen. ha voluto disegnare una fattispecie di reato a contenuto plurimo alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone. 3. In applicazione dell'indicato principio la Corte di appello di Trento, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sussistenza della presenza di più di due persone con il valorizzare le circostanze di luogo in cui ha trovato svolgimento l'attività di ufficio dei pubblici ufficiali ovverosia nelle vicinanze di un attraversamento pedonale posto, in zona trafficata della città, quando c'era tutta la gente che passava avanti ed indietro . E' rimasta in tal modo efficacemente tratteggiata la contestata fattispecie di reato per l'indicato estremo con assorbimento di ogni diversa qualificazione della condotta ascritta. 4. Nel resto il ricorso propone questioni non deducibili. La valutazione operata dalla Corte di merito sul fatto che la pronuncia 'ad alta voce' ed in luogo affollato delle frasi offensive integri una loro percepibilità costituisce invero un giudizio di fatto che, nella sua ragionevolezza, non si lascia apprezzare in questa sede come manifestamente illogico. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 23/10/2018