Atti sessuali con minore: in caso di affidamento temporaneo non occorre la querela

Ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne è richiesta la condizione di affidamento in custodia del minore e tale condizione sussiste anche in caso di affidamento temporaneo o occasionale.

Tale principio lo ha confermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 49181/18 depositata il 29 ottobre chiamata ad esprimersi nell’ambito di un giudizio nei confronti di un soggetto imputato per il reato di atti sessuali con minorenne. In particolare, nel caso in esame, la minore, affetta tra l’altro da lieve deficit mentale, era stata affidata dalla madre al cognato, il quale, mentre conviveva nella stessa casa dove abitava la minore, aveva consumato tale reato con la persona offesa. Il reato di abusi sessuali su minore. La Suprema Corte, con riferimento alla concreta vicenda processuale che si trova ad affrontare richiama un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui, dato che per la procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne è richiesta la condizione di affidamento in custodia del minore stesso, la suddetta condizione sussiste anche nel caso in cui ci si trovi difronte ad un affidamento temporaneo o occasionale. E in applicazione di tale principio, gli Ermellini hanno ritenuto valida e corretta la configurazione della procedibilità d’ufficio nell’ipotesi in cui la minore sia stata affidata dalla madre al cognato, che ha consumato numerosi rapporti sessuali, consenzienti, con la persona offesa, sia con la presenza della madre in casa, sia in momenti in cui era rimasto da solo in casa con la minore. Il ricorso proposto dall’imputato del reato in esame è quindi inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio – 29 ottobre 2018, n. 49181 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 marzo 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Belluno del 24 settembre 2008, qualificato il fatto come delitto di cui agli articolo 609 quater, comma 1, n. 2, cod. pen. e riconosciuta l’attenuante dell’articolo 609 quater, comma 4, è stata ridotta la pena nei confronti di I.G. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, relativamente al reato di cui agli articolo 61, n 1, 81, 609 bis, 609 ter, n. 1, e 609 quater n. 2, perché, per motivi abbietti e abusando delle relazioni di convivenza in quanto dimorante presso l’abitazione della minore, unitamente al fratello I.N. , convivente con la madre della persona offesa nonché abusando della relazione di affidamento della minore in custodia e vigilanza all’imputato dalla di lei madre, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva M.L. , infraquattordicenne all’epoca dei fatti, a subire atti sessuali, indi nel corso del tempo induceva la stessa a compiere atti sessuali consistiti in entrambi i casi in toccamenti, palpeggiamenti, carezze e baci delle parti intime e degli organi genitali, nonché rapporti vaginali completi che la bambina era costretta e indotta a praticare all’imputato, abusando della preminenza psico affettiva riferibile al ruolo di fratello del patrigno, nonché della condizione di minorata difesa di M.L. affetta da lieve deficit mentale e immaturità emotiva certificata dall’anno 2002 fino all’aprile 2005. 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con travisamento della prova, e violazione di legge, articolo 609 septies, comma 4, n. 2, cod. pen. L’articolo 609 septies, comma 4, n. 2, cod. pen., vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che il delitto fosse procedibile d’ufficio nel caso di reato commesso da altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, senza prevedere l’ipotesi della mera convivenza tra le parti introdotta successivamente . Nel caso in giudizio non fu mai presentata querela nei confronti dell’imputato conseguentemente per una condanna è assolutamente necessario provare la sussistenza di una relazione di affidamento, della minore all’imputato, per ragioni di vigilanza o di custodia. La stessa sentenza impugnata ha rilevato che deve escludersi che la maggior parte dei rapporti sessuali, segnatamente quelli avvenuti la sera in camera da letto quando la madre di L. il convivente N. erano in casa, si inserissero nell’attualità di un affidamento per ragioni di vigilanza e custodia, che non può coincidere con una mera relazione di convivenza . Per la Corte di appello, quindi, solo i restanti rapporti sessuali avvenuti quando la ragazza era sola in casa con l’imputato, e quando i due si trovavano fuori casa, avvenivano certamente nell’ambito di una relazione di affidamento. L’affidamento è stato desunto dalle dichiarazioni della madre della persona offesa. Tali conclusioni della sentenza devono essere oggetto di censura in quanto illogiche, e contrastanti con il quadro probatorio emerso all’esito del giudizio di primo grado. La stessa persona offesa ha descritto il rapporto con l’imputato paritario, fatto di passeggiate, uscite fuori casa, e addirittura della sua difesa, da parte dell’imputato, nei casi di conflitti con la madre. La minore, quindi, non dimostra di aver assolutamente percepito il ruolo dell’imputato come quello di una persona adulta, autorevole e responsabile, delegata dai genitori a sostituirli nei momenti di loro assenza per vigilare sulla figlia, né di aver subito la preminenza psicologica e morale dell’imputato, nell’ambito di un rapporto di affidamento per ragioni di vigilanza o custodia. Il ricorrente non ha mai esercitato sulla ragazza quell’autorità, che è il presupposto, della previsione normativa, per la procedibilità d’ufficio. La stessa madre della ragazza ha precisato che la figlia si recava a scuola da sola, in autobus o in bicicletta. L’istruttoria dibattimentale, quindi, non ha mai dimostrato un affidamento della ragazza al ricorrente. La madre, del resto, lavorava solo per poche ore al giorno e il suo compagno aveva un lavoro che gli consentiva di rimanere a casa per almeno mezza giornata inoltre la casa era costantemente frequentata da numerose persone, sicché difficilmente la figlia poteva trovarsi a casa da sola con l’imputato. Sussiste pertanto l’evidente travisamento di una prova rilevante ai fini della decisione alla luce delle prove assunte si deve ritenere che, nel caso di specie, non ci sia mai stato alcun affidamento in concreto della minore all’imputato. L’affidamento presuppone un’effettiva delega di funzioni vicarie, che si deve estrinsecare in un’attribuzione di poteri, e soprattutto in un effettivo esercizio di tali poteri da parte del delegato, con il manifestarsi di una preminenza psicologica del delegato sul soggetto affidato. Una situazione di preminenza ed autorità morale che, senza dubbio, nel caso di specie, non si è mai verificata, come emerge dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla stessa persona offesa, dalla madre e dagli amici, che hanno descritto il ricorrente più come un compagno di uscite al Bar, e di divertimento che quale affidatario della minore. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Relativamente al denunciato travisamento delle prove dichiarative si deve rilevare che il travisamento non è stato denunciato in appello. La decisione della Corte di appello e la sentenza di primo grado, in doppia conforme contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con corretta applicazione della giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla sussistenza in concreto della relazione di affidamento, per la procedibilità d’ufficio. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . 4. La Corte di appello, come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla valutazione della sussistenza, in fatto, dell’affidamento della minore, rilevante per l’articolo 609 septies, comma 4, n. 2, cod. pen. nel testo vigente all’epoca dei fatti se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia , rilevando come L’ insieme delle emergenze probatorie fa ritenere che M.L. , all’epoca infrasedicenne, abbia intrattenuto con I. rapporti sessuali consenzienti, atteso il loro numero elevato ed il sentimento provato dalla persona offesa verso l’odierno imputato io ero perdutamente innamorata di lui . L’età infrasedicenne della ragazza impone la verifica, necessaria ai fini di stabilire la rilevanza penale della condotta ex articolo 609 quater, comma 1, n. 2, cod. pen. della sussistenza della relazione di affidamento. Sul punto deve escludersi che la maggior parte dei rapporti sessuali, segnatamente quelli avvenuti la sera in camera da letto quando la madre di L. ed il convivente I.N. erano in casa si inserissero nell’attualità di un affidamento per ragioni di vigilanza e custodia, che non può coincidere con una mera relazione di convivenza. I restanti rapporti sessuali, invece, avvenuti quando la ragazza era sola in casa con l’imputato, o quando i due si trovavano fuori casa all’aperto per portare i cani nel bosco avvenivano certamente nell’ambito d’una relazione di affidamento teste B. lui era lì da noi e siccome la bambina era piccola piuttosto che le succedesse qualcosa di male o venendo da scuola o stando a casa da sola, essendo come un fratello, come una famiglia automaticamente veniva glie la lasciavo . Del resto, La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione Sez. 3, n. 11559 del 12/10/2016 - dep. 10/03/2017, V, Rv. 26917101 . E per minore ex articolo 609 septies, comma 4, n. 2, cod. pen. deve senza dubbio intendersi la persona che non ha raggiunto i 18 anni In tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della procedibilità d’ufficio prevista dall’articolo 609-septies, comma quarto, n. 2, cod. pen., nel caso il reato sia stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, deve ritenersi minore il soggetto che non ha compiuto la maggiore età Sez. 3, n. 19515 del 02/04/2013 - dep. 07/05/2013, M, Rv. 25586801 . Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto La condizione di affidamento in custodia del minore di anni 18, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione della procedibilità d’ufficio in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dalla madre al cognato, il quale aveva consumato numerosi rapporti sessuali, consenzienti, con la persona offesa - sia con la presenza in casa della madre e/o del suo convivente e sia in momenti in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione o fuori casa quando erano da soli . 5. Sui ritenuti travisamenti il ricorso risulta estremamente generico, non indica in maniera specifica i punti ritenuti travisati e i significati invece effettivi delle dichiarazioni travisate del resto se un travisamento è avvenuto lo stesso è stato commesso in primo grado le due sentenze sono in doppia conforme, senza che la sentenza di appello abbia motivato su elementi diversi da quelli già - ampiamente - valutati dalla sentenza di primo grado, relativamente alla procedibilità d’ufficio ex articolo 609 septies, comma 4, n. 2, cod. pen. , senza un relativo motivo di appello sul dedotto travisamento proposto, quindi, solo nel ricorso per cassazione Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 - dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. pen 6. La parte civile non è stata presente alla discussione e, pertanto, non le competono le spese per la fase di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’articolo 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.