Decesso della parte civile: inammissibile il ricorso in Cassazione per l’avvocato privo di procura speciale

Laddove il difensore non sia munito di una nuova procura speciale conferitagli dagli eredi subentrati alla parte civile deceduta nelle more fra il deposito della sentenza ed il termine per proporre impugnazione, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 52617/18, depositata il 22 novembre. Il decesso dell’imputata. Un’imputata decedeva dopo la sentenza di appello ma prima del deposito della stessa. Al contempo la medesima era già costituita parte civile in un diverso processo. Nonostante il decesso, il difensore di fiducia porta in Cassazione la causa ai soli effetti civili a favore della propria cliente oramai defunta. La questione controversa è la seguente l’avvocato poteva sostenere la linea difensiva accordata con il cliente che successivamente viene a mancare, essendo lo stesso cliente costituitosi parte civile e non essendo presenti ipotesi di revoca? È necessaria la procura speciale. E’ doveroso osservare che in sede penale le ipotesi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile sono limitate ai soli casi di omessa presentazione delle conclusioni da parte degli eredi della parte defunta, nel corso della discussione in fase di dibattimento. Tale principio non può essere applicato al caso di specie poiché primariamente il ricorso risulta essere stato proposto dopo la morte dell’imputata e di conseguenza, avendo l’originaria procura speciale cessato di esplicare ogni effetto giuridico, il difensore, per proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili, avrebbe dovuto essere munito di una nuova procura speciale conferitagli dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria . Pertanto gli Ermellini, riscontrando un difetto di legittimazione, essendo l’imputata deceduta nelle more fra il deposito della sentenza d’appello e il termine per proporre impugnazione ed essendo il difensore privo di un ideona procura speciale, ritengono sul tal punto il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 novembre – 22 novembre 2018, n. 52617 Presidente Gallo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. M.A. e D.S.G. - condannati entrambi per tentata estorsione aggravata ed il solo M. anche per il delitto di furto aggravato hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe. 2. M.A. e D.S.A. , con un unico ricorso, hanno dedotto 2.1. l’omessa e/o apparente motivazione - in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati - non avendo la Corte risposto ai motivi di appello essendosi limitata a rinviare tout court alla sentenza di primo grado 2.2. la violazione dell’art. 69 cod. pen. per non aveva la Corte dichiarato la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 3. Il difensore di D.S.G. - nella more deceduta ma già costituita parte civile nel processo di primo e secondo grado nei confronti di T.C. e T.V. assolti nel giudizio di primo grado - con un separato ricorso ha dedotto, ai soli effetti civili, la medesima censura dedotta dal M. , ossia l’omessa e/o apparente motivazione. Considerato in diritto 1. RICORSO D.S. . In punto di fatto, va premesso che D.S.G. , risulta deceduta in data omissis , quindi, dopo la sentenza di appello pronunciata il 28/11/2017 , ma prima del deposito della suddetta sentenza 15/01/2018 e del ricorso per cassazione depositato il 11/04/2018 presso la cancelleria del Tribunale di Trani. 1.1. Ne consegue che, è, innanzitutto, inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell’art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell’imputato fa cessare gli effetti della nomina ex plurimis Cass. 29235/2018 Rv. 273192. Pertanto, non si può, d’ufficio, dichiarare l’estinzione del reato per morte ex art. 69 cod. proc. pen. in terminis Cass. 29235/2018 Rv. 273192. 1.2. Ma, è, inammissibile anche il ricorso, proposto dal difensore, per i soli effetti civili infatti, per proporre autonomo ricorso per cassazione occorre che il difensore sia munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale i cui profili di validità si parametrano solo al momento della proposizione del ricorso, requisiti procura speciale rilasciata dagli eredi della D.S. che, nella specie, non sussistono risultando dagli atti la sola procura speciale rilasciata originariamente dalla D.S. . Alla fattispecie in esame, quindi, non si applica il principio di diritto secondo il quale Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida ex tunc . Né, in virtù del principio dell’immanenza della parte civile, possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia, atteso che l’art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado ex plurimis Cass 39506/2016 Rv. 267904 Cass. 911/2018 Rv. 272499. Il suddetto principio di diritto, infatti, trova applicazione nell’ipotesi in cui la morte sia sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Nella fattispecie in esame, invece, il ricorso risulta essere stato proposto dopo la morte dell’imputata di conseguenza, avendo l’originaria procura speciale - rilasciata dalla D.S. - cessato di esplicare ogni effetto giuridico, il difensore, per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili, avrebbe dovuto essere munito di una nuova procura speciale conferitagli dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria in terminis Cass. civ. 4677/2017 Rv. 643053 - 01 SSUU civ. 15295/2014. Il ricorso presentato dal difensore della D.S. , ai soli effetti civili, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto È inammissibile, per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia della parte civile deceduta nelle more fra il deposito della sentenza ed il termine per proporre impugnazione, ove il difensore non sia munito di una nuova procura speciale conferitagli dal soggetto subentrato per legge alla parte civile originaria . 2. RICORSO M. . Il ricorso è fondato. La Corte di Appello ha disatteso l’appello del ricorrente adducendo la seguente testuale motivazione i gravami sono meramente ripropositivi di argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice di prime cure e da questa disattese con motivazione esauriente scevra da vizi logici che ampiamente si condivide . Ora, una motivazione del tipo di quella descritta, se è legittima in sede di legittimità - in quanto la Corte di Cassazione, davanti alla quale si svolge un giudizio a critica vincolata, deve limitarsi solo a controllare se la motivazione sia affetta dai vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità - al contrario deve però ritenersi apparente ove sia addotta da una Corte di merito avanti alla quale il giudizio, invece, è a critica libera non essendo tipizzati i motivi di censura. Sul punto è opportuno rammentare che la Corte di Appello, a fronte di un atto di impugnazione, ha due soluzioni o dichiarare l’appello inammissibile ex combinato disposto degli artt. 581-591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma dell’art. 597 cod. proc. pen Fra le cause di inammissibilità vi rientra anche la carenza di specificità dei motivi di appello, carenza che, in ipotesi, può essere rilevata anche dalla Corte di cassazione essendo l’inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento art. 591/4 cod. proc. pen. . Il primo problema, quindi, che la Corte di Appello deve porsi è se l’appello sia inammissibile o meno. 1.1. Rimanendo nell’ipotesi della specificità dei motivi di appello che è quello che riguarda il presente giudizio , va osservato che, sulla questione si sono pronunciate le SSUU che, con la sentenza n. 8825/2017 hanno enunciato il seguente principio di diritto L’appello al pari del ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata . Nella suddetta sentenza - dopo avere chiarito che per specificità estrinseca , deve intendersi la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata - si precisa § 7.3. , innanzitutto, che l’impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., comma 2. . In secondo luogo, le SSUU, si pongono il problema derivante dall’ipotesi in cui, con l’atto di appello, siano riproposte questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado. La risposta § § 8.1-8.2. che è stata data è la seguente la diversità strutturale tra i due giudizi ndr fra il giudizio di appello e quello di cassazione deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nell’art. 606 c.p.p., lett. E con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d’appello ché ha valutato il fatto. Per contro - lo si ribadisce - se nel giudizio d’appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione art. 606 c.p.p., comma 3 o per l’appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione. Dunque, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca . 1.2. Alla stregua di quanto statuito dalle SSUU cit. si possono, quindi, trarre le conclusioni di seguito indicate. Innanzitutto, l’atto di appello non può essere ritenuto aspecifico e, quindi, inammissibile infatti - da un controllo del medesimo - è risultato che la difesa aveva analiticamente individuato i punti della sentenza di primo grado che, a suo giudizio, meritavano di essere censurati sicché, ove i motivi fossero stati accolti, la motivazione di condanna sarebbe rimasta disarticolata in modo tale che l’unica soluzione possibile non avrebbe potuto che essere l’accoglimento dell’impugnazione. D’altra parte è la stessa Corte di Appello che, lungi dal ritenere gli appelli inammissibili per carenza di specificità, ha ritenuto di entrare nel merito della vicenda processuale. Ma, invece di confutare in modo analitico le singole censure dedotte dall’appellante, si è limitata ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione del giudice di primo grado dichiarando di condividerla. La Corte, in tal modo, è venuta meno non solo all’obbligo di motivazione adducendo una motivazione all’evidenza apparente - ma, di fatto, ha reso il giudizio di appello del tutto irrilevante trasformandolo, di fatto, in un giudizio di legittimità. Sull’obbligo che incombe alla Corte di Appello - pur in presenza della riproposizione di questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado - non resta, quindi, che rinviare a quanto statuito dalle SSUU cit In conclusione, la sentenza dev’essere annullata e la Corte di Appello, in sede di rinvio, provvederà a motivare ex novo su tutti i motivi dedotti con entrambi gli atti di appello adeguandosi al seguente principio di diritto in presenza di un atto di appello che non sia inammissibile per carenza di specificità, la Corte di Appello non può limitarsi ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado dichiarando di condividerla in quanto anche laddove l’atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado - ha l’obbligo di motivare - onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente - in modo puntuale ed analitico, su ogni punto ad essa devoluto . P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso di D.S.G. annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.A. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.