Il rinvio dell’udienza per assenza del difensore e il “nuovo” termine per la difesa

L’art. 108 c.p.p., con riferimento al termine di difesa, dispone che nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento .

Sul punto torna a pronunciarsi la Corte di Cassazione con sentenza n. 50333/18 depositata il 7 novembre nell’ambito di un giudizio in cui il difensore dell’imputato chiede la cassazione della decisione di secondo grado con cui la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che, in sede di giudizio abbreviato, condannava l’imputato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli. Il rinvio dell’udienza richiesto dall’imputato. In particolare, il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui la competente Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dall’imputato e dal difensore che era stato nominato contestualmente alla revoca del precedente e che non era fisicamente presente all’udienza, così era stato nominato un avvocato d’ufficio che non aveva beneficiato del termine a difesa, ai sensi dell’art. 108 c.p.p. perché negato dalla Corte stessa. Per la Suprema Corte la negazione da parte della Corte d’Appello del termine per la difesa deve ritenersi illegittima, poiché, l’art. 108 c.p.p. prevede che la concessione di un nuovo termine sia oggetto di un diritto del nuovo difensore ed era, quindi, obbligo della Corte territoriale concederlo. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio, dato che la Corte milanese non solo non ha concesso un termine per la difesa, che doveva necessariamente essere riconosciuto, nel caso di specie, al difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. in luogo di quello fiduciario revocato, ma ha anche proceduto, con il difensore d’ufficio all’oscuro della conoscenza dei fatti di causa, alla discussione e alla deliberazione della sentenza, in un contesto di ingiustificato insuccesso dell’effettività del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 ottobre – 7 novembre 2018, n. 50333 Presidente Paoloni – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Difensore di P.F. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello MILANO di ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena complessiva di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 Euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5 e 80, lett. g dpr 309/90 3 697 cod. pen 2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. c ed e cod. proc. pen 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva rigettato una richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dall’imputato e dal difensore che era stato nominato contestualmente alla revoca del precedente e che non era materialmente presente alla udienza, così che era stato nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. che non aveva beneficiato del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. perché negato dalla Corte. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha svolto considerazioni critiche in merito al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo, che assorbe il secondo, e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di MILANO per nuovo giudizio. 2. In riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che alla udienza del 27/4/2018 davanti alla Corte di Appello, l’imputato oggi ricorrente aveva revocato il precedente difensore di fiducia Avv. L., presente in aula, e contestualmente aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, l’Avv. M., materialmente non presente alla udienza. 2.1 La Corte ha proceduto alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. individuando lo stesso nell’Avv. R. e non, come più correttamente avrebbe forse dovuto fare, nell’originario difensore di fiducia revocato. 2.2 L’imputato ha chiesto conseguentemente un rinvio istanza che va con tutta evidenza interpretata come richiesta di termine a difesa di cui all’art. 108, comma 1 cod. proc. pen. e la Corte ha negato il rinvio e quindi la concessione del termine stesso con la motivazione che l’imputato avrebbe potuto revocare tempestivamente il difensore . 3. La negazione da parte della Corte del termine a difesa deve ritenersi illegittima e motivata con una considerazione sostanzialmente eccentrica rispetto all’assetto normativo esistente. 3.1 Infatti, l’art. 108 cod. proc. pen., in uno con l’art. 107 cod. proc. pen., prevede che, in caso di revoca del difensore, la concessione del termine sia oggetto di un vero e proprio diritto del nuovo difensore, salva sempre la operatività effettiva della revoca, per quanto qui di diretta rilevanza, solo dopo il decorso del termine stesso, con la conseguenza che la concessione del termine richiesto era doverosa da parte della Corte, che non poteva opporre, come invece ha fatto, la necessità di una revoca tempestiva, come affermato da Cass. Sez. 2 12/3/2008 n. 15413, Mazzaglia, Rv 239644, a mente della quale il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa nei casi di rinuncia può essere esercitato anche quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, si siano verificati nell’immediatezza della celebrazione del giudizio. 3.2 È ben vero, poi, che anche se fosse stato concesso il termine di cui all’art. 108 cod. proc. pen. il processo, come è praticamente avvenuto nel caso in esame, poteva comunque proseguire durante la decorrenza di detto termine come previsto dall’art. 107, comma 3 cod. proc. pen., ma va sottolineato che il Giudice, in tale evenienza, può legittimamente compiere solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto compatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, in particolare della discussione e della pronuncia della sentenza conclusiva della fase così Cass. Sez. 5, 6/4/2016 n. 38239, Gallo, Rv. 267787, dove si è specificato che il riconoscimento della indiscriminata facoltà di procedere non solo svuoterebbe di significato la disposizione di cui all’art. 108 cod. proc. pen., ma, soprattutto, frustrerebbe ingiustificatamente l’effettività del diritto di difesa, in violazione degli artt. 111, comma terzo Cost. e 6, par. 3, lett. b e c , CEDU . 4. La Corte di MILANO, quindi, non solo non ha concesso un termine a difesa che era doveroso riconoscere al difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. in luogo di quello fiduciario revocato ma ha proceduto, con il difensore ufficioso evidentemente all’oscuro della conoscenza dei fatti di causa, alla discussione e alla deliberazione della sentenza, in una situazione quindi di ingiustificata frustrazione della effettività del diritto di difesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di MILANO.