Via libera dal Senato per legittima difesa e voto di scambio

Nella seduta di mercoledì 24 ottobre, il Senato ha approvato con 195 voti favorevoli, 52 contrari ed un'astensione, il testo unificato, licenziato dalla Commissione Giustizia, del d.d.l. sulla legittima difesa. La proposta di modifica dell'art. 416-ter c.p., in materia di voto di scambio politico-mafioso è invece stata approvata con 160 voti a favore, 98 contrari e 7 astenuti. Entrambi i testi passano ora all’esame della Camera dei deputati.

Legittima difesa. Il Senato ha approvato il testo unificato dei ddl n. 5 e connessi, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Il testo approvato, senza intervenire al principio di proporzionalità tra difesa e offesa, prevede all'art. 1 che, in caso di violazione di domicilio, la legittima difesa è sempre configurabile per colui che respinge l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. L'art. 2 integra la disciplina sull'eccesso colposo, escludendo la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. L'art. 3 prevede che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno della persona offesa. Il ddl, composto di 9 articoli, prevede anche un aumento delle pene per reati legati alla violazione di domicilio ed una corsia preferenziale per i processi per furti in abitazione. Voto di scambio. Il ddl n. 510 prevede invece la modifica dell’art. 416- ter c.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso. L’unico articolo del testo prevede che chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose sia a lui nota, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416- bis .