Dichiarazione di improcedibilità per erronea valutazione della tenuità del fatto: necessario un nuovo esame

La declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto deve essere condotta dal Giudice tramite una valutazione congiunta di specifici indici normativi indicati, tra cui esiguità del danno o del pericolo grado di colpevolezza occasionalità del fatto – e del fatto concretamente commesso giacché tale valutazione non può essere limitata alla fattispecie astratta di reato.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 52354/18, depositata il 21 novembre. La vicenda. Un automobilista durante un’imprudente manovra lungo la carreggiata, urtava un motociclo provocando svariate lesioni personali al motociclista al quale veniva riconosciuta una degenza ospedaliera di 26 giorni e un’incapacità di 60 giorni di attendere alle ordinarie occupazioni. Circostanze che nondimeno hanno portato il Giudice di Pace a dichiarare l’imputato non punibile poiché il reato era estinto per particolare tenuità del fatto e inoltre era mancata la comparizione nel processo della persona offesa, indice dal quale poteva desumersi il disinteresse della stessa a vedere accertati i fatti in causa. Decisione non condivisa dal Procuratore Generale della Repubblica che propone dunque ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto dei reati di competenza del Giudice di Pace e l’illogicità della decisione assunta sulla base della mancata comparizione della parte civile. Particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ribadisce che la valutazione della particolare tenuità del fatto” deve essere condotta per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativi indicati, costituiti dall’esiguità del danno o del pericolo, dall’occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata . Per l’applicabilità della causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d. lgs. n. 274/2000, è necessario aver riguardo alla esiguità del danno, alla sussistenza degli ulteriori indici normativi della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e infine dall’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato. Mancata comparizione della parte offesa. Gli Ermellini inoltre sottolineano che, sebbene sia una questione improponibile per la prima volta in sede di legittimità, è illegittima la sentenza con cui, in assenza di una richiesta dell’imputato e di specifica interlocuzione con la persona offesa comparsa in udienza e costituitasi parte civile, il Giudice di Pace dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto, poiché dopo l’esercizio dell’azione penale, tale pronuncia impone l’accertamento della volontà non ostativa delle parti . Per tale ragione, e per aver ritenuto dalla stessa Corte che 26 giorni di ricovero ospedaliero e altrettanti 60 giorni di malattia, portano a riconoscere le lesioni riportate di entità considerevole” ovvero incapaci di configurarsi come lievi, superficiali, i Giudici di Legittimità accolgono il ricorso annullando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 settembre – 21 novembre 2018, n. 52354 Presidente Izzo – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Venezia, pronunciando nei confronti di Z.M. , con sentenza del 5/4/2017, ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi degli articolo 129 cod. proc. pen. e 34 D.Lgs. 274/00, perché il reato è estinto per tenuità del fatto. Z.M. è stato giudicato per il reato previsto e punito dall’articolo 590 cod. pen. perché, alla guida del veicolo marca Audi Q5 tg. per colpa determinata da imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale articolo 1454 C.d.S. , in località omissis - non rispettando la precedenza, compiva manovra di svolta a sinistra in direzione di via laterale, andando ad urtare violentemente il motociclo tg. , condotto da R.F. che proveniva dal senso di marcia opposto, cagionando alla p.o. lesioni personali consistite in frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia, frattura composta del pisigorme del carpo sinistro, ferita superficiale al ginocchio destro, trauma cranico non commotivo con contusione escoriata dell’arcata zigomatica destra, abrasione superficiale al mento, contusione escoriata con abrasioni superficiali al fianco sinistro, contusioni escoriate con abrasioni superficiali di entrambe le mani , dalle quali derivava una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della durata di 60 giorni s.c., con ricovero ospedaliero per giorni 26, come da certificati medici dell’Ospedale di del omissis . In omissis . 2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il PG. ricorrente deduce la gravità dei fatti addebitati, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante, desumibile già dal tenore letterale dell’imputazione. L’imputato, alla guida di una vettura, effettuava una svolta a sinistra omettendo di dare la precedenza al motociclista R.F. , che proveniva dalla direzione opposta, con ciò travolgendolo in una rovinosa caduta. Le conseguenze dell’urto erano assai importanti, comportando fratture, ferite superficiali, contusioni, abrasioni, trauma cranico seppur non commotivo, tutti fatti da cui derivava un ricovero ospedaliero di circa un mese e una prognosi di guarigione superiore ai due. Il giudice di merito dopo aver affermato in motivazione che non sussistevano le condizioni per assolvere l’imputato e aver definito grave il grado della colpa attribuibile allo stesso, del tutto contraddittoriamente, riteneva sussistere i presupposti di cui all’articolo 34 d.l.vo 274/2000. Il PG ritiene la motivazione del provvedimento manifestamente illogica, laddove la sentenza impugnata afferma che l’esiguità del danno rispetto all’interesse tutelato sarebbe stata dimostrata pur nella gravità delle lesioni dalla presenza di lesioni superficiali . . Sostanzialmente il giudicante sembrerebbe aver dato maggiore importanza alle - inevitabili - contusioni ed abrasioni rispetto alle ben più gravi conseguenze riportate dalla persona offesa, quali la frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia e la frattura composta del carpo sinistro. In ogni caso, continua il PG ricorrente, la gravità del grado della colpa e l’obiettiva entità del danno riportato dalla persona offesa costituiscono elementi incompatibili con il concetto di particolare tenuità del fatto. Deduce ancora che il giudicante non ha fatto buon uso dell’elemento relativo alla mancata comparizione nel processo della persona offesa. Tale circostanza appare del tutto neutra e non può essere, in assenza di altri elementi, univocamente interpretata a dimostrazione del disinteresse della stessa a vedere accertati i fatti di causa, come sostenuto nel provvedimento impugnato. Fra l’altro, osserva, che il R. era elettivamente domiciliato presso un avvocato, a dimostrazione che il suo interesse alla vicenda giudiziaria non era venuto meno. Chiede, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. 3. In data 3/8/2018 è stata depositata memoria difensiva a firma del difensore dell’imputato, con la quale si lamenta l’omessa indicazione da parte del PG ricorrente dei punti e dei capi della sentenza oggetto di impugnazione e si contestano le argomentazioni di cui al ricorso, sia per quanto concerne l’asserita equivocità della mancata comparizione della persone offesa che in ordine alla gravità delle lesioni riportate dalla stessa. Chiede, pertanto, rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso appare fondato e, pertanto, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame. 2. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata si rivela contraddittoria nel delineare la sussistenza dei necessari presupposti per la pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto ex articolo 34 D.lgs 274/2000. Va ricordato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace così Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/6/2017, Pmp ed altri. Rv. 271587 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’articolo 131-bis cod.pen. e l’articolo 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa . Appare opportuno riportare preliminarmente il testo dell’articolo 34 d.lgs. n. 274 del 2000 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto . - 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. - 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. - 3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono . Ebbene, non sfugge, anche ad una sommaria lettura del provvedimento oggi impugnato, l’intrinseca contraddittorietà di una sentenza che, nella valutazione del grado di colpa dell’imputato lo definisce come grave, sottolineando che lo stesso avrebbe dovuto accertarsi del sopraggiungere di veicoli prima di intraprendere una svolta a sinistra, per poi optare per una valutazione complessivamente lieve dell’accaduto. In relazione poi alla ritenuta non gravità delle lesioni cagionate alla vittima, parimenti non sembra logica l’esclusione delle gravità sul solo presupposto della presenza di lesioni superficiali. Non possono certamente ritenersi superficiali lesioni che impongano un ricovero della durata di giorni 26 e una malattia complessiva di giorni 60, come certificato dall’Ospedale e che constano sì, come si legge in imputazione, di una ferita superficiale al ginocchio destro, di un trauma cranico non commotivo con contusione escoriata dell’arcata zigomatica destra, di un’abrasione superficiale al mento, di una contusione escoriata con abrasioni superficiali al fianco sinistro, di contusioni escoriate con abrasioni superficiali di entrambe le mani, ma anche di una frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia, frattura composta del pisigorme del carpo sinistro. 3. Infondata appare, invece, la doglianza proposta in ricorso in relazione all’interpretazione dell’elemento relativo alla mancata comparizione nel processo della persona offesa. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 . Ne deriva che è illegittima la sentenza con cui, in assenza di una richiesta dell’imputato e di specifica interlocuzione con la persona offesa comparsa in udienza e costituitasi parte civile, il giudice di pace dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto, poiché, dopo l’esercizio dell’azione penale, tale pronuncia impone l’accertamento della volontà non ostativa delle parti Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 dep. il 2018, Indraccolo, Rv. 272442 . Orbene, dall’esame degli atti si evince che la pronuncia oggi impugnata è stata pronunciata ritualmente. Ciò in quanto, come si evince dal verbale di udienza del 5/4/2017, il difensore dell’imputato non si è opposto e la parte civile non è comparsa. La mancata comparizione della parte civile, infatti, - pur non potendo interpretarsi come remissione di querela, in assenza di esplicito avviso a comparire, intendendosi in caso negativo l’assenza come abbandono dell’istanza di punizione - non può ritenersi ostacolo alla dichiarazione della particolare tenuità del fatto, in quanto l’opposizione, prevista come condizione ostativa dall’articolo 34 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso Sez. Un, n. 43264 del 16/7/2015, Steger, Rv. 264547. 4. Alla luce di quanto sopra, s’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Venezia in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto che, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’applicabilità della causa di improcedibilità di cui all’articolo 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 particolare tenuità del fatto , va apprezzata avuto riguardo non solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ma anche alla sussistenza degli ulteriori indici normativi della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, al fine di escludere la dichiarazione di improcedibilità, devono essere valutati anche gli altri parametri di riferimento sopra enunciati così questa Sez. 4, n. 34179 del 7/7/2005, Larocca, Rv. 232230 . È necessario, in altri termini, che la particolare tenuità” sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall’esiguità del danno o del pericolo, dall’occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143 . Andrà, infine, tenuto conto che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo grado di colpevolezza occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Venezia in diversa composizione.