La rilevanza della trascrizione integrale delle intercettazioni

La trascrizione integrale delle registrazioni e la loro traduzione, con le forme e le garanzie previste per le perizie, è necessaria solo per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente utilizzazione come prove in sede di giudizio, ma non per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 50017/18, depositata il 6 novembre. Il fatto. Il Tribunale di Milano confermava l’ordinanza del GIP con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la difesa deducendo violazione di legge in relazione al fatto che le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, uniche e determinanti fonti degli indizi di colpevolezza, erano in lingua albanese ma il verbale delle operazioni non riporta i nomi degli interpreti di cui la polizia di è necessariamente avvalsa. Deduce dunque il ricorso la nullità dei verbali stessi. Trascrizione delle intercettazioni. Il Collegio, premettendo che nell’ordinanza impugnata le intercettazioni sono state ritenute solo confermative degli altri indizi di colpevolezza, ribadisce l’orientamento maggioritario secondo cui l’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità del verbale stesso, sanzione prevista solo per i casi indicati tassativamente dall’art. 271 c.p.p Precisa poi la sentenza che in sede cautelare non è necessaria la trascrizione integrale delle registrazioni e la traduzione con le forme della perizia, anche perché la parte ha sempre il diritto di chiedere ed ottenere dal PM copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare . In conclusione, la Corte afferma il principio per cui la trascrizione integrale delle registrazioni e la loro traduzione con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell’art. 273 c.p.p., anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria anche con l’ausilio di un interprete , ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, e in conseguenza l’omessa trascrizione del nome dell’interprete utilizzato dalla P.G. nel verbale delle intercettazioni non rende inutilizzabili le intercettazioni sia perché non espressamente prevista, dall’art. 271 c.p.p., e sia perché non comporta nessuna violazione del diritto di difesa . Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 maggio – 6 novembre 2018, n. 50017 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Milano del 9 gennaio 2018, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.R. , relativamente al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C.D. reato commesso da maggio a omissis . 2. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, A.R. , denunciando i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, art. 125, comma 3, 271, 268, cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen Le conversazioni telefoniche ed ambientali in lingua albanese, sono le uniche e determinanti fonti degli indizi di reità a carico del ricorrente. La polizia giudiziaria che ha effettuato le intercettazioni si è avvalsa di interpreti in lingua albanese per la comprensione e traduzione dei dialoghi come risulta dagli incarichi conferiti e dalle ore lavorate da parte degli interpreti tuttavia il verbale delle operazioni non contiene i nominativi degli interpreti, violando in tal modo l’art. 89, disp. att. cod. proc. pen I verbali devono conseguentemente ritenersi nulli, in relazione agli art. 268, 271, 142, cod. proc. pen. e 89, disp. att. cod. proc. pen. vedi Cass. Sez. 3, 28216/2016 e Sez. 3, 49331/2013 . Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’eccezione infondata rilevando come per un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione non sussiste nullità, o inutilizzabilità delle intercettazioni per l’assenza del nome dell’interprete nei verbali. Questa motivazione deve ritenersi meramente assertiva e non idonea a giustificare il rigetto del riesame. Comunque il ricorrente, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sul punto, chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite della suprema Corte. Ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità relativamente al provvedimento impugnato. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro nemmeno oggetto dei motivi di ricorso, l’ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici e da contraddizioni, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico del ricorrente I due convivono, A. non ha documentato alcuna attività lavorativa, la persona offesa ha affermato nella dichiarazione prodotta dalla difesa cui si è fatto cenno che si dividono le spese della convivenza. Ne deriva che è evidente che A. beneficia dei proventi della prostituzione della ragazza, quindi la sfrutta. Significativo poi il ritrovamento della somma di Euro 7450,00 che, in assenza di attività lavorativa in alcun modo documentata non può che ricondursi a proventi della prostituzione della convivente. Già detti elementi configurano gravi indizi. L’esame delle conversazioni avvalorano in modo evidente il quadro indiziario. L’ordinanza del G.I.P. ha riportato il contenuto delle stesse . 3.1. Relativamente alla prospettata nullità delle intercettazioni, per l’assenza nel verbale delle operazioni del nome degli interpreti 1 utilizzati dalla polizia giudiziaria per la comprensione e traduzione dei dialoghi, si deve rilevare,prioritariamente,che dall’ordinanza impugnata le intercettazioni sono state ritenute solo confermative dei gravi indizi di colpevolezza già desumibili ampiamente da altre fonti. Nel ricorso per cassazione non ci si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e si insiste solo sull’eccezione di nullità delle intercettazioni. Inoltre non si rappresenta la decisività delle intercettazioni, ovvero la loro incidenza sulla ritenuta gravità indiziaria, che per il Tribunale prescinde dalle intercettazioni, in quanto le stesse avvalorano in modo evidente il quadro indiziario . 3.2. Comunque il collegio condivide l’orientamento recente e, ormai, maggioritario della giurisprudenza, che esclude qualsiasi invalidità delle intercettazioni per l’omessa indicazioni delle generalità dell’interprete L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 cod. proc. pen. Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017 - dep. 02/02/2018, Feretti e altri, Rv. 27215101 vedi anche Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, Lleshaj, Rv. 27057001, Sez. 6, n. 24141 del 04/06/2008 - dep. 13/06/2008, EI Arbaoui, Rv. 24037201, e Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017 - dep. 17/05/2017, Mifsud e altri, Rv. 26998501 . 4. Inoltre, comunque, in sede cautelare non risulta necessaria la trascrizione integrale delle registrazioni e la traduzione con le forme della perizia Sez. 1, n. 1003 del 17/02/1995 - dep. 30/05/1995, Cavallaro, Rv. 20144701 , anche perché la parte ha sempre il diritto di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare la prova dei fatti non deriva dal riassunto o dalle interpretazioni della P.G., o dall’ausiliario interprete, ma direttamente dalle registrazioni delle conversazioni captate In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell’ambito del procedimento penale, ai documenti, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen. Fattispecie relativa all’omesso rilascio al difensore di copia delle registrazioni audio video allegate alla querela Sez. 6, n. 37476 del 03/07/2017 - dep. 27/07/2017, S, Rv. 27137101 . 4.1. Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto La trascrizione integrale delle registrazioni e la loro traduzione con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria anche con l’ausilio di un interprete , ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, e in conseguenza l’omessa trascrizione del nome dell’interprete utilizzato dalla P.G. nel verbale delle intercettazioni non rende inutilizzabili le intercettazioni sia perché non espressamente prevista, dall’art. 271, cod. proc. pen., e sia perché non comporta nessuna violazione del diritto di difesa . 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.