Mancato rispetto del termine di comparizione in appello? È nullità relativa

In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, c.p.p., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti, e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione del medesimo soggetto, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50639/18 depositata l’8 novembre. Le notifiche all’imputato. L’ordinamento processuale penale tutela in modo dettagliato il diritto dell’imputato così come dell’indagato di essere presente nel procedimento che lo riguarda, in ragione del ruolo essenziale che egli ha nel procedimento stesso, ma soprattutto del rango costituzionale del diritto di difesa art. 24 Cost. . Pertanto, l’intero sistema delle notifiche all’imputato è strutturato secondo modalità finalizzate a consentire a quest’ultimo la conoscenza effettiva e non solo presunta del procedimento a suo carico ragion per cui, nei suoi confronti, è sempre valida la notifica eseguita a mani proprie, perché essa assicura sempre l’effettiva conoscenza dell’atto in tutti gli altri casi, è il codice di procedura penale, agli artt. 156 ss., a stabilire quando occorrano diverse modalità di notifica. Il rapporto fiduciario fra imputato e difensore Appare opportuno rammentare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzi in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore. A seconda dei casi, la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato può essere dedotta - da un lato - dall’obbligo deontologico del difensore di portare a conoscenza degli atti il proprio assistito cfr. art. 40 del Codice Deontologico Forense dall’altro, dall’obbligo speculare dell’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, Cierlantini, in Giur. it., 2008, comma 1491, con motivazione Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2007, dep. 15 gennaio 2008, Chieco, n. 2115, inedita Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2007, Ardito, in C.E.D. Cass., n. 237640 . Peraltro, anche nel caso in cui la notifica dell’atto all’imputato sia effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore d’ufficio, essa deve ritenersi idonea a determinare la conoscenza effettiva al destinatario. Ciò in quanto il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è pertanto l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell’imputato nella fattispecie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione ” Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2004, n. 49244 . A ciò va aggiunto che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà dell’indagato/imputato, consistente nella scelta di una persona nell’esempio fatto prima, del difensore di ufficio investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore cfr. Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2006, n. 10297 Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2006, n. 15903 . e l’orientamento ritenuto preferibile. La sentenza in commento ha dunque sconfessato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, c.p.p., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 settembre – 8 novembre 2018, n. 50639 Presidente Savani – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 gennaio 2018, la Corte d’appello di Catania, giudicando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente, ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado, dichiarando prescritte le due contravvenzioni in materia urbanistico-edilizia e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale per essere stata erroneamente respinta l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, effettuata presso il difensore verosimilmente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., osserva il ricorrente , anziché presso il domicilio eletto, dove la notifica fu effettuata a mezzo posta senza che il plico sia stato ritirato dal destinatario. 4. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale con riguardo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in prima battuta effettuata senza il rispetto del termine di venti giorni fissato dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e poi non rinnovata, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare l’udienza in modo tale da garantire il rispetto del termine dilatorio, senza tuttavia rinnovare l’atto dichiarato nullo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, in particolare, è generico, poiché il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dà atto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di primo grado si è regolarmente perfezionata presso il domicilio eletto, essendo avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza con il rispetto della relativa procedura, sicché era da ritenersi ultronea la successiva notificazione effettuata presso il difensore di fiducia. Il giudizio reso sul punto dalla Corte territoriale - non contestato, e, appunto, nemmeno richiamato nel generico ricorso - è peraltro certamente corretto posto che l’art. 170, comma 1, cod. proc. pen. prevede che le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali . In mancanza di contraria previsione - e non risultando essere stata richiesta la notificazione personale ai sensi dell’art. 1, primo comma, l. 20 novembre 1982, n. 809 - la disposizione si applica a tutte le ipotesi di notificazione previste dai precedenti articoli e, dunque, anche a quelle da effettuarsi presso il domicilio dichiarato od eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen 2. Il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato. Come lo stesso ricorrente riconosce, all’udienza dibattimentale d’appello del 21 dicembre 2017, la Corte territoriale - rilevato che la notifica del decreto di citazione all’imputato, effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mezzo pec presso il difensore in data 1 dicembre 2017, non aveva garantito il termine dilatorio di 20 giorni liberi di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. rinviava il processo all’udienza del 16 gennaio 2018, così rispettando il termine dilatorio a comparire, senza tuttavia disporre la rinnovazione della notificazione all’imputato non comparso. 2.1. Osserva innanzitutto il Collegio che, operando nel modo descritto, la Corte territoriale è effettivamente incorsa in violazione di legge che dà origine a nullità, non essendo in tali casi sufficiente rinviare il processo a successiva udienza senza procedere alla rinnovazione dell’atto nullo. In particolare, non può trovare applicazione la regola - disciplinata dall’art. 184, commi 2 e 3, cod. proc. pen. secondo cui, nel caso di nullità della citazione per il dibattimento, laddove la parte compaia al solo, dichiarato, intento di far rilevare l’invalidità, ha diritto ad un termine a difesa non inferiore a venti giorni, senza che sia necessaria una nuova notifica. Ed invero, proprio perché la parte è presente si giustifica in tal caso la deroga al principio generale della rinnovazione dell’atto nullo sancita dall’art. 185, comma 2, cod. proc. pen. e ribadita, con specifico riguardo alla nullità delle citazioni e delle notificazioni dall’art. 420, comma 2, cod. proc. pen., disposizione da ritenersi applicabile anche al giudizio dibattimentale di primo e secondo grado benché non richiamata - deve ritenersi, per mera dimenticanza - dall’art. 484, comma 2 bis, cod. proc. pen. E per parte presente deve intendersi il destinatario della citazione, vale a dire l’imputato quando la stessa sia a lui diretta, non potendosi in tal caso fare applicazione della regola generale secondo cui l’imputato assente o contumace è rappresentato dal difensore. Come anche rivela la successione cronologica delle disposizioni generali di cui agli artt. 420 ss. cod. proc. pen., la prosecuzione del processo in assenza un tempo, in contumacia dell’imputato presuppone infatti l’intervenuto, regolare, accertamento della costituzione delle parti e dell’instaurazione del contraddittorio, sicché non può essere considerato contumace od assente l’imputato la cui vocatio in ius sia nulla. Non può condividersi, quindi, il principio - in talune occasioni affermato da questa Corte - secondo cui nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125 Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630 . Mentre la prima delle decisioni citate si limita a richiamare il principio espresso dalla seconda, quest’ultima lo argomenta sul rilievo che non era affatto necessario notificare all’imputato né un nuovo decreto di citazione e neppure l’ordinanza di rinvio del procedimento, in quanto era presente all’udienza il difensore, cui spetta per legge la rappresentanza dell’imputato, dimodoché l’avviso orale del rinvio rivolto al difensore vale anche come avviso comunicato all’imputato Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, in motivazione da questa giurisprudenza ha peraltro già preso le distanze - in motivazione - Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 2018, T. Rv. 272141 . Reputa invece il Collegio che la rappresentanza dell’imputato da parte del difensore si configuri, oggi, soltanto nel caso di assenza art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen. , come in precedenza avveniva per il solo caso della contumacia art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen., nella versione vigente prima della sostituzione dell’articolo operata con art. 9, comma 3, legge 28 aprile 2014, n. 67 ed applicabile nel caso di specie posto che il processo, in primo grado, si celebrò nella contumacia dell’imputato e fu concluso, prima della richiamata riforma processuale, in data 5 novembre 2013 . La nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, come detto, non consente di poter ritenere effettuato quel necessario controllo sulla regolare costituzione delle parti propedeutico alla possibilità di procedere in contumacia secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il mancato rispetto del termine minimo per la comparizione a giudizio dell’imputato preclude la possibilità di dichiararne la contumacia se lo stesso non è presente all’udienza, anche quando a questa compare il suo difensore Sez. 1, n. 44224 del 17/09/2014, Hofner Von Balia, Rv. 260844 . Questo orientamento si fondava appunto sul non controverso principio per cui, in difetto di declaratoria di contumacia, l’imputato non potesse considerarsi rappresentato dal difensore, di tal che l’eventuale rinvio dell’udienza di comparizione alla quale egli non fosse stato presente doveva necessariamente essergli notificato a pena di nullità Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948 Sez. 6, n. 30705 del 24/06/2016, K. Rv. 267684 Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Messina, Rv. 261995 Sez. 5, n. 13283 del 17/01/2013, Bucca, Rv. 255188 . 2.2. La nullità dipendente dall’omessa rinnovazione della notificazione e dal conseguente mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, tuttavia, è da ritenersi relativa secondo il maggioritario e preferibile orientamento di questa Corte. Ed invero, l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. richiama, tra l’altro, la previsione del precedente art. 181, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio .devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1 , sicché - trattandosi di norma di carattere generale applicabile anche al giudizio di appello - l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e a., Rv. 271495 Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337 Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Gaiati, Rv. 259302 . Il difensore - presente all’atto - avrebbe dunque dovuto eccepire la nullità o immediatamente all’udienza del 21 dicembre 2017, allorquando il giudice d’appello si limitò a rinviare il processo senza disporre la rinotifica, o, al più tardi, alle successive udienze del 16 o del 24 gennaio 2018, allorquando, effettuato l’accertamento sulla costituzione delle parti, il processo di secondo grado fu concluso nella contumacia dell’imputato. Non essendo ciò avvenuto, si è verificata la decadenza prevista dall’art. 182, comma 3, cod. proc. pen. e - in assenza, peraltro, di qualsivoglia diversa argomentazione contenuta in ricorso - la questione non può dunque essere esaminata in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.