Arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l’onere del giudice di accertarne la disponibilità

Il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con detta misura, deve preliminarmente accertare la disponibilità del braccialetto elettronico presso la polizia giudiziaria.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 50080/18 depositata il 6 novembre. La vicenda. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso in appello proposto dal difensore dell’imputato disponeva la sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata per il reato di rapina pluriaggravata, con quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il Tribunale disponeva che, nell’ipotesi di accertata indisponibilità del braccialetto elettronico di controllo l’imputato rimanesse ristretto in regime carcerario. L’imputato propone così ricorso in Cassazione denunciando carenza di motivazione. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Suprema Corte, richiamando un orami consolidato orientamento giurisprudenziale, sottolinea che l’organo giudicante chiamato a pronunciarsi su una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con detta misura, deve preliminarmente accertare la disponibilità del braccialetto elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . In tale prospettiva, il Supremo Collegio ritiene che l’ordinanza del Tribunale debba essere censurata per non aver adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali deve ritenersi necessario nel frattempo il mantenimento in carcere dell’imputato. E sulla base di queste ragioni, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 settembre – 6 novembre 2018, n. 50080 Presidente Prestipino – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29/05/2018, il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa di G.M. , ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., disponeva la sostituzione della misura custodiale in carcere, a lui applicata per il delitto di rapina per il delitto di rapina pluriaggravata in concorso, con quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. Contestualmente, il Tribunale disponeva peraltro che, in caso di accertata indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, il G. rimanesse ristretto in regime carcerario, e che l’esecuzione del provvedimento di attenuazione della misura venisse differita al momento dell’acquisita disponibilità del braccialetto . 2. Propone ricorso per cassazione il G. , a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che la motivazione sulla necessità del mantenimento in carcere in caso di accertata indisponibilità del braccialetto elettronico doveva ritenersi carente e comunque contraddittoria in particolare, il mantenimento della misura carceraria risultava per un verso in totale contraddizione con la resipiscenza e con gli effetti deterrenti esplicati dal periodo trascorso in carcere, riconosciuti dalla stessa ordinanza. Per altro verso, il riferimento all’esistenza di precedenti penali anche specifici, richiamata nella parte conclusiva del provvedimento per escludere l’idoneità degli arresti domiciliari non presidiati dal controllo elettronico, risultava in assoluta contraddizione con il certificato penale e con lo stesso riferimento all’incensuratezza del G. , contenuto nella prima parte dell’ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute sulla delicata questione dell’applicabilità in concreto della misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico, affermando il principio secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con i c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 . Nella prospettiva indicata da Supremo Consesso, la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarite che il giudice, in sede di applicazione o sostituzione della custodia cautelare in carcere, non può subordinare l’applicazione degli arresti domiciliari alla disponibilità del c.d. braccialetto elettronico, demandando tale verifica alla polizia giudiziaria, dovendosene accertare prima di adottare l’ordinanza cautelare Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, S., Rv. 272212 . Nella motivazione di tale recente pronuncia, peraltro, è stato precisato che, qualora la concessione degli arresti domiciliari venga erroneamente condizionata alla verifica della disponibilità del braccialetto elettronico, il protrarsi della custodia cautelare in carcere non integra alcuna violazione dei diritti dell’indagato, a condizione che il giudice abbia espressamente motivato in ordine all’idoneità a garantire le esigenze cautelari, in carenza di sistemi di controllo a distanza, della sola custodia in carcere. 3. In tale condivisibile ottica ricostruttiva del sistema, ritiene il Collegio che l’ordinanza meriti censura non solo per aver condizionato la sostituzione della misura inframuraria con gli arresti domiciliari al momento della concreta disponibilità del dispositivo di controllo, ma anche, ed anzi soprattutto, per non aver adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali deve ritenersi nel frattempo necessario il mantenimento in carcere del G. . La motivazione sul punto risulta infatti connotata da una evidente quanto insuperabile illogicità, avendo per un verso affermato che - in mancanza di attuale disponibilità del dispositivo di controllo elettronico - i confronto tra le esigenze cautelari e la libertà personale dell’indagato deve essere risolto in favore della tutela della collettività, atteso che dalle gravi modalità di commissione del delitto e dall’esistenza di precedenti penali, anche specifici, non può che conseguire una valutazione fortemente negativa della personalità dell’indagato quale soggetto totalmente inaffidabile e incapace di rispettare autonomamente, in assenza di presidio elettronico di controllo, le prescrizioni connesse a misure di tipo auto-custodiale, quali gli arresti domiciliari pag. 4, ultimo capoverso . Tale percorso argomentativo, per altro verso risulta in insanabile contrasto con quanto era stato poco prima osservato dallo stesso Tribunale in ordine alla possibilità di sostituire la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari a tale specifico riguardo, il Tribunale ha affermato che ben può ritenersi che la sottoposizione per un certo lasso di tempo quattro mesi alla misura massimamente afflittiva abbia esplicato un significativo effetto deterrente e di reprimenda in un soggetto incensurato come il G. , tale da affievolire il pericolo di reiterazione del reato pag. 4, primo capoverso . 4. La presenza della marcata discrasia motivazionale fin qui illustrata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ai Tribunale di Caltanissetta per una nuova valutazione in ordine al regime cautelare da applicare al G. . La Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta Sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi con integrale trasmissione degli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen