Automobilista condannato nonostante i ripetuti ed invalidi alcoltest

Ad inchiodare l’uomo è il resoconto fatto dagli agenti. Per i Giudici, difatti, è evidente la sua condotta ostruzionistica, consistita nell’immettere nell’apparecchio aria non sufficiente per eseguire il test. A certificarlo il fatto che, alla fine, una volta preso atto del verbale redatto dagli agenti, il controllo abbia dato esito positivo.

Ben sei tentativi a vuoto l’etilometro dà sempre volume insufficiente” come risultato. Inevitabile la condanna per l’automobilista, ritenuto colpevole di essersi opposto, in sostanza, al controllo del tasso alcolemico Cassazione, sentenza n. 49154/18, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Rifiuto. Ricostruito nei dettagli l’episodio, verificatosi in Toscana nel settembre del 2013 l’automobilista, fermato dalle forze dell’ordine, è stato sottoposto varie volte all’etilometro , ma non ha mai ottemperato alle istruzioni fornitegli, e così il controllo ha dato sempre volume insufficiente come risultato. Per i Giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello, è evidente la colpa dell’uomo, che col proprio comportamento si è in sostanza rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici . Questa visione è condivisa anche dalla Cassazione, che respinge le obiezioni proposte dal legale dell’automobilista. Impossibile, secondo i Giudici del Palazzaccio, parlare di problemi a livello respiratorio per l’uomo. Soprattutto perché l’automobilista, invitato per ben sei volte ad effettuare il test, non si è attenuto alle istruzioni ricevute, immettendo nell’apparecchio un volume d’aria insufficiente per eseguire la prova e mostrando un atteggiamento ostruzionistico , ma, successivamente, dopo la redazione dei verbali da parte degli agenti , egli, osservano i giudici, ha mostrato un atteggiamento collaborativo, eseguendo correttamente l’accertamento risultato tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro , con evidente dimostrazione non di una impossibilità fisica ma di una pregressa volontà ostruzionistica .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 3 settembre – 26 ottobre 2018, n. 49154 Presidente Vessichelli – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16.3.2018 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Al. Lo. responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada commesso in Lido di Camaiore 8.9.2013 , per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, non avendo ottemperato alle istruzioni poiché, pur facendo varie volte il test con l'etilometro, lo stesso dava come risultato volume insufficiente . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. quanto segue. I Error in procedendo e lesione del diritto di difesa. Espone che dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza dibattimentale, la difesa del ricorrente aveva depositato in Cancelleria una lista testi e una serie di documenti che erano stati acquisiti nel fascicolo dibattimentale. All'esito del giudizio abbreviato il giudice dava lettura del dispositivo e, solo successivamente, espungeva dal fascicolo la documentazione a suo tempo depositata dalla difesa, ritenendola inutilizzabile. Deduce che la decisione di eliminare i citati documenti dal fascicolo dibattimentale al fine di non utilizzarli è illegittima e abnorme. Rileva che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che i suddetti documenti sarebbero stati arbitrariamente allegati dalla difesa e mai formalmente acquisiti. Eccepisce che nel giudizio abbreviato è consentita l'acquisizione di prova documentale ed è da ritenersi illegittima la decisione del giudice che dichiari inutilizzabili i documenti prodotti dalla difesa dell'imputato prima della richiesta di giudizio abbreviato. In ogni caso il primo giudice non ha mai dichiarato inutilizzabili o non acquisibili i documenti difensivi prodotti già dal 9.10.2015, altrimenti l'imputato avrebbe potuto optare per altre strategie difensive. La restituzione dei citati documenti, tra l'altro solo dopo la lettura della sentenza, ha profondamente leso i diritti difensivi del ricorrente. II Vizio di motivazione in punto di responsabilità. Deduce che il ricorrente non ebbe a rifiutarsi di eseguire l'alcooltest, ma si limitò a richiedere agli agenti di poter eseguire gli accertamenti etilometrici in ospedale. Successivamente all'episodio in contestazione il Lo. si rivolse al proprio medico curante al fine di eseguire una serie di controlli medici dai quali emergeva una sua deficienza coordinatoria, come da documentazione già prodotta ed illegittimamente espunta solo a fine processo dal giudice di primo grado. Pertanto l'imputato non si rifiutò volontariamente di sottoporsi alla prova etilometrica ma ebbe a trovarsi, appunto, in una incolpevole incapacità dovuta a problemi a livello respiratorio, come confermato dalla documentazione medica a firma dott. Torri ni. III Violazione di legge, in quanto gli agenti accertatori si sono limitati ad eseguire una sola prova valida, senza proseguire come previsto per legge e contestare l'eventuale violazione in base alle risultanze dell'etilometro. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. La decisione della Corte di appello che ha ritenuto la irritualità della produzione documentale invocata dal ricorrente appare corretta, posto che dagli atti processuali risulta che i documenti in questione erano stati allegati alla lista testi depositata ma non erano stati prodotti ritualmente dalla difesa dell'imputato, mediante esplicita richiesta di produzione documentale dai verbali di udienza non si evince alcuna formale acquisizione di tali documenti agli atti del processo, né risulta che vi sia stata una esplicita interlocuzione fra le parti ed il giudice in ordine alla loro acquisizione ai fini della decisione. Conseguentemente sui detti documenti non si è mai instaurato alcun contraddittorio fra le parti, al di là di quanto asserito ma non documentato dal ricorrente, di talché la restituzione degli stessi al medesimo all'esito della decisione di primo grado appare corretta in quanto correlata a tale specifica situazione processuale. Ne deriva l'insussistenza del dedotto error in procedendo lamentato dal ricorrente. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto contenente censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. Si tratta di doglianze che svolgono essenzialmente censure che attengono al merito della vicenda, quando è noto che non spetta a questa Corte di legittimità rivalutare il compendio probatorio al fine di svolgere una ricostruzione diversa e alternativa della vicenda fattuale rispetto a quella già operata dal giudice di merito. Il controllo demandato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, che da questo punto di vista va senz'altro immune dalle critiche prospettate dal ricorrente, avendo motivato la sua decisione sulla base di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, oltre che giuridicamente corrette. Le due sentenze di merito hanno conformemente accertato che il prevenuto, invitato per ben sei volte ad effettuare il test alcolimetrico, non si atteneva alle istruzioni ricevute, immettendo nell'apparecchio un volume di aria insufficiente per eseguire le prove, mostrando un atteggiamento ostruzionistico. Solo dopo la redazione dei verbali da parte degli agenti, costui mostrava un atteggiamento collaborativo, eseguendo correttamente l'accertamento risultando un tasso alcolemico di 1,95 g/l , con evidente dimostrazione non di una impossibilità fisica ma di una pregressa volontà ostruzionistica di qui il ritenuto reato di rifiuto . 3. Il terzo motivo è privo di pregio, in quanto irrilevante rispetto al reato oggetto di contestazione. Esula, infatti, dai limiti della regiudicanda la valutazione dell'operato della polizia giudiziaria rispetto a possibili ed ulteriori reati rinvenibili nella condotta del prevenuto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.