Solo l’imputato che ne faccia richiesta nell’istanza di riesame ha diritto di comparire all’udienza camerale

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale, ex art. 309, comma 8-bis, c.p.p., deve formularne istanza nella richiesta di riesame.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 46801/18 depositata il 15 ottobre. Il caso. Nell’ambito di un giudizio in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l’imputato ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p. poiché, pur avendo richiesto, in diversa sede, di partecipare all’udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, non gli è stato consentito senza giustificato motivo. La partecipazione dell’imputato all’udienza camerale. Il Supremo Collegio, nel caso in esame, condivide il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura limitativa della libertà personale che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale, ex art. 309, comma 8- bis , c.p.p., deve formularne istanza, personalmente o mediante difensore, nella richiesta di riesame. Nel caso in esame, la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza camerale fissata in data 1° febbraio 2018 è stata presentata con dichiarazione resa in data 26 gennaio 2018 e immediatamente trasmessa all’ufficio giudiziario che, dopo tre giorni, con apposito provvedimento ha rigettato l’istanza in quanto non contenuta nell’istanza di riesame Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 giugno – 15 ottobre 2018, n. 46801 Presidente De Amicis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. S.C. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale in ordine al reato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. capo 1 quale fiduciario di M.C. impegnato nel narcotraffico e nella gestione della struttura d’accoglienza omissis , oltre che nell’attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, attività illecite grazie alle quali venivano finanziate le casse della c.d. omissis facente capo alle famiglie F. -M Il procedimento attiene ad una indagine diretta dalla Procura Distrettuale antimafia di Catanzaro in merito agli interessi ed agli affari della locale di . 2. Il ricorrente, per mezzo dei propri difensori avv.ti Salvatore Staiano e Pietro Pitari, deduce, quale unico motivo, la violazione degli artt. 309, comma 8-bis, 127, 178 cod. proc. pen., poiché, pur avendo l’imputato richiesto di partecipare all’udienza camerale fissata per il riesame della sua misura cautelare, non vi è stato tradotto senza giustificato motivo. Le previsioni di cui all’art. 309, commi 8, 8-bis e 9-bis, cod. proc. pen. come modificato alla luce dell’art. 11, legge 16 aprile 2015, n. 47, portano a ritenere che il ricorrente possa richiedere, anche in un momento diverso da quello in cui è stato proposto il ricorso, di assistere all’udienza, in quanto il comma 6 dell’art. 309 cod. proc. pen. stabilisce che si può richiedere di partecipare all’udienza, in tal modo lasciando supporre che non vi sia la necessità di effettuare la richiesta esclusivamente in tale sede, ma che la stessa possa essere effettuata successivamente tanto, compatibilmente alle esigenze logistiche di traduzione dell’imputato e a quelle connesse alla celerità del rito. Poiché la richiesta era stata effettuata immediatamente dopo la notifica dell’udienza e ben quattro giorni prima dalla stessa, la traduzione era compatibile con dette esigenze, dovendo il Tribunale, qualora avesse ritenuto sussistenti ragioni di inopportunità, almeno considerare la richiesta come manifestazione del richiedente di essere ascoltato dal Tribunale di sorveglianza. Palese è la violazione del principio del contraddittorio ex art. 111, comma secondo, Cost. nella accezione di partecipazione dell’imputato all’udienza penale, anche per la tutela ricevuta a livello sovrannazionale Direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali , con la conseguente nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo per omessa traduzione dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso, con il quale si richiede la declaratoria di nullità dell’ordinanza genetica per omessa traduzione del ricorrente all’udienza camerale fissata ex art. 309 cod. proc. pen., nonostante una specifica richiesta effettuata in proposito, è infondato. 2. Questo Collegio ritiene di condividere il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018, Mirenda, Rv. 272467 . La seconda parte dell’art. 309, comma 8-bis, infatti, introdotta dall’art. 11, comma 2, l. 16 aprile 2015, n. 47, è esplicita nel prevedere che solo l’indagato che ne faccia richiesta ai sensi del comma 6 nella istanza di riesame - anch’esso aggiunto in parte qua dall’art. 11, comma 1, della stessa legge - ha diritto di comparire. La nuova disciplina rende inapplicabili, in occasione dell’udienza camerale, le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell’interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza Cass. sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519 . Seppure l’attuale normativa non escluda in maniera tassativa la possibilità che, a seguito di richiesta formulata anche al di fuori della istanza di riesame, il Tribunale possa comunque provvedere a disporne la traduzione, tanto non risulta costituire, come esplicitamente enunciato dalla citata norma, un diritto la cui violazione sia idonea a determinare la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. Il diritto di partecipazione dell’indagato al procedimento di riesame è, infatti, condizionato , in quanto correlato alle modalità espressamente definite dalla legge art. 309, comma 6, cod. proc. pen. , ed implica che la mancata traduzione dell’istante determini la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza. 3. Deve rilevarsi al riguardo un contrastante orientamento di questa Corte a tenore del quale il diritto della persona in vinculis a partecipare all’udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente esercitata in modo da permettere il regolare ed ordinato svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 36160 del 03/04/2017, Giordano, Rv. 270683 . Tale decisione non reputa perentorio il tenore della disposizione di cui ai commi 6 ed 8-bis dell’art. 309 cod. proc. pen., la cui formulazione, pertanto, non legittimerebbe un’interpretazione tesa a configurare una decadenza dall’esercizio di un diritto fondamentale nell’ipotesi in cui l’interessato abbia formulato la richiesta di esercizio del diritto con atto diverso, ma che si riveli comunque tempestivo. Viene valorizzata, in tal modo, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle citate norme, che attribuiscono sempre e comunque, quando la volontà di partecipare all’udienza sia stata tempestivamente esercitata dalla persona interessata, il diritto sanzionato ex art. 178 comma 1, lett. c , cod. proc. pen. di comparire avanti al giudice ove si discute della propria condizione di detenzione. 4. Ritiene il Collegio di condividere il primo dei due orientamenti che tiene ferma l’interpretazione letterale della norma. 4.1. In primo luogo deve rilevarsi che il caso scrutinato non attiene propriamente all’esistenza o meno del diritto in capo al ricorrente di poter partecipare all’udienza del riesame che lo riguarda qualora in tal senso sia intervenuta una specifica richiesta, quanto, più limitatamente, alle modalità attraverso cui si intende far valere tale diritto e alla possibilità che tali modalità siano idonee a provocare un suo sostanziale impedimento, ovvero siano comunque compatibili con la salvaguardia di ulteriori diritti e diverse esigenze che il legislatore ha inteso tutelare. 4.2. Sotto questo specifico aspetto è stato rettamente rilevato come sia indubbio che la struttura semplificata dell’impugnazione avverso i provvedimenti che dispongono vincoli cautelari personali risponde all’esigenza di offrire una tutela immediata alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, che necessita di essere coniugata con il diritto alla partecipazione Sez. 2, n. 12854 del 2018 cit. . Se, quindi, risulta condivisibile che a fronte di tale preponderante tutela e della sua immediatezza la legge possa fissare termini di decadenza entro i quali ricorrere avverso le decisioni in materia di libertà, nessun ostacolo può logicamente ipotizzarsi allorché la partecipazione all’udienza del soggetto della cui libertà si tratta sia stata sottoposta al rispetto di termini e modalità particolari, tesi a disciplinare organicamente e senza incertezze l’attività di traduzione dei soggetti in vinculis finalità, questa, che il citato disposto di cui all’art. 309, commi 6 e 8-bis, cod. proc. pen. ha inteso certamente perseguire, con la razionalizzazione del servizio penitenziario e con la conseguente celerità del procedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen Diversamente opinando, l’effettiva tutela di un diritto fondamentale dipenderebbe dalla capacità di organizzare in modo tempestivo il servizio di traduzione, determinando una prevedibile disomogeneità del suo espletamento che andrebbe negativamente ad incidere proprio sulla tutela dei diritti che si assumono essere stati violati. 4.3. Come espressamente enunciato dalla norma, quindi, solo se richiesto in sede di riesame sussiste il diritto a partecipare, evenienza che trasforma l’udienza a partecipazione necessaria mentre, la mancata traduzione del soggetto in vinculis determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata Cass. sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494 Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630 Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Blam, Rv. 256689 . 5. Dall’esame degli atti cui questa Corte ha accesso essendo stato ipotizzato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 si rileva come l’istanza del ricorrente detenuto di partecipare all’udienza fissata in data 1 febbraio 2018 sia stata presentata con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. in data 26 gennaio 2018 e immediatamente trasmessa all’ufficio giudiziario che, con provvedimento in data 29 gennaio 2018, ha rigettato l’istanza di traduzione, in quanto non contenuta nell’istanza di riesame. 6. La decisione del Tribunale del riesame, espressa in tali termini, risulta conforme al testo dell’art. 309, commi 6 e 8-bis, cod. proc. pen. per come sopra interpretato, con il conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen L’attuale stato cautelare a cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria al Direttore dell’Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter, disp. att. c.p.p