Prima l’alcoltest e poi il drug test: al conducente è sufficiente un solo avviso di farsi assistere dal difensore

Nell’ipotesi di accertamento della polizia giudiziaria mediante sottoposizione del conducente prima all’alcoltest e poi al drug test, al quale ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato, è sufficiente dare all’indagato legittimo avviso, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 52380/18, depositata il 21 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato contestatogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e confermava la condanna, invece, per il reato di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s. con sospensione della patente di guida per 1 anno. Avverso tale decisione l’imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza dell’avviso di farsi assistere da un difensore prima di sottoporsi all’alcoltest e al test per l’assunzione di droghe e alla conseguente nullità o inutilizzabilità della relazione degli operatori della polizia giudiziaria. Il rifiuto dell’indagato a sottoporsi al test. Il Supremo Collegio considera tale motivo di ricorso infondato posto che ha valutato esatti e coerenti gli elementi di prova presi in considerazione dal primo giudice per dichiarare la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’effettuazione del test. In particolare, il ricorrente sostiene che l’avviso di essere assistito da un legale sarebbe stato effettuato solo prima dell’alcoltest e non rinnovato prima del drug test, alla cui sottoposizione si sarebbe appunto rifiutato. Ma, secondo la Corte di Cassazione, vista la presenza di un vero e proprio atto della polizia giudiziaria, al quale ha facoltà di assistere il legale dell’indagato, è stato dato al conducente legittimo avviso, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale, e dunque in coerenza con quanto disposto dall’art. 220 disp. att. c.p.p., secondo cui, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza [] emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [] sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice . Per quanto sopra detto, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 21 novembre 2018, numero 52380 Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24.01.2018 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 16.03.2015,pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto P.D. dal reato di cui al capo A della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e confermato la condanna del prevenuto, per il reato di cui al capo B di cui all’articolo 187, comma 8, cod. strada commesso in data 19.11.2013, alla pena di mesi sei di arresto e Euro 2.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine ai seguenti profili mancato avviso dell’indagato di farsi assistere da un difensore prima di sottoporsi all’alcoltest e/o al test per l’assunzione delle sostanze stupefacenti e alla conseguente nullità o inutilizzabilità della relazione degli operanti PG del 19.11.2013. Il ricorrente ripercorre i fatti e rappresenta che il 19 novembre 2013 veniva fermato alla guida del motociclo privo della patente di guida perché revocatagli e in stato evidente di ebbrezza alcolica, sottoposto al alcoltest dava esisto positivo 0.57 g/l e 0,57 g/l, veniva invitato a sottoporsi al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e avrebbe opposto il rifiuto. La difesa lamenta che l’avviso di essere assistito da un legale sarebbe stato effettuato solo prima dell’alcol test e non rinnovato prima del drug test alla cui sottoposizione si sarebbe quindi legittimamente rifiutato. La difesa adombra inoltre che verosimilmente il ricorrente non ha compreso il significato diverso del secondo test, per nulla dissimile al precedente e che pertanto non aveva la reale intenzione di sottrarsi alla effettuazione dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 1.1 La Corte territoriale ha valutato con motivazione logica e coerente il compendio probatorio esaminato dal primo giudice da cui ha tratto elementi di prova chiari ed esaustivi in ordine alla responsabilità del ricorrente in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’effettuazione dei test per verificare lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti articolo 187 comma 8 CDS . In particolare ha valorizzato l’annotazione di indagine dei CC. di Trieste, in data 19.11.2013, acquisita agli atti del giudizio con rito abbreviato, il cui contenuto evidenzia che al momento del controllo, poiché l’imputato emanava forte alito vinoso, era stato invitato a sottoporsi ad alcol test con la facoltà di farsi assistere dal un legale, cui aveva rinunciato, e contestualmente, poiché risultava pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, con patente revocata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 CDS, veniva invitato a sottoporsi anche agli accertamenti sul posto del drugtest salivare in dotazione del Reparto il P. si era rifiutato categoricamente all’effettuazione del test riguardante l’uso di sostanze stupefacenti. Risulta anche alla luce dei principio della giurisprudenza di questa Corte Sez. 4 numero 12197 del 11.01.2017 , la legittimità della intimazione rivolta dagli operanti per l’effettuazione di prove attraverso gli strumenti portatili sulla base delle condizioni fattuali che lasciavano ritenere evidente l’alterazione psicofisica derivante anche dall’uso di sostanze stupefacente. Così come, essendosi in presenza di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, al quale ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato, in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, è stato legittimamente dato al conducente l’avviso ex articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero , una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale, coerentemente con il disposto di cui all’articolo 220 disp. att., cod. proc. penumero , secondo cui, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza i emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice . 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.