Le regole da seguire per il controllo sulla legittimità dell’arresto in flagranza di reato

Ai sensi dell’art. 322 c.p., chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 la reclusione , ridotta di un terzo.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 45746/18 depositata il 10 ottobre. Il caso. Il PM presso il Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale non convalidava l’arresto in flagranza di reato dell’imputato. In particolare, il ricorrente deduceva che il Tribunale si era espresso in una valutazione di merito della vicenda non consentita in sede di giudizio di convalida. L’esecuzione dell’arresto. Innanzitutto la Suprema Corte rileva come il Tribunale abbia violato le regole che presiedono al controllo sulla legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato. Doveva solo limitarsi ad un esame di ragionevolezza di contesto sull’operato della polizia giudiziaria. Invece, nel caso in esame, lo stesso organo giudicante si è spinto oltre, attraverso l’espressione di valutazioni di merito circa l’effettiva sussistenza di un’istigazione alla corruzione, valutazioni non consentite se non nella successiva sede dell’emissione di misura cautelare personale. Pertanto, l’operato della polizia giudiziaria deve ritenersi esente dall’illegittimità e l’arresto deve ritenersi legittimamente eseguito. L’ordinanza viene annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 settembre – 10 ottobre 2018, n. 45746 Presidente Capozzi – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di ROMA ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale della stessa città non ha convalidato l’arresto in flagranza di reato di M.E. . 2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b, c, ed e cod. proc. pen. e ha osservato, complessivamente, che il Tribunale si era spinto ad una valutazione di merito della vicenda, specie in riferimento al reato di istigazione alla corruzione, non consentita in sede di giudizio di convalida dove era consentito il solo esame dei presupposti che legittimavano l’arresto, tanto più che vi era stato un concreto travisamento delle circostanze enunciate nel verbale di arresto. 3. Il Procuratore generale ha condiviso le osservazioni critiche svolte dal ricorrente, in particolare riferimento quelle che denunciavano una non consentita, approfondita valutazione di merito della vicenda, e ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto era stato legittimamente eseguito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. 2. Premesso che il ricorso del Pubblico ministero riguarda il solo reato di istigazione alla corruzione art. 322 cod. pen. e non anche il contestale reato di resistenza, pur ricompreso nella ordinanza di non convalida dell’arresto oggi impugnata, va rilevato come il Tribunale di ROMA abbia violato le regole che presiedono al controllo sulla legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, non limitandosi ad un esame di ragionevolezza di contesto circa l’operato della polizia giudiziaria così Cass. Sez. 6 11/12/2002 n. 8029, Pm in proc. Fiorenza, Rv 223962 ma spingendosi a valutazioni di merito circa la materiale, effettiva sussistenza di una istigazione alla corruzione che non sono consentite se non nella successiva, eventuale sede della emissione di misura cautelare personale così Cass. Sez. 5 26/10/2015 n. 1814, Pm in proc. Koraj, Rv 265885 . 3. L’operato della Polizia giudiziaria deve pertanto ritenersi esente da tacce di illegittimità o comunque di censura e l’arresto deve ritenersi quindi legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.