Notifica al solo difensore o anche all'imputato?

La notifica al difensore, d'ufficio o di fiducia, non sostituisce la comunicazione all'imputato. Si tratterebbe di una nullità assoluta, sanata ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p., oppure con l'emersione di elementi a favore dell'esercizio effettivo di un diritto di difesa da parte dell'imputato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 46763/18, depositata il 15 ottobre. Il caso. La Corte d'Appello competente confermava la responsabilità di un imputato per l'illecito di cui all'art. 648 c.p. ricettazione , rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il condannato proponeva ricorso, lamentando un vizio di violazione della legge in particolare, lo stesso rilevava come il decreto che dispone il giudizio in primo grado fosse stato notificato soltanto al difensore d'ufficio, nominato in dibattimento. L'interessato eccepiva che, in quel momento, era già stato nominato un altro difensore, a causa della incompatibilità del primo. Inoltre, la notifica non era stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato. L'esercizio effettivo del diritto di difesa. Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la seconda rimostranza. La Corte ha precisato, con riferimento all'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, che la nullità di cui all'art. 179 c.p.p., non ricorre nel caso in cui vi sia stata una mera violazione delle regole, ma soltanto ove non sia idonea a far conoscere in modo effettivo l'atto. I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato che il caso della notifica effettuata al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, c.p.p., invece che al domicilio dichiarato è differente l'omessa notifica, in questo caso, si traduce in una violazione della norma e tale irregolarità è di ordine generale, a regime intermedio. Il Collegio ha ricordato che, per valutare la sussistenza di cause di sanatoria, deve essere preso in considerazione il parametro dell'esercizio effettivo di difesa. Fuori dai casi di cui agli artt. 161, comma 4, e 157, comma 8- bis , c.p.p., la Corte fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite, per cui la notifica al difensore, d'ufficio o di fiducia, non deve sostituire la comunicazione all'imputato. Tale fatto costituirebbe una nullità assoluta, sanata dalle sanatorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p., oppure dall'emersione di elementi a favore dell'esercizio effettivo di un diritto di difesa da parte dell'imputato. D'altra parte, hanno chiosato gli Ermellini, se la mancata notifica all'imputato, contestualmente all'efficace notifica al difensore, fosse ritenuta una mera nullità a regime intermedio, l'imputato potrebbe veder ridotto il suo diritto a partecipare sostanzialmente al procedimento, non essendo possibile eccepire le nullità a regime intermedio dopo la deliberazione del giudizio di merito art. 180 c.p.p. . Fondamentale è la valutazione sulla sussistenza di una comunicazione sostanziale, valutazione da porre in essere anche nei casi – come quello in esame – in cui la notifica del decreto di citazione è stata effettuata solo al difensore d'ufficio. La mancata notifica all'imputato non sarebbe idonea a determinare una nullità ove il difensore avesse svolto la sua attività con costanza. La giurisprudenza, però, non approva la suddetta interpretazione, presupponendo che il difensore d'ufficio non abbia alcun rapporto con l'assistito e, scongiurando tale ipotesi soltanto in caso di una effettiva relazione tra le parti. Nel caso di specie, nulla ha indotto il Collegio a ritenere che tale rapporto sussistesse e, per questo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando al Tribunale competente per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 settembre – 15 ottobre 2018, n. 46763 Presidente Gallo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli confermava l’accertamento di responsabilità nei confronti dell’E. per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio all’esito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva 2.1. violazione di legge il decreto che dispone il giudizio in primo grado era stato notificato solo al difensore di ufficio nominato dal giudice del dibattimento avv. Castaldi , nonostante il pubblico ministero avesse già provveduto a nominarne un altro avv. Federico in seguito alla rilevazione di una incompatibilità del primo difensore nominato anch’esso di ufficio avv. Abate si configurerebbe pertanto una violazione dell’art. 97 comma 5 cod.proc.pen., essendo già stato nominato dal pubblico ministero altro difensore si deduceva inoltre che il decreto che dispone il giudizio non era stato notificato presso il domicilio dichiarato dall’imputato, ma solo presso il difensore di ufficio, il che integrerebbe la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, con necessità di disporre la regressione del procedimento alla fase in cui la nullità si era verificata si deduceva, altresì, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. che anche in questo caso era stato notificato solo al difensore di ufficio avv. Federico, nominato dal pubblico ministero 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione si deduceva che mancherebbe la prova della detenzione della merce contraffatta 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso, nella parte in cui insta per il riconoscimento della nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto il vizio è stato dedotto tardivamente. 1.1. Il collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale che inquadra la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari come nullità relativa , dunque sanata se non dedotta entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014 - dep. 27/10/2014, Restucci, Rv. 26210401 , ma ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui la nullità in questione è da inquadrare in quelle generali a regime intermedio che può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017 - dep. 19/01/2018, Bianchi, Rv. 272025 . La scelta di privilegiare tale inquadramento si fonda sul fatto che la nullità in questione, anche se espressamente prevista dalla legge, implica una lesione del diritto di difesa, nella misura in cui incide sulle facoltà di intervento dell’imputato nella fase destinata al confronto preprocessuale con il pubblico ministero collocandosi nell’archetipo delle nullità generali previsto dall’art. 178 lett. c cod. proc. pen. che consente un margine più ampio di tutela essendo esteso il termine entro il quale le stesse possono essere eccepite ovvero fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, laddove le nullità espressamente previste dalla legge, relative in quanto non inquadrabili nella categoria di quelle generali , devono essere eccepite, al più tardi, entro il termine per il compimento degli adempimenti previsti dall’art. 491 cod. proc. pen 1.2. Nel caso di specie la nullità in questione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale è stata dedotta solo con l’atto di appello, dunque tardivamente, con conseguente inammissibilità della doglianza. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. 2.1. Si premette che in tema di difesa d’ ufficio, l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017 - dep. 12/01/2018, Chitu, Rv. 271937 Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005 - dep. 19/05/2005, Koseni, Rv. 231581 . Si ritiene pertanto manifestamente infondata la parte del ricorso che denuncia che la notifica del decreto che dispone il giudizio è stata effettuata al difensore nominato di ufficio successivamente ad altro difensore investito del medesimo incarico dal pubblico ministero dagli atti infatti non emerge che il difensore nominato per primo abbia svolto alcuna attività defensionale che consenta di rilevare una concreta lesione del diritto di difesa correlata alla sua irrituale sostituzione. 2.2. Con riguardo al dedotto difetto di notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio di primo grado il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, Amato, Rv. 269028 Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539 . Nel ribadire la scelta ermeneutica effettuata in tali autorevoli approdi il collegio prende le distanze dall’orientamento che ritiene che la notifica al difensore, anche se non accompagnata da manifestazioni concrete e personali del diritto di difesa da parte dell’imputato non notificato possa configurare un caso di presunta conoscenza, derivante dalla prevedibile esistenza di un canale comunicativo fiduciario tra difensore ed assistito, con conseguente l’inquadramento della nullità da mancata notifica nella categoria di quelle generali a regime intermedio sanate se non dedotte tempestivamente Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012 - dep. 11/03/2013, Simionato e altro, Rv. 254873 Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016 - dep. 05/01/2017, Mercuri, Rv. 268809 . Diverso è il caso in cui la notifica del decreto di citazione a giudizio venga effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. invece che presso il domicilio dichiarato o eletto in tal caso la Cassazione rilevando che la omessa notifica si risolve di fatto in una violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. ha ritenuto di inquadrare l’irregolarità della notifica nella categoria della nullità di ordine generale a regime intermedio, precisando che il vizio tuttavia non è sanato dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato ma piuttosto dalla verifica di concrete attività difensive riferibili allo stesso, in tal modo alleggerendo la presunzione di conoscenza e gli oneri gravanti sull’imputato la Corte ha infatti affermato che al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa, rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell’atto di impugnazione da parte dell’imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771 si tratta di una decisione che non tratta il tema della notifica assente, ma piuttosto quello della notifica irregolare che si fonda sul condiviso assunto che l’elezione e la dichiarazione di domicilio impedisce di considerare regolare la notifica sostitutiva al difensore, ma non consente di parificare tale deviazione dalle regole codicistiche alla notifica omessa che inibisce la conoscenza dell’atto da parte del destinatario così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396 . 2.3. Il collegio ritiene che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore fuori dei casi previsti dagli artt. 161 comma 4 cod. proc. pen. e 157 comma 8 bis cod. proc. pen integri una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio che è sanata solo dalla comparsa o dalla espressa rinuncia a comparire dell’imputato non notificato, ovvero dalla emersione di atti personali di difesa che evidenziano come la vocatio in ius abbia comunque raggiunto l’interessato artt. 183 e 184 cod. proc. pen. . Si ribadiscono cioè le linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite e si rileva che la notifica al difensore sia esso di fiducia, sia esso di ufficio, non può sostituire la comunicazione diretta all’imputato e che tale omissione determina una nullità assoluta sanata solo da eventi riconducibili alle sanatorie generali previste dall’art. 183 e 184 cod. proc. pen., ovvero dall’emersione di elementi indicativi del fatto che la parte ha esercitato concretamente il suo diritto di difesa avvalendosi delle facoltà cui l’atto omesso o nullo è preordinato. Pertanto quando emerge che la notifica non ha prodotto i suoi effetti lasciando la parte sostanzialmente all’oscuro della progressione del procedimento deve essere riconosciuta la nullità assoluta della notifica e disposta la correlata regressione del procedimento. Si ribadisce che la nullità in questione soggiace al regime di decadenze e sanatorie previsto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. e non a quello prescritto dall’art. 181 cod. proc. pen. come parte della giurisprudenza ha ritenuto con approdi qui non condivisi, riferibili a casi in cui la notifica veniva effettuata al difensore di fiducia e non a quello di ufficio Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012 - dep. 11/03/2013, Simionato e altro, Rv. 254873 Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014 - dep. 08/07/2014, P.G. in proc. Mamone e altro, Rv. 259819 . La nullità non deve, pertanto, essere eccepita entro il ristretto termine previsto dall’art. 491 cod. porc. pen. ma può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio, ove non sanata. Si rileva, da ultimo, che diversamente opinando ed inquadrando la mancata notifica all’imputato nei casi in cui la stessa si accompagni alla notifica al difensore di fiducia fuori da casi regolati dalla legge e previsti dagli artt. 161 comma 4 cod. proc. pen. e 157 comma 8 bis cod. porc. pen. nella categoria delle nullità generali a regime intermedio si arriverebbe al paradosso che l’imputato ignaro ed assistito da difensore che nulla eccepisce vedrebbe drasticamente limitato inibito il suo diritto di sostanziale partecipazione al processo non essendo la nullità attenuata o a regime intermedio eccepibile dopo la deliberazione delle sentenze di merito, tenuto conto che l’art. 180 cod. proc. pen. e le regole sulle impugnazioni prescrivono uno stringente onere devolutivo. 2.4. Si rilava da ultimo come dalla giurisprudenza citata emerge una condivisa valorizzazione degli elementi di prova che indicano che l’atto non notificato è comunque giunto a conoscenza dell’imputato consentendo allo stesso di esercitare il diritto di difesa tali elementi sono stati ritenuti unanimemente idonei a sanare il vizio sia da notifica irregolare , inquadrabile come nullità generale a regime intermedio , che da notifica assente , inquadrabile invece come nullità assoluta . La necessità della verifica sulla esistenza di una comunicazione sostanziale è stata, estesa financo al caso in cui la notifica del decreto di citazione sia stata effettuata come nel caso di specie , solo al difensore di ufficio, ipotesi in cui è quantomeno dubbia l’esistenza del rapporto fiduciario che rende prevedibile, e dunque presumibile, il passaggio di informazioni tra difensore ed assistito. Si è infatti deciso che la notifica della citazione all’imputato effettuata presso lo studio del difensore d’ufficio, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ancorché invalida, non è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, qualora detto difensore abbia svolto con continuità il proprio incarico, provvedendo anche alla nomina di sostituti, senza proporre alcuna eccezione al riguardo Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015 - dep. 16/09/2015, Romano e altri, Rv. 265680 . Tale approdo interpretativo non è, tuttavia, condiviso dalla giurisprudenza secondo cui la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d’ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo Cass. Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012 - dep. 02/03/2012, Romero, Rv. 262925 . Tale ultimo orientamento invero presume, in via assoluta, che il difensore d’ufficio non abbia alcuna relazione con l’assistito tale presupposto fattuale, invero, potrebbe essere smentito da emergenze processuali di segno opposto che rilevino invece un rapporto reale non inusuale tra difensore di ufficio ed imputato. Si ribadisce dunque la necessità della verifica puntuale dell’esistenza di eventuali atti riconducibili all’imputato inquadrabili come manifestazioni concrete del suo diritto di difesa. 2.5. Nel caso di specie non sono emersi elementi che consentano di ritenere che l’imputato abbia avuto conoscenza dello svolgimento del primo grado di giudizio essendo all’uopo non rilevante la partecipazione ad attività svolta nel corso delle indagini preliminari perquisizione e sequestro . La nullità della notifica del decreto di citazione è stata inoltre tempestivamente dedotta con l’atto di appello a firma dei difensori di fiducia nominati quando il ricorrente, raggiunto dall’ordine di esecuzione della sentenza di primo grado, apprendeva sviluppo ed esito del processo nell’occasione l’E. instava per la dichiarazione di non esecutività della sentenza ed, in accoglimento di tale richiesta, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale presso il domicilio eletto dall’imputato che consentiva allo stesso di esercitare il diritto di impugnazione infine con l’atto di appello il ricorrente instava per il riconoscimento della nullità della notifica del decreto di citazione relativo al primo grado di giudizio. Il collegio rileva che lo sviluppo del processo denuncia chiaramente che l’imputato, a causa del difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio, non ha avuto conoscenza dello svolgimento del giudizio di primo grado con conseguente inibizione del diritto di difesa né emerge alcun elemento che consenta di ritenere che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio al difensore di ufficio sia idonea a produrre la conoscenza sostanziale che consente l’effettivo esercizio del diritto di difesa. La nullità dedotta, inquadrabile come assoluta , non è stata in alcun modo sanata dato che l’imputato è rimasto assente nel corso di tutto il giudizio di primo grado preso atto del fatto che è stata tempestivamente dedotta con l’atto di appello la stessa deve dunque essere riconosciuta art. 180 e ss cod. proc. pen. . 2.4. Al riconoscimento della nullità consegue l’annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Napoli per il giudizio. Le altre doglianze si considerano assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Napoli per il giudizio.