Il patteggiamento per il reato di omicidio stradale evita la revoca della patente?

Le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 222, comma 2, c.d.s. devono essere applicate anche quando interviene l’applicazione di una pena su richiesta ex art. 444 c.p.p

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 46591/18, depositata il 12 ottobre. Il caso. A fronte dell’omicidio stradale ex art. 589- bis c.p. commesso dall’imputata, il Tribunale territoriale ha deciso per l’applicazione della pena condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta , omettendo tuttavia la revoca della patente. Il Procuratore Generale, data la mancata applicazione della pena accessoria prevista per il reato commesso, ha proposto ricorso in Cassazione deducendo una violazione dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992 argomentando per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata revoca della patente di guida, implicando così l’applicazione di detta sanzione accessoria. Obbligatorietà delle pene accessorie. I Giudici di legittimità hanno sottolineato che anche l’irrogazione della pena ex art. 444 c.p.p. deve rispettare l’applicazione delle sanzioni accessorie conseguenti di diritto al reato accertato. Nel caso di specie, il fatto che l’irrogazione della pena per il reato di omicidio stradale sia avvenuta a seguito di una specifica richiesta della parte condannata, non implica un valido presupposto per escludere l’applicazione delle conseguenti pene accessorie previste per il reato accertato l’art. 222, comma 2, c.d.s. detta chiaramente che la revoca della patente di giuda sia predisposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Irrilevanza della pena su richiesta. La Suprema Corte ha stabilito, di conseguenza, un’illegittima omissione del Tribunale data la violazione dell’articolo dettante l’irrogazione delle pene accessorie escludendo che l’applicazione della pena su richiesta dalla parte possa costituire un valido presupposto per escludere la sospensione della patente di guida. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno deciso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente la sanzione amministrativa accessoria, data la sua evidente obbligatorietà e non potendo essere oggetto di trattativa tra le parti, non può essere suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, viene così applicata direttamente dalla stessa Corte.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 12 ottobre 2018, numero 46591 Presidente Menichetti – Relatore Serrao Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza in epigrafe, ha applicato a C.A. , ai sensi dell’art. 444 cod. proc. penumero , la pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 589 bis cod. penumero commesso in omissis . 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 222 d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285, avendo il giudice pretermesso di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente di guida con applicazione della sanzione. 4. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2, cod. strada, così come novellato dalla legge 23 marzo 2016 numero 41, che, al quarto periodo, recita Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena . La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. penumero il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto Sez. U, numero 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101 . 5. Le modifiche apportate dalla legge numero 41/2016 all’art. 222 cod. strada, si inscrivono nell’ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l’altro, ad implementare, nell’ottica di un più accentuato rigorismo, la normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. penumero ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice . La riforma ha, infatti, ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. penumero . È noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente - in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell’art. 589 cod. penumero che puniva l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma art. 3, lett. c, legge numero 41/2016 . 6. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.penumero , e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica.