L’avvocato febbricitante è in grado di difendere al meglio l’imputato?

In tema di legittimo impedimento del difensore per precarie condizioni di salute, il Giudice a fronte della presentazione dell’accertamento medico esibito, è libero di valutare la serietà e fondatezza dell’impedimento prospettato tenendo necessariamente conto sia della gravità della debilitazione che degli esiti in cui incorra la discussione sostenuta da un avvocato debilitato.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 52086/18, depositata il 19 novembre. Un difensore debilitato. A seguito del giudizio di primo grado due imputati venivano riconosciuti responsabili per il reato di tentata truffa continuata in corso. Decisione non condivisa dalla difesa degli imputati che pertanto richiede la pronuncia della Corte d’Appello, ma, il giorno prima dell’udienza del riesame, il difensore trasmetteva un certificato medico attestante il proprio assoluto impedimento a comparire in udienza per motivi di salute. Tuttavia, tale circostanza non portava la Corte d’Appello a predisporre in rinvio dell’udienza, poiché il certificato medico ometteva di indicare il grado febbrile sofferto dal difensore che, nonostante la debilitazione, era presente in udienza ma assisteva semplicemente alla discussione e i Giudici del riesame confermavano dunque la decisione emessa in primo grado. Gli imputati ricorrono in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per non aver la Corte d’appello rinviato l’udienza a fronte del legittimo impedimento – certificato – del difensore, incorrendo così in una violazione del diritto di difesa. La valutazione giudiziale circa il legittimo impedimento. La Suprema Corte ha più volte confermato che è riservato al giudice di merito l’apprezzamento circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, ma che per altro verso la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta dovendo tale valutazione giudiziale considerare la moltitudine di aspetti coinvolti nella logica processuale che spaziano dalla condizione di salute del difensore ai diritti in capo agli imputati, valutazione che deve essere ancorata altresì a nozioni di comune esperienza. Orbene, al difensore è richiesta un’attività di partecipazione attiva in udienza, partecipazione che può essere compromessa dalle precarie condizioni di salute. È necessario che il Giudice, nel valutare la serietà del legittimo impedimento, consideri che una discussione svolta dal difensore febbricitante [] può avere un’incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell’imputato assai diverso dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest’ultimo, presente solo per assistere alla discussione . La Corte d’Appello nel caso di specie non si era attenuta al principio appena menzionato, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata predisponendo il rinvio per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 ottobre– 19 novembre 2018, n. 52086 Presidente Gallo – Relatore D’Agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/6/2018, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5/10/2016 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato F.G. e F.F. alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione e 200 Euro di multa ciascuno per il reato di tentata truffa continuata in concorso. Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano cercato di ottenere il pagamento di una somma da parte di tre diversi automobilisti, simulando che gli stessi avessero urtato l’autovettura di F.F. , danneggiandone lo specchietto retrovisore. 2. Propongono ricorso con un unico atto F.G. e F.F. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c , e 179 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello rinviato l’udienza del 21/6/2018, pur avendo il difensore trasmesso il giorno precedente un certificato medico attestante il proprio assoluto impedimento a comparire per motivi di salute. 2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 468 cod. proc. pen., in quanto la Corte, in violazione del diritto di difesa e del divieto di richiedere l’ammissione di testi a sorpresa, ha disposto ai sensi dell’art. 507 c.p.p. l’esame di due Carabinieri che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto indicare nella propria lista. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione sentenza di primo grado, quando le prove assunte non sono assolutamente univoche , diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, conseguente ad una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute, potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846 Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287 Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133 Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896 . Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ribadito che per un verso, ai fini del differimento dell’udienza, è riservato al giudice di merito l’apprezzamento circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, ma che per altro verso la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta Sez. U., n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747, in motivazione . 3. Nel caso in esame il certificato medico in data 20/6/2018, inviato dal difensore lo stesso giorno, attestava che l’avv. Francesco Viviani risultava affetto da riacutizzazione di bronchite cronica e febbre , necessitava di riposo a letto fino al 21/06/2018 a giudizio del medico, il paziente non era trasportabile. La Corte territoriale, con l’ordinanza del 21/6/2018, ha osservato che la riacutizzazione non appare giustificata e che il legittimo impedimento non appare di salute poiché non viene indicato il grado febbrile connesso alla riacutizzazione della bronchite cronica, per cui appare poco giustificata la valutazione di non trasportabilità perché non motivata . Ritiene il Collegio che detta motivazione, con la quale la Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza, nominando un difensore d’ufficio per la discussione, sia inadeguata ed illogica la riacutizzazione non appare giustificata e che anche il giudizio sulla trasportabilità del difensore, sommariamente compiuto, in contrasto con la valutazione espressa dal medico, non risulti ancorato a nozioni di comune esperienza. Nel considerare l’impedimento del difensore per motivi di salute, il giudice di merito dovrà normalmente compiere una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell’imputato di presenziare all’udienza al difensore, infatti, è di regola richiesta un’attività di partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in presenza di precarie condizioni di salute. Dovrà aversi quindi riguardo anche all’incombente previsto per l’udienza della quale si chiede il rinvio. È evidente, ad esempio, che una discussione svolta dal difensore febbricitante come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del dibattimento di appello può avere una incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell’imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest’ultimo, presente solo per assistere alla discussione. 4. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte territoriale competente, non essendo ancora decorso il tempo necessario a prescrivere, in considerazione del periodo sessanta giorni durante il quale la prescrizione è rimasta sospesa nel giudizio di primo grado, in seguito al rinvio di un’udienza su richiesta della difesa. P.Q.M. Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.