La richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria

Sulla base di quanto disposto dall’art. 172, ultimo comma, c.p. l’estinzione delle pene non ha luogo se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 52105/18, depositata il 19 novembre. La vicenda. Il GIP del Tribunale di Udine, come giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria residua, inflitta all’imputato. In particolare, l’ordinanza pronunciata dopo l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., osservava che il termine di prescrizione della pena era decorso solamente in relazione alla condanna di cui alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, invece tale effetto estintivo era precluso con riferimento alle successive condanne, relative a reati della stessa natura pronunciate da altri organi. Così il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 172, ultimo comma, c.p. che fa conseguire l’effetto preclusivo alla successiva condanna per reati commessi dopo la prima. L’estinzione delle pene. Sulla base di quanto disposto dall’art. 172, ultimo comma, c.p., l’estinzione delle pene non ha luogose il condannato durante il tempo necessario per l’estinzione della pena riporta una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole . Tale preclusione indicata dal suddetto articolo opera solo nei casi in cui la condanna sopravvenuta riguarda reati commessi dopo l’inizio del termine prescrizionale, ossia dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna. Al riguardo, gli Ermellini, con riferimento anche alla fattispecie in esame, affermano il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 172, ultimo comma seconda parte, cod. pen., è preclusa l’estinzione della pena se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, commette un delitto della stessa indole riporta condanna alla reclusione . Sulla base di quanto affermato, la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al GIP per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 ottobre – 19 novembre 2018, n. 52105 Presidente Di Tomassi– Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 13.2.2018 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di declaratoria di estinzione della residua pena pecuniaria inflitta a N.C. dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Milano, in data 9.6.2003, dalla Corte di appello di Trieste, in data 10.7.2008, e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo, in data 25.8.2010. L’ordinanza, pronunciata a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha osservato che il termine di prescrizione della pena era decorso solo con riferimento alla condanna di cui alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, in data 9.6.2003 divenuta irrevocabile in data 9.10.2003 -, ma l’effetto estintivo era precluso, ai sensi dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., dalle successive condanne, relative a reati della stessa indole. In particolare, la condanna pronunciata dalla autorità giudiziaria di Milano era relativa a reati collegati alla prostituzione e alla immigrazione clandestina, mentre le successive condanne riguardavano l’esportazione all’estero di autovetture rubate l’ordinanza ha ritenuto che tutti i reati fossero stati determinati dal fine di lucro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di N.C. , denunciando, con il primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio circa la identità di indole dei reati in ordine ai quali era stata pronunciata condanna. Da una parte, infatti, l’ordinanza si era limitata e recepire il decreto opposto e il conforme parere del pubblico ministero, e, dall’altra, aveva violato l’art. 101 cod. pen, che individua, ai fini dell’accertamento circa l’indole dei reati, il criterio formale costituito dalla norma violata, e, solo in via sussidiaria, il criterio sostanziale che valorizza il fatto e i motivi. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., che fa conseguire l’effetto preclusivo alla successiva condanna per reati commessi dopo la prima. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sul rilievo che la preclusione alla prescrizione opera solo in caso di successiva condanna per reato commesso dopo la irrevocabilità della prima condanna. Considerato in diritto Il secondo motivo di ricorso è fondato, e va perciò pronunciato annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 1. Il ricorso riguarda unicamente il rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria inflitta dalla sentenza pronunciata in data 9.10.2003 dalla Corte di appello di Milano. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia difetto di motivazione, sul rilievo che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a far proprio il contenuto del decreto opposto e del parere del pubblico ministero. È sufficiente rilevare, oltre alla genericità della articolazione del motivo, che la motivazione riguarda questioni di diritto, rispetto alle quali viene in rilievo la legittimità della decisione assunta, e non il percorso motivazionale che la sorregge. 2. Con riferimento all’esame del secondo motivo di ricorso, si deve, innanzitutto, rilevare che le condanne pronunciate dalla Corte di appello di Trieste, in data 10.7.2008, e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo, in data 25.8.2010 riguardano reati commessi, rispettivamente, in data 19.5.2000 e in data 12.9.2000, e dunque prima della condanna pronunciata, in data 9.10.2003, dalla Corte di appello di Milano. Viene quindi in esame la questione relativa alla preclusione di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen., che statuisce La estinzione delle pene non ha luogo se il condannato durante il tempo necessario per l’estinzione della pena riporta una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole . L’ordinanza impugnata ha considerato unicamente il fatto costituito dalla sopravvenienza delle condanne - pronunciate dalla Corte di appello di Trieste e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo - rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta di dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria per prescrizione, mentre il motivo sostiene che la norma sopra citata presuppone che anche la commissione dei reati, oggetto delle condanne sopravvenute, sia temporalmente collocata dopo la irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta. 2.1. Sulla questione vi è un consolidato orientamento conforme alla prospettazione della difesa, cui ha aderito anche il Procuratore generale. Viene affermato che la preclusione di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen. opera solo se la condanna sopravvenuta riguarda. reati commessi dopo l’inizio del termine prescrizionale, e, dunque, dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna Sez. 1, 7.4.2004, n. 18990, Turco Rv. 227984 Sez. 1, 24.10.2012, Jacovitti, Rv. 253975 . 2.2. Il Collegio condivide il richiamato orientamento, osservando che si tratta di interpretazione conforme alla volontà del legislatore, illustrata nella relazione del guardasigilli al codice penale, laddove si fa espresso riferimento, come condizione preclusiva dell’estinzione della pena, all’azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l’estinzione . L’istituto codicistico della estinzione delle pene per decorso del tempo si pone in termini di continuità rispetto all’istituto della prescrizione della condanna conosciuto dal codice Zanardelli all’art. 96 , che prevedeva come causa di interruzione del decorso del termine la commissione di un nuovo reato. Si tratta, infine, di interpretazione in favorem rei, e dunque congrua rispetto alla ratio dell’istituto. Va dunque affermato il principio di diritto secondo il quale Ai sensi dell’art. 172 ultimo comma seconda parte, cod. pen., è preclusa l’estinzione della pena se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena commette un delitto della stessa indole riporta condanna alla reclusione . 3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per nuovo esame che faccia applicazione del principio di diritto di cui al punto 2. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Udine.