Escluso il reato di ricettazione se i marchi contraffatti non sono idonei ad ingannare il consumatore medio

Non può essere accertato alcun pericolo per il bene giuridico tutelato del reato di contraffazione laddove la riproduzione delle caratteristiche del prodotto e del marcio sia talmente maldestra da rendere riconoscibile la contraffazione stessa anche in considerazione del luogo di vendita.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 33898/18, depositata il 6 agosto, ha assolto una cittadina cinese del reato di ricettazione e detenzione di prodotti con marchio contraffatto perché il fatto non sussiste. Il falso grossolano. Dalla ricostruzione della vicenda, era emerso che la guardia di finanza, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, aveva controllato l’attività commerciale dell’imputata procedendo al sequestro di diversi capi di abbigliamento sportivo e gadget che riportavano i marchi contraffatti di famose squadre di calcio ed altri marchi noti. La merce era risultata sommariamente esposta sugli scaffali, priva di packaging, era di materiale assolutamente scadente e maleodorante, il prezzo era notevolmente inferiore a quello dei prodotti originali, i marchi non erano riprodotti fedelmente e non vi era comunque eguaglianza dello standard qualitativo. L’insieme di tali elementi, sottolinea il Tribunale, ingenera forti dubbi circa l’idoneità a trarre in inganno un potenziale acquirente . Un consumatore mediamente accorto può inoltre allarmarsi di fronte alla varietà e promiscuità dei marchi offerti in un unico negozio commerciale, senza trascurare che le stesse qualità intrinseche dei prodotti non consentono di affermare con certezza la concreta portata ingannatoria . Il Tribunale aderisce dunque all’orientamento cfr. Cass. Pen. n. 16821/08 secondo cui, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, il falso può essere considerato innocuo e grossolano, con esclusione della sussistenza del reato, laddove le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che esso identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno tale giudizio va formulato con criteri che consentono una valutazione ex ante della riconoscibilità ictu oculi della grossolanità della falsificazione .

Tribunale di Roma, sez. VII Penale, sentenza 23 maggio – 6 agosto 2018, n. 8894 Giudice Mastrojanni Fatto e diritto omissis come in atti generalizzata, cittadina cinese, è stata tratta a giudizio innanzi a questa Autorità Giudiziaria per rispondere dei reati di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti, giusta decreto di citazione diretta emesso dal PM e ritualmente notificatole. Dichiarata l'apertura del dibattimento, nell'assenza dell'imputata, si dava corso all'istruttoria di causa, consistita nell'esame dell'agente operante e degli esperti di alcuni dei marchi contraffatti nonché nell'acquisizione delle relazioni di CT, per altri. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno concluso come in epigrafe. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il tribunale ritiene che l'imputata vada assolta da entrambe le accuse mossale. Come si desume dall'esame dell'operante Ri. della GdF, operanti del gruppo Frascati, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di merce con marchi contraffatti, procedevano, in via del Seminario in Roma, al controllo dell'attività commerciale dell'imputata, ove sugli scaffali del locale era esposta la merce di cui all'imputazione. Nel dettaglio, gli accessori di abbigliamento sportivo ed i gadget rinvenuti nel locale e sottoposti a sequestro, consistevano in un centinaia di capi di abbigliamento e decine di gadget come in imputazione recanti marchi contraffatti di famose squadre di calcio italiane e straniere, oltre a Ferrari , Nintendo Super Mario , Superman , Università di Roma - cfr. verbale di sequestro in atti - e per esse l'imputata non esibiva alcun documento che ne giustificasse l'origine o la provenienza. La merce non era imbustata, non aveva packaging, era di materiale assolutamente scadente e maleodorante, il suo prezzo era di molto inferiore a quello dei capi originali, i marchi non erano riprodotti fedelmente e non vi era corrispondenza agli standard qualitativi delle rispettive produzioni cfr. esame dei testi e relazioni in atti . Tanto premesso in fatto, questione che deve essere affrontata è la concreta offensività della condotta oggetto di contestazione. Così delineato lo specifico thema decidendum del presente processo, il tribunale è dell'avviso che alla prospettata questione debba essere data una risposta favorevole all'imputata. Innanzitutto, giova evidenziare che le modalità di presentazione della merce, sommariamente esposta su scaffali di un locale, senza confezionamento, ad un prezzo non congruo, ingenerano forti dubbi circa l'idoneità a trarre in inganno un potenziale acquirente. Nello stesso senso rileva la varietà dei marchi trattati dal venditore, in grado di mettere in allerta un consumatore mediamente accorto, essendo al di fuori di qualsiasi logica commerciale che qualcuno possa vendere plurimi prodotti griffati con siffatte modalità. Anche le caratteristiche intrinseche dei beni non consentono di affermarne con certezza la concreta portata ingannatoria. Sul punto gli operanti hanno immediatamente ipotizzato la contraffazione del marchio, senza procedere ad ulteriori accertamenti. Non sfugge la diversa impostazione di Cass. Pen., Sez. 5, n. 5260/14 che, peraltro con parere difforme del Procuratore Generale, esclude in materia la rilevanza del falso grossolano. Ciò in quanto, ai fini della configurabilità della fattispecie contemplata all'art. 474 c.p., trattandosi di reato di pericolo, non sarebbe necessaria la realizzazione di un inganno, ma la semplice lesione dell'affidamento riposto dal cittadino nei marchi che individuano i prodotti commerciali, a prescindere dalle condizioni di vendita e dalle caratteristiche dei beni. Si ritiene tuttavia di aderire al diverso orientamento - con parere conforme del Procuratore generale - secondo il quale In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perchè il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perchè il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione ex ante della riconoscibilità ictu oculi della grossolanità della falsificazione Cass. Pen., Sez. 2, n. 16821/08 . Appare infatti soluzione eccessivamente rigida ritenere lesiva della fede pubblica la sola non autenticità del segno distintivo, prescindendo totalmente dalle fattezze della merce su cui lo stesso è stato apposto. Ed invero non può dirsi accertata alcuna esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma laddove, come nel caso di specie, la maldestra riproduzione delle caratteristiche dei prodotti e del marchio, ben potrebbero rendere riconoscibile la contraffazione anche in un contesto differente dal luogo di vendita, con conseguente configurabilità dell'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49 c.p In conclusione, gli stessi operanti, preso atto delle modalità di offerta in vendita, hanno potuto agevolmente concludere per la contraffazione dei prodotti in sequestro, e trattandosi di illecita attività commerciale che ormai da decenni viene posta in essere in qualsiasi pubblica via, centrale o periferica, da soggetti in prevalenza extracomunitari, od in locali all'uopo organizzati, difformi dai negozi ove si vendono i prodotti originali, si ritiene di poter affermare del tutto realisticamente che nessun consumatore possa ritenere che le merci in questione siano genuine. Si ritiene pertanto che non siano emersi elementi sufficienti ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. Venuta meno la sussistenza del reato assunto come presupposto del delitto di ricettazione, cade, eo ipso, l'elemento essenziale per configurare la sussistenza del fatto riconducibile all'interno del perimetro descritto dall'art. 648 c.p. Il corpo di reato va confiscato e distrutto, non essendovi diritto alla restituzione del bene. Il carico del ruolo del giudicante giustifica il termine per il deposito dei motivi. P. Q. M. Letto l'art. 530 cpp, assolve HO. CU. dal reato ascrittole sub A , perché il fatto non costituisce reato, e dalla residua imputazione, perché il fatto non sussiste confisca e distruzione del sequestrato gg. 90 per i motivi.